La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e  14  (3)
(b)  dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti
internazionali di  merci  pericolose  su  strada  (ADR),  adottato  a
Ginevra il 28 ottobre 1993.