IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, al fine di consentire un completo ed obiettivo giudizio su tutte le qualita' del valutando, appare opportuno che l'autorita' compilatrice della documentazione caratteristica disponga di esaurienti elementi di informazione, forniti dall'autorita' che impiega direttamente l'ufficiale, non limitati ai soli aspetti tecnici; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualita' fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorita' civile il riferimento alle qualita' militari e' omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Andreatta, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione e' il seguente: "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo dell'art. 10, della legge n. 189/1959 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 10. - Ai militari del Corpo della Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e le legge penale militare. Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medicolegali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie". - Il D.P.R. n. 429/1967, reca: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza". - I commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2.-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 429/1967 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza) cosi' recitava: "Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche".