IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base dell'adeguamento  al costo  vita con  cadenza annuale  ed
effetto dal 1 novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14  della  legge 23  dicembre 1994,  n.  724, che  ha
disposto,  con effetto  dall'anno 1995,  il differimento  del termine
stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica
delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;
  Visto l'art. 24, commi 4 e 5,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11;
  Visto l'art. 21  della legge 27 dicembre 1983, n.  730, nella parte
in cui  rischiama la disciplina dell'indennita'  integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio  1959, n. 324, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto 20 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26
novembre 1996) concernente la  perequazione automatica delle pensioni
per l'anno 1996;
  Vista  la comunicazione  dell'Istituto nazionale  di statistica  in
data  24  gennaio  1997,  prot.  612,  dalla  quale  risulta  che  la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo  per le  famiglie  di  operai ed  impiegati,  tra il  periodo
gennaio 1995-dicembre 1995 ed  il periodo gennaio 1996-dicembre 1996,
e' risultata pari a +3,9;
  Vista  la comunicazione  dell'Istituto nazionale  di statistica  in
data 4  novembre 1997, protocollo  13515, dalla quale risulta  che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo  per le  famiglie  di  operai ed  impiegati,  tra il  periodo
gennaio 1996-dicembre 1996 ed  il periodo gennaio 1997-dicembre 1997,
e' risultata pari a +1,7, considerando in via provvisoria, per i mesi
di  novembre e  dicembre  1997,  l'indice accertato  per  il mese  di
ottobre dello stesso anno;
  Considerata la necessita':
  di  determinare  il  conguaglio  conseguente  all'accertamento  del
valore  effettivo della  variazione  percentuale  per la  definizione
dell'aumento di perequazione automatica  con decorrenza dal 1 gennaio
1997;
  di  determinare   la  variazione   percentuale  per   l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1  gennaio  1998,  salvo
conguaglio  all'accertamento dei  valori definitivi  relativamente ai
mesi di novembre e dicembre 1997;
  di indicare le modalita'  di corresponsione del suddetto conguaglio
nonche' quelle di attribuzione dell'aumento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale di  variazione  per il  calcolo della  perequazione
delle pensioni per  l'anno 1996 e' determinata in misura  pari a +3,9
dal 1 gennaio 1997.