L'ASSESSORE
                  DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                     E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di   attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia  di tutela del paesaggio, di  antichita' e belle
arti;
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di   esecuzione  della  predetta  legge  n.
1497/1939, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4;
  Visto il regolamento di esecuzione  della predetta legge n. 4/1993,
approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171;
  Visto l'art. 1-bis della legge 8  agosto 1985, n. 431, ai sensi del
quale l'amministrazione  regionale dei beni culturali  ha predisposto
le  linee   guida  del   piano  territoriale   paesistico  regionale,
pubblicate  all'albo dei  comuni ai  sensi della  legge n.  1497/1939
unitamente  al  parere favorevole  in  merito  espresso dal  comitato
tecnicoscientifico ex  art. 24 del  regio decreto n.  1357/1940 nella
seduta del 30 aprile 1996;
  Considerato  che ai  sensi  dell'art. 6  degli indirizzi  normativi
delle  suddette linee  guida e'  stato attivato  presso l'assessorato
regionale dei beni culturali  il Sistema informativo territoriale del
paesaggio (S.I.T.P.), istituito  giusta D.A. n. 7707  del 16 dicembre
1993, che  ha a  tale scopo  utilizzato le  somme impegnate  sul cap.
38366  nell'esercizio  finanziario  92.  Il  S.I.T.P.  provvede  alla
formazione,  aggiornamento,  accesso  e   divulgazione  di  tutte  le
informazioni  riguardanti la  pianificazione territoriale  paesistica
regionale  e le  tematiche  ad essa  afferenti,  anche attraverso  un
sistema valutativo che miri a rendere il piu' possibile trasparenti e
confrontabili le azioni di tutela  e di intervento comunque incidenti
sul patrimonio culturale ed ambientale;
  Considerato che  il suddetto Sistema informativo  provvede altresi'
alla  formazione,  aggiornamento  e  diffusione  della  ortofotocarta
digitale  regionale  in  scala 1:25000,  realizzata  dall'assessorato
regionale dei beni culturali ed  ambientali con il progetto approvato
con D.A. n.  8667 del 27 novembre 1994, le  cui somme occorrenti sono
state  impegnate,  con  il  medesimo provvedimento,  sul  cap.  38366
nell'esercizio finanziario 94;
  Ritenuto di  dovere favorire gli  scambi informativi tra  i diversi
centri di raccolta ed elaborazioni dati all'interno della regione e i
centri di  livello nazionale  ed internazionale  e di  dovere inoltre
consentire  la  massima  diffusione,  sia su  supporto  cartaceo  che
magnetico,  degli elaborati,  informazioni  e  cartografia tecnica  e
tematica afferenti alle elaborazioni prodotte dall'ufficio del piano,
gruppo  XVII/BC, dell'assessorato  regionale  dei  beni culturali  ed
ambientali, anche attraverso azioni di vendita diretta;
  Considerato, pertanto,  di dovere  prevedere la  fornitura gratuita
dei dati sopracitati a tutti gli enti regionali, provinciali e locali
che ne  facciano richiesta,  nonche' la  vendita, affinche'  ne venga
garantita  in ogni  caso la  fruizione,  a tutti  gli altri  soggetti
interessati;
  Ritenuto di dovere in tal senso individuare prezzi differenziati in
funzione delle varie categorie  di potenziali acquirenti dei suddetti
beni,  e   precisamente:  enti   pubblici  operanti   sul  territorio
regionale; universita' degli studi; istituti regionali e nazionali di
documentazione; scuole di ogni ordine e grado; studenti;
  Ritenuto,  inoltre,  che  per   quanto  riguarda  la  cessione  del
materiale cartografico riproducibile (copie fotografiche, su supporto
magnetico,  etc.)   dovra'  essere   corrisposto  all'amministrazione
regionale, per ogni sezione di materiale ceduto e per la riproduzione
dello stesso,  nei limiti assentiti dall'amministrazione,  un importo
(concessione di  riproduzione), stabilito  in misura fissa,  idoneo a
riconoscere, oltre la  copertura dei costi di  riproduzione, anche il
valore  scientifico  e gli  apporti  di  conoscenza che  fanno  parte
inscindibile di  quei beni.  Tale cessione dovra'  inoltre comportare
l'obbligo  per l'acquirente  di non  consentire  l'uso a  terzi e  di
citare sempre gli estremi di autorizzazione regionale.
  Nessun  prezzo, salvo  l'importo  forfettario  relativo alle  spese
dovute  all'amministrazione   per  la  riproduzione,   dovra'  essere
corrisposto qualora  la richiesta  abbia ad oggetto  la utilizzazione
dei  dati per  uso strettamente  personale  o per  motivi di  studio,
nonche'  a fini  istituzionali e  di ricerca  con rigoroso  carattere
tecnicoscientifico.  In  questo   ultimo  caso  l'assessorato  potra'
concedere  l'autorizzazione alla  riproduzione  in  proprio dei  dati
qualora si convenga la reciprocita' dello scambio di informazioni tra
l'amministrazione regionale dei beni  culturali ed ambientali e altri
istituti di ricerca.
  L'eventuale  utilizzazione commerciale  dei  dati,  fatto salvo  il
pagamento  dei   suddetti  diritti,  viene  autorizzata   secondo  le
disposizioni contenute  nella circolare  n. 2606  del 21  aprile 1995
dell'assessorato regionale BB.CC.AA.
  Ritenuto, ancora,  che l'autorizzazione all'acquisto  del materiale
aerofotografico  relativo  al volo  effettuato  per  conto di  questa
amministrazione nel giugno '94 su supporto cartaceo e/o su pellicola,
verra'  rilasciata su  nulla osta  di questa  amministrazione, previa
dichiarazione  del  soggetto  richiedente   che  il  materiale  sara'
conservato secondo  le norme  sulla sicurezza  nazionale e  non sara'
utilizzato per motivi diversi da quelli espressi in richiesta;
  Ritenuto,  infine,   che  alla  riproduzione  di   eventuali  copie
fotografiche o su supporto  magnetico degli elaborati, informazioni e
cartografia tecnica e  tematica si potra' procedere anche  a cura del
richiedente previo pagamento dei  diritti di proprieta' intellettuale
e di  cessione come  sopra indicati, accertata  la idoneita'  di tale
forma di riproduzione rispetto  all'integrita' del bene di proprieta'
dell'amministrazione e della dignita' della riproduzione stessa;
  Visto  l'allegato  A,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto,  in   cui  sono  elencati  gli   elaborati,  informazioni  e
cartografia  tecnica e  tematica  attualmente  disponibili nonche'  i
relativi  prezzi di  vendita e  l'entita' dei  diritti di  proprieta'
intellettuale e di cessione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata  la riproduzione su supporto  cartaceo e/o magnetico
degli  elaborati,  informazioni  e  cartografia  tecnica  e  tematica
afferenti  alle  elaborazioni   prodotte  da  questa  amministrazione
regionale   nell'ambito  della   redazione  del   piano  territoriale
paesistico regionale.
  A tale  riproduzione provvedera'  l'assessorato regionale  dei beni
culturali  ed  ambientali con  le  modalita'  di  cui alla  legge  n.
44/1975, al  decreto del Presidente  della Repubblica n.  509/1978 ed
alle leggi  regionali n. 21/1985 e  n. 10/1993 con le  somme all'uopo
impegnate su cap. 38366 del bilancio regionale.