IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Considerati  la situazione di crisi socio-economica che ha investito
l'Albania  ed  i  rischi  per la stabilita' derivanti dal progressivo
deterioramento della crisi stessa;
 Vista  la richiesta delle autorita' albanesi di un intervento civile
e  militare  internazionale,  allo  scopo  di  consentire il regolare
afflusso  e  la  distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il
processo di ricostruzione del Paese;
 Vista  la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite
n.  1101  in  data  28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una
Forza  multinazionale  di protezione in Albania, nonche' le decisioni
del   Consiglio   permanente  dell'OSCE  in  data  27  marzo  1997  e
dell'Unione europea in data 24 marzo 1997;
 Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  al  fine  di consentire la partecipazione italiana alla
predetta Forza multinazionale di protezione in Albania;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 aprile 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con i Ministri della difesa, della sanita', per la funzione
pubblica  e  gli  affari  regionali, per la solidarieta' sociale, del
tesoro   e   del   bilancio   e   della  programmazione  economica  e
dell'interno;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Partecipazione italiana alla Forza multinazionale
                      di protezione in Albania
 1.  Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della
pacifica  convivenza  in  Albania  e, in particolare, di garantire il
regolare   afflusso  degli  aiuti  umanitari  nonche'  le  necessarie
condizioni   di   sicurezza  per  le  missioni  delle  organizzazioni
internazionali, e' autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto
dal  10  aprile  1997  la  partecipazione  di  un contigente militare
italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della
risoluzione  n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite e su richiesta delle autorita' albanesi.
 2.  Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772,  e  successive  modificazioni,  possono  essere  autorizzati dal
Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone
di   massima   sicurezza   individuate   dal   Comando   della  Forza
multinazionale di protezione di cui al comma 1, obiettori di coscenza
che  ne  facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, ne'
interferenze  con la missione svolta dal contingente multinazionale e
sotto la totale responsabilita' degli enti presso cui detti obiettori
prestano servizio.