IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, in particolare gli articoli 1 e 8; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di emanare norme di esecuzione della disposizione relativa alla concessione di una indennita' "una tantum" per il reinsediamento dei profughi italiani nei Paesi di provenienza; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. I cittadini italiani profughi da Paesi per i quali e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio a norma della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ed in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla prefettura competente, che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la domanda per ottenere l'indennita' "una tantum" prevista dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla suddetta data. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio e' dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi. 3. I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel Paese di provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono presentare la domanda dell'indennizzo fino a centoventi giorni successivi alla data del rientro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo degli articoli 1 e 8 della legge n. 344/1991 (Provvedimenti a favore dei profughi italiani) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1 (Familiari a carico). - 1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana. 2. La qualita' di familiare deve risultare dalle certificazioni delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390". "Art. 8 (Reinsediamento). - 1. Una indennita' una tantum di importo pari a quella prevista dall'art. 2 e' corrisposta dal Ministero degli affari esteri ai profughi ai fini del loro reinsediamento nel Paese di provenienza, ove questo avvenga entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessita' e previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno da parte del Ministero dell'interno. In tale caso il Ministero degli affari esteri ne cura il rientro a proprie spese dai luoghi di attuale dimora". - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1995 (Differimento di termini pervisti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa) prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonche' di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni; all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sara' utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e l'Universita' popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunita' italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di attivita' aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 763/1981 reca la normativa organica per i profughi. - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 295/1995 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 344/1991 si veda in nota alle premesse. - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.