L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modificazioni  ed integrazioni,  recante  la  disciplina delle  forme
pensionistiche complementari,  a norma dell'art. 3,  comma 1, lettera
c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto in  particolare l'art.  6, comma 4,  del predetto  decreto il
quale prevede che le autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, con
apposite deliberazioni, provvedono  alla determinazione dei requisiti
patrimoniali  minimi,  differenziati  per  tipologia  di  prestazione
offerta, ai fini della stipula delle convenzioni gestorie;
  Considerato  che  la  normativa  in vigore  fissa  per  le  imprese
esercenti le  assicurazioni requisiti patrimoniali e  di solvibilita'
riferiti espressamente alle diverse ipotesi di gestione delle risorse
dei fondi pensione con o  senza garanzia, di erogazione della rendita
e di garanzie connesse all'invalidita' e alla premorienza;
  In virtu'  dei poteri  conferiti dal  citato art.  6, comma  4, del
decreto legislativo n. 124/1993;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  imprese  esercenti le  assicurazioni  sulla  vita, aventi  sede
legale  nel  territorio  della  Repubblica  o  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, che intendono  svolgere attivita' di gestione di
fondi pensione  nonche' stipulare convenzioni per  l'erogazione delle
rendite e delle  prestazioni in caso di  premorienza, devono disporre
di requisiti patrimoniali rappresentati da  un capitale sociale, o da
un   fondo  di   natura  equivalente,   e  di   riserve  patrimoniali
complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.