IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, in particolare gli articoli
1 e 8;
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  norme  di  esecuzione  della
disposizione relativa alla concessione di una indennita' "una tantum"
per il reinsediamento dei profughi italiani nei Paesi di provenienza;
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 1997;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri   dell'interno   e   del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I cittadini italiani profughi da Paesi  per  i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio a norma della legge 26
dicembre  1981,  n.  763,  ed  in possesso della qualifica di profugo
rilasciata dalla prefettura competente,  che  intendano  ristabilirsi
nel  Paese  di  provenienza  entro  sei mesi dalla data di cessazione
dello stato di necessita' al rimpatrio, come  previsto  dall'articolo
1, comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la
domanda per ottenere l'indennita' "una tantum" prevista dall'articolo
8  della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla
suddetta data.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del   presente   regolamento,   la
cessazione  dello  stato di necessita' al rimpatrio e' dichiarata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro dell'interno,  anche  sulla  base  delle
segnalazioni  pervenute  al  riguardo  dalle  autorita'  diplomatiche
accreditate nei predetti Paesi.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel  Paese
di  provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono
presentare  la  domanda  dell'indennizzo  fino  a  centoventi  giorni
successivi alla data del rientro.
                                  Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo degli articoli 1 e 8 della legge n.  344/1991
          (Provvedimenti   a   favore   dei  profughi  italiani)  e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art.  1 (Familiari a carico). - 1. Le disposizioni della
          legge 26  dicembre  1981,  n  763,  come  modificata  dalla
          presente  legge,  si  applicano  ai  familiari a carico dei
          profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
             2.  La  qualita'  di  familiare  deve  risultare   dalle
          certificazioni   delle   anagrafi  dei  cittadini  italiani
          residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione  sostitutiva
          resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata
          ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n.  390".
            "Art.  8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum
          di  importo  pari  a  quella  prevista   dall'art.   2   e'
          corrisposta  dal  Ministero degli affari esteri ai profughi
          ai fini del loro reinsediamento nel Paese  di  provenienza,
          ove  questo  avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione
          dello stato  di  necessita'  e  previo  accertamento  della
          permanenza  dello  stato  di bisogno da parte del Ministero
          dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri
          ne cura il rientro a proprie spese dai  luoghi  di  attuale
          dimora".
             -  Il  comma  2  dell'art.  1  della  legge  n. 295/1995
          (Differimento   di   termini   pervisti   da   disposizioni
          legislative  in  materia  di  affari  esteri  e  di difesa)
          prevede che: "Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13  e
          all'articolo  14,  commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991,
          n. 19, nonche'  quelle  relative  alle  provvidenze  per  i
          profughi,  stabilite  dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre
          1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto
          dall'articolo 8 della medesima legge n.  344 del 1991, sono
          prorogate  fino  al  31  dicembre  1997.  A  tal  fine   e'
          autorizzata   la  spesa,  rispettivamente,  di  lire  2.000
          milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600  milioni  per
          l'anno  1994, nonche' di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni,
          7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno  1995  e  di  lire
          2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni
          per  ciascuno  degli  anni 1996 e 1997. All'onere derivante
          dall'applicazione del presente comma, pari  a  lire  16.600
          milioni  per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli
          dei seguenti stati di previsione per  l'anno  medesimo  per
          gli  importi  a  fianco di ciascuno indicati: Ministero del
          tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775
          per lire 2.000  milioni;  Ministero  degli  affari  esteri,
          capitolo  2693  per  lire  4.000 milioni, capitolo 3583 per
          lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per
          lire 4.000 milioni; all'onere di lire  20.600  milioni  per
          l'anno  1995  e  di  lire 22.600 milioni per ciascuno degli
          anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni
          per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno  degli
          anni  1996  e 1997, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
          utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995,  lire
          7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997,
          l'accantonamento  e  le  corrispondenti proiezioni relativi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire
          8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il  1996
          e  lire  11.200  milioni per il 1997, l'accantonamento e le
          corrispondenti  proiezioni  relativi  al  Ministero   degli
          affari  esteri;  quanto  a  lire 4.000 milioni a carico del
          capitolo 4299  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno  per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli anni 1996  e  1997.  Lo  stanziamento  a  favore  della
          minoranza   italiana   in   Slovenia  e  in  Croazia  sara'
          utilizzato  mediante  convenzione  da  stipulare   tra   il
          Ministero  degli  affari esteri e l'Universita' popolare di
          Trieste,   sentito   il   parere,   da   esprimere    entro
          quarantacinque  giorni  dalla richiesta del Ministero degli
          affari esteri, della Federazione delle  associazioni  degli
          esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole
          associazioni  che  ne  fanno parte, per la realizzazione di
          lavori  indicati  dalle  comunita'  italiane  in  Istria  e
          dall'Unione  italiana,  in  collaborazione  con  la regione
          Friuli-Venezia Giulia".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di attivita' aventi forza di legge, sempre che  non
          si tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 763/1981 reca la normativa organica per i
          profughi.
             - Per il testo del comma 2 dell'art. 1  della  legge  n.
          295/1995 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo dell'art. 8 della legge n. 344/1991 si
          veda in nota alle premesse.
             -  La  legge  n. 15/1968 reca norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.