A  seguito   dell'entrata  in   vigore,  dell'accordo   in  oggetto
specificato,  l'importazione nella  Comunita'  dei prodotti  elencati
nell'allegato, originari della Federazione  russa e' subordinata alla
presentazione  di   un  documento  di  vigilanza,   rilasciato  dalle
competenti autorita' della Comunita'.
  Gli  operatori  interessati  dovranno   presentare  la  domanda  di
importazione,   redatta    sull'apposito   modulo    comunitario   in
distribuzione  presso   le  camere   di  commercio  o   la  scrivente
amministrazione,  corredandola   del  certificato   di  esportazione,
rilasciato dalle competenti autorita' russe, in originale.
  L'importatore  deve  presentare   l'originale  del  certificato  di
esportazione  entro il  31  marzo dell'anno  successivo  a quello  di
spedizione  delle  merci in  questione.  La  spedizione si  considera
effettuata  alla   data  in  cui   i  prodotti  sono   caricati,  per
l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
  Si prescinde dalla presentazione  del documento di esportazione per
le  merci  originarie  della  Federazione russa  gia'  spedite  nella
Comunita' anteriormente  alla data di entrata  in vigore dell'accordo
(5 novembre 1997).
  Il sistema  di duplice  controllo sopraindicato restera'  in vigore
sino al  31 dicembre 1999, salvo  che le parti non  decidano di porre
fine al sistema prima di questa scadenza.
  Il testo integrale dell'accordo  e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale CEE n. L 300 del 4 novembre 1997.