A seguito dell'entrata in vigore, dell'accordo in oggetto specificato, l'importazione nella Comunita' dei prodotti elencati nell'allegato, originari della Federazione russa e' subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza, rilasciato dalle competenti autorita' della Comunita'. Gli operatori interessati dovranno presentare la domanda di importazione, redatta sull'apposito modulo comunitario in distribuzione presso le camere di commercio o la scrivente amministrazione, corredandola del certificato di esportazione, rilasciato dalle competenti autorita' russe, in originale. L'importatore deve presentare l'originale del certificato di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci in questione. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. Si prescinde dalla presentazione del documento di esportazione per le merci originarie della Federazione russa gia' spedite nella Comunita' anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo (5 novembre 1997). Il sistema di duplice controllo sopraindicato restera' in vigore sino al 31 dicembre 1999, salvo che le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza. Il testo integrale dell'accordo e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 300 del 4 novembre 1997.