L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/1939, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 4/1993, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171; Visto l'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, ai sensi del quale l'amministrazione regionale dei beni culturali ha predisposto le linee guida del piano territoriale paesistico regionale, pubblicate all'albo dei comuni ai sensi della legge n. 1497/1939 unitamente al parere favorevole in merito espresso dal comitato tecnicoscientifico ex art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 30 aprile 1996; Considerato che ai sensi dell'art. 6 degli indirizzi normativi delle suddette linee guida e' stato attivato presso l'assessorato regionale dei beni culturali il Sistema informativo territoriale del paesaggio (S.I.T.P.), istituito giusta D.A. n. 7707 del 16 dicembre 1993, che ha a tale scopo utilizzato le somme impegnate sul cap. 38366 nell'esercizio finanziario 92. Il S.I.T.P. provvede alla formazione, aggiornamento, accesso e divulgazione di tutte le informazioni riguardanti la pianificazione territoriale paesistica regionale e le tematiche ad essa afferenti, anche attraverso un sistema valutativo che miri a rendere il piu' possibile trasparenti e confrontabili le azioni di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale; Considerato che il suddetto Sistema informativo provvede altresi' alla formazione, aggiornamento e diffusione della ortofotocarta digitale regionale in scala 1:25000, realizzata dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con il progetto approvato con D.A. n. 8667 del 27 novembre 1994, le cui somme occorrenti sono state impegnate, con il medesimo provvedimento, sul cap. 38366 nell'esercizio finanziario 94; Ritenuto di dovere favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazioni dati all'interno della regione e i centri di livello nazionale ed internazionale e di dovere inoltre consentire la massima diffusione, sia su supporto cartaceo che magnetico, degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica afferenti alle elaborazioni prodotte dall'ufficio del piano, gruppo XVII/BC, dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso azioni di vendita diretta; Considerato, pertanto, di dovere prevedere la fornitura gratuita dei dati sopracitati a tutti gli enti regionali, provinciali e locali che ne facciano richiesta, nonche' la vendita, affinche' ne venga garantita in ogni caso la fruizione, a tutti gli altri soggetti interessati; Ritenuto di dovere in tal senso individuare prezzi differenziati in funzione delle varie categorie di potenziali acquirenti dei suddetti beni, e precisamente: enti pubblici operanti sul territorio regionale; universita' degli studi; istituti regionali e nazionali di documentazione; scuole di ogni ordine e grado; studenti; Ritenuto, inoltre, che per quanto riguarda la cessione del materiale cartografico riproducibile (copie fotografiche, su supporto magnetico, etc.) dovra' essere corrisposto all'amministrazione regionale, per ogni sezione di materiale ceduto e per la riproduzione dello stesso, nei limiti assentiti dall'amministrazione, un importo (concessione di riproduzione), stabilito in misura fissa, idoneo a riconoscere, oltre la copertura dei costi di riproduzione, anche il valore scientifico e gli apporti di conoscenza che fanno parte inscindibile di quei beni. Tale cessione dovra' inoltre comportare l'obbligo per l'acquirente di non consentire l'uso a terzi e di citare sempre gli estremi di autorizzazione regionale. Nessun prezzo, salvo l'importo forfettario relativo alle spese dovute all'amministrazione per la riproduzione, dovra' essere corrisposto qualora la richiesta abbia ad oggetto la utilizzazione dei dati per uso strettamente personale o per motivi di studio, nonche' a fini istituzionali e di ricerca con rigoroso carattere tecnicoscientifico. In questo ultimo caso l'assessorato potra' concedere l'autorizzazione alla riproduzione in proprio dei dati qualora si convenga la reciprocita' dello scambio di informazioni tra l'amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e altri istituti di ricerca. L'eventuale utilizzazione commerciale dei dati, fatto salvo il pagamento dei suddetti diritti, viene autorizzata secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 2606 del 21 aprile 1995 dell'assessorato regionale BB.CC.AA. Ritenuto, ancora, che l'autorizzazione all'acquisto del materiale aerofotografico relativo al volo effettuato per conto di questa amministrazione nel giugno '94 su supporto cartaceo e/o su pellicola, verra' rilasciata su nulla osta di questa amministrazione, previa dichiarazione del soggetto richiedente che il materiale sara' conservato secondo le norme sulla sicurezza nazionale e non sara' utilizzato per motivi diversi da quelli espressi in richiesta; Ritenuto, infine, che alla riproduzione di eventuali copie fotografiche o su supporto magnetico degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica si potra' procedere anche a cura del richiedente previo pagamento dei diritti di proprieta' intellettuale e di cessione come sopra indicati, accertata la idoneita' di tale forma di riproduzione rispetto all'integrita' del bene di proprieta' dell'amministrazione e della dignita' della riproduzione stessa; Visto l'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, in cui sono elencati gli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica attualmente disponibili nonche' i relativi prezzi di vendita e l'entita' dei diritti di proprieta' intellettuale e di cessione; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la riproduzione su supporto cartaceo e/o magnetico degli elaborati, informazioni e cartografia tecnica e tematica afferenti alle elaborazioni prodotte da questa amministrazione regionale nell'ambito della redazione del piano territoriale paesistico regionale. A tale riproduzione provvedera' l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali con le modalita' di cui alla legge n. 44/1975, al decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1978 ed alle leggi regionali n. 21/1985 e n. 10/1993 con le somme all'uopo impegnate su cap. 38366 del bilancio regionale.