IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerati la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i rischi per la stabilita' derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa; Vista la richiesta delle autorita' albanesi di un intervento civile e militare internazionale, allo scopo di consentire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il processo di ricostruzione del Paese; Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1101 in data 28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una Forza multinazionale di protezione in Albania, nonche' le decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea in data 24 marzo 1997; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la partecipazione italiana alla predetta Forza multinazionale di protezione in Albania; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa, della sanita', per la funzione pubblica e gli affari regionali, per la solidarieta' sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania 1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, e' autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorita' albanesi. 2. Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne' interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilita' degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.