IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il  decreto-legge 12 novembre  1996, n. 576,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 ed in particolare
l'art. 8, comma 4;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile di  cui alla  legge 24  febbraio 1992,  n. 225  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
  Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre
1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2669 del  1 ottobre  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 235  dell'8 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2706  del 31  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 257 del  4 novembre
1997;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre ulteriori  misure  per  gli
interventi urgenti;
  Sentite le regioni Marche e Umbria;
  Sentito il Ministero di grazia e giustizia;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art.  1, comma  1, dell'ordinanza n.  2668 del  28 settembre
1997  dopo  le  parole  "di pericolo  esistenti",  sono  aggiunte  "a
realizzare con strutture prefabbricate spazi da adibire all'attivita'
scolastica e ad altre finalita' di pubblico interesse".