IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino
"Valsusa";
  Visto il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini sulla citata domanda e  la proposta del
relativo  disciplinare   di  produzione  pubblicati   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997;
  Considerato  che  non  sono  prevenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;
  Considerato pertanto  necessario procedere al  riconoscimento della
denominazione di  origine controllata  "Valsusa" in  conformita' alla
proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento  20 aprile  1994
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni di  origine  controllata  vengano riconosciute  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata per il vino
"Valsusa" ed e' approvato nel  testo annesso il relativo disciplinare
di produzione.
  Detta  denominazione  e'  riservata   al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  dal relativo  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.