IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate; Ritenuto che l'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che ha sostituito l'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite, fra l'altro, altre forme di estrazione, nonche' i relativi criteri e modalita'; Ritenuto che ricorre l'opportunita' di effettuare ulteriori estrazioni settimanali, oltre quella prevista dal comma 1 della citata norma, e cio' al fine di incrementare le entrate erariali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-7830 del 24 dicembre 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Estrazioni del lotto 1. Le estrazioni del lotto possono essere effettuate piu' volte per settimana. 2. I giorni delle estrazioni sono stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto" detta la disciplina per la gestione del gioco del lotto automatizzato. - L'art. 7, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 ed integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all'art. 1: - L'art. 8, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto) e' il seguente: "Art. 8. - Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione".