L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 ottobre 1997;
  Premesso  che,  rispetto  al   valore  preso  a  riferimento  nella
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito   Autorita')  di   aggiornamento  della   tariffa  elettrica,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  204 del 2
settembre  1997 (di  seguito  deliberazione  n. 92  /  97), il  costo
unitario  riconosciuto  dei  combustibili   (Vt)  ha  registrato  una
variazione maggiore del 2%;
  Visto  l'art.  7,  comma 7.1,  della  deliberazione  dell'Autorita'
recante disposizioni  in materia di razionalizzazione  e inglobamento
nella tariffa  elettrica di  sovrapprezzi non destinati  alle entrate
dello Stato, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito deliberazione n. 70 / 97);
  Visto l'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70 / 97;
  Ritenuto,  al  fine  di  ridurre  la  variabilita'  dei  contributi
riconosciuti alle imprese produttrici  - distributrici dovuta a cause
diverse  dall'andamento dei  prezzi internazionali  dei combustibili,
altresi'  opportuno   modificare  lo  stesso  art.   6,  comma  6.14,
prevedendo  che le  differenze tra  il  gettito della  parte B  della
tariffa  ed   il  fabbisogno   necessario  alla   corresponsione  dei
contributi siano conguagliate con cadenza annuale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Aggiornamento della tariffa elettrica
  A decorrere dal 1 novembre 1997:
  a)  il costo  unitario riconosciuto  dei combustibili  (Vt) di  cui
all'art. 6,  comma 6.8, della  deliberazione n. 70 /  97, determinato
sulla base del  prezzo medio del paniere di  combustibili sui mercati
internazionali,  di cui  all'allegato  1  alla stessa  deliberazione,
riferito al periodo giugno - settembre 1997, e' fissato pari a 23,374
L/Mcal;
  b) la parte B della tariffa  viene aumentata del 6,19%; le aliquote
relative alla parte  B della tariffa, di cui alla  tabella 1 allegata
alla deliberazione n.  92 / 97, sono  proporzionalmente aumentate con
arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale;
  c) la tabella 1 di cui alla  deliberazione n. 70 / 97 e' sostituita
dalla tabella riportata nel seguito, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione.