IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto   il   testo   unico   delle   leggi   sull'esercizio  delle
assicurazioni private, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
   Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175,  recante
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
   Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  16 febbraio 1995, n. 35, recante misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle  zone  colpite  da  eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
   Visto, in  particolare,  l'articolo  12,  comma  1,  del  predetto
decreto-legge  n.  691/1994  il  quale stabilisce che con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro ed  il  Ministro  delle  finanze,  sentito
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (ISVAP),  sono  stabilite  le  condizioni  e  le
modalita'  per  la  costituzione  della  riserva  di equilibrio per i
rischi  di  calamita'  naturali,  diretta  a  compensare  nel   tempo
l'andamento della sinistralita';
   Sentito  l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP);
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito il parere del Consiglio di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 21 marzo 1996;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 1035447 del 6 maggio 1996);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   1.  Le  imprese  autorizzate  all'esercizio  nel  territorio della
Repubblica delle assicurazioni nei rami danni, diversi dal credito  e
dalle cauzioni, debbono accantonare, a decorrere dall'esercizio 1995,
una  quota  pari al due per cento del premio relativo ai contratti di
assicurazione dei rischi delle calamita' naturali per la costituzione
di una riserva di  equilibrio  per  i  medesimi  rischi.  Qualora  il
contratto di assicurazione garantisca anche altri rischi ed il premio
relativo   a   questi   ultimi   non   sia   separatamente  indicato,
l'accantonamento e' pari allo 0,3 per cento del  premio  complessivo.
La  riserva  e'  effettuata  relativamente  ai  contratti stipulati o
rinnovati a decorrere dalla data del 20 dicembre 1994.
   2. L'importo massimo della riserva non puo' essere superiore al 75
per cento dei premi dei rami danni nei quali sono ricompresi i rischi
delle calamita' naturali assicurati.
   3. Qualora il rapporto sinistri a premi dell'esercizio per i  rami
nei  quali  sono ricompresi i rischi delle calamita' naturali risulti
pari o superiore al cento per cento, le imprese possono utilizzare la
riserva accantonata entro i limiti previsti dalla seguente tabella;
     Rapporto sinistri          Percentuale
        a premi (%)             di utilizzo
           __                        __
     da 100 a 120                    30
     da 121 a 150                    60
       oltre 151                    100
   4. Restano ferme le vigenti disposizioni  in  materia  di  riserve
tecniche  che debbono essere costituite per le assicurazioni contro i
danni.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica  italiana.    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 19 novembre 1996
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
                       Il Ministro del tesoro
                               Ciampi
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
Visto, Il Guardasigilli: Flick
            Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997
                 Registro n. 1 Industria, foglio n. 12
 
                                    N O T E
          Avvertenza:
              II  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
              - Si trascrive il testo  dell'art.  12,  comma  1,  del
          decreto-legge
             9  dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
          nella legge  16  febbraio  1995,  n.  35:  "1.  Le  imprese
          autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni  contro  i
          danni nel territorio  dello  Stato  devono  costituire  una
          riserva  di  equilibrio  per  rischi di calamita' naturali,
          diretta  a   compensare   nel   tempo   l'andamento   della
          sinistralita'.   Le   condizioni  e  le  modalita'  per  la
          costituzione di detta riserva sono fissate con decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro  e  con
          il  Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sentito
          l'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e
          di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di  costituzione
          della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito
          e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non
          puo'  superare  il tre per cento dei premi di competenza di
          ciascun ramo e l'importo  massimo  della  stessa  non  puo'
          essere  superiore  al settantacinque per cento dei predetti
          premi".
              - Si trascrive il testo dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri):  "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione".