IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino "Valsusa"; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997; Considerato che non sono prevenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati; Considerato pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Valsusa" in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata per il vino "Valsusa" ed e' approvato nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione. Detta denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.