L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto in particolare l'art. 6, comma 4, del predetto decreto il quale prevede che le autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, con apposite deliberazioni, provvedono alla determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, ai fini della stipula delle convenzioni gestorie; Considerato che la normativa in vigore fissa per le imprese esercenti le assicurazioni requisiti patrimoniali e di solvibilita' riferiti espressamente alle diverse ipotesi di gestione delle risorse dei fondi pensione con o senza garanzia, di erogazione della rendita e di garanzie connesse all'invalidita' e alla premorienza; In virtu' dei poteri conferiti dal citato art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 124/1993; Dispone: Art. 1. Le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono svolgere attivita' di gestione di fondi pensione nonche' stipulare convenzioni per l'erogazione delle rendite e delle prestazioni in caso di premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.