IL DIRETTORE GENERALE del servizio per l'attuazione della programmazione economica Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali - ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 - per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata; Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997, con il quale e' stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'Istituto mutuante Crediop per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991; Vista la richiesta di versamento della seconda rata semestrale con scadenza 31 dicembre 1997, avanzata dal summenzionato Istituto mutuante Crediop a favore della regione Molise; Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'Istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 642.974.646; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 642.974.646 e' impegnata, per il 1997, per le finalita' esposte in premessa, a favore dell'Istituto Crediop-Roma, valuta 31 dicembre 1997.