IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10  della  legge  23  aprile   1959,   n.   189,
sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei  militari  di
truppa  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1967,
n.  429,  concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza;
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Considerato  che,  al  fine  di consentire un completo ed obiettivo
giudizio su tutte le qualita' del  valutando,  appare  opportuno  che
l'autorita' compilatrice della documentazione caratteristica disponga
di  esaurienti  elementi  di informazione, forniti dall'autorita' che
impiega  direttamente  l'ufficiale,  non  limitati  ai  soli  aspetti
tecnici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente  della
Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Gli
elementi  di  informazione  di  cui al primo comma sono limitati agli
aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono  riferiti  anche
alle   qualita'   fisiche,   morali  e  di  carattere,  culturali  ed
intellettuali, professionali e militari del  giudicando;  qualora  il
militare  dipenda  da  autorita'  civile il riferimento alle qualita'
militari e' omesso.  Gli  elementi  di  informazione  non  contengono
qualifiche.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 aprile 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Andreatta, Ministro della difesa
                                   Ciampi, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
  Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10
                                  Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo   dell'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione  e' il seguente: "Promulga le leggi ed emana i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
             -  Il  testo  dell'art.  10,  della  legge  n.  189/1959
          (Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia di finanza), e' il
          seguente:
             "Art. 10. - Ai  militari  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza  si applicano il regolamento di disciplina militare
          per l'Esercito e le legge penale militare.
             Ad essi si  applicano  altresi'  le  disposizioni  sulle
          licenze,  sui  documenti  caratteristici  e  matricolari  e
          quelle concernenti gli accertamenti  medicolegali  valevoli
          per  l'Esercito  -  Arma  dei carabinieri - con le varianti
          eventualmente necessarie".
             - Il D.P.R. n. 429/1967, reca: "Documenti caratteristici
          degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
          della Guardia di finanza".
             - I commi 1 e 4 dell'art. 17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.-3. (Omissis).
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
                                Nota all'art. 1:
             -  Il  terzo  comma  dell'art.  4 del D.P.R. n. 429/1967
          (Documenti    caratteristici    degli    ufficiali,     dei
          sottufficiali  e  dei  militari  di truppa della Guardia di
          finanza) cosi' recitava: "Gli elementi di  informazione  di
          cui  ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici
          e non contengono qualifiche".