IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto - legge 14 giugno 1996, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1996,  n.
402; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Contributi 
  1. Il  contributo  destinato  al  finanziamento  delle  prestazioni
pensionistiche per il personale iscritto  all'Istituto  nazionale  di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): 
  a) ove iscritto successivamente al 31 dicembre  1995,  a  decorrere
dal 1 gennaio 1997 e' stabilito in base all'aliquota e con i  criteri
di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria  -
Fondo pensione lavoratori  dipendenti.  A  decorrere  dalla  predetta
data, per i medesimi soggetti l'aliquota  relativa  al  finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta da 6,20 per  cento  a
2,48 per cento e l'aliquota per l'assicurazione  obbligatoria  contro
la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali; 
  b) ove iscritto antecedentemente al 1 gennaio 1996, a decorrere dal
1 gennaio 1997 e' stabilito secondo le disposizioni di cui  al  comma
2. 
  2. Per il personale di cui al comma  1,  lettera  b),  le  aliquote
contributive sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti,
con le seguenti modalita': 
   a) dal 1 gennaio 1997, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura del 19,36 per cento  e  quella  a
carico dei lavoratori nella misura corrispondente a quella in  vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 
Dalla   medesima   data,   l'aliquota   relativa   al   finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare e' ridotta da 6,20 per  cento  a
4,84 per cento e l'aliquota per l'assicurazione  obbligatoria  contro
la tubercolosi e' ridotta di 0,14 punti percentuali; 
   b) dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura del 22,36 per cento e  l'aliquota
relativa al finanziamento dell'assegno per  il  nucleo  familiare  e'
ridotta da 4,84 per cento a 3,34 per cento; 
   c) dal 1 gennaio 1999, l'aliquota contributiva a carico dei datori
di lavoro e' stabilita nella misura corrispondente a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori  dipendenti
e l'aliquota relativa al finanziamento  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare e' ridotta da 3,34 per cento a 2,48 per cento. 
  3. Per i lavoratori di cui al comma 1, sulle quote di  retribuzione
eccedenti la prima fascia  di  retribuzione  pensionabile  in  vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti,
si applica l'aliquota aggiuntiva  di  cui  all'articolo  3  -ter  del
decreto  -  legge  19  settembre  1992,  n.  384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 
  4.  In  caso  di  ricongiunzione  dei  periodi   di   contribuzione
riconosciuti  dall'INPDAI  presso   altre   forme   obbligatorie   di
previdenza,  per  le  aliquote  contributive  versate   nel   periodo
intercorrente  tra  il  1  gennaio  1996  e  la  data  di  definitivo
adeguamento ai sensi del comma 2, la  ricostruzione  della  posizione
assicurativa  avviene  sulla  base  dell'aliquota  effettivamente  in
vigore tempo per tempo presso l'Istituto medesimo. 
  5. Per il personale di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  privo  di
anzianita'  contributiva  alla  data  del  1  gennaio  1996,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  18,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con applicazione dei benefici fiscali  e
contributivi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. 
  6. Il versamento del contributo  dovuto  all'INPDAI  in  base  alle
aliquote stabilite ai commi 1 e 2 ed  a  conguaglio  di  quelli  gia'
versati allo stesso  Istituto  e'  effettuato  entro  il  terzo  mese
successivo a quello di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I
contributi piu' elevati gia'  versati  all'istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) nel periodo intercorrente tra il 1  gennaio
1997 e la data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  possono
essere recuperati dalle aziende mediante  conguaglio  a  partire  dal
periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri e soltanto  per  tempo
          limitato e per soggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - L'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,  n.  335
          (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
          complementare), cosi' recita: 
            "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente leggge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   intesi    all'armonizzazione    dei    regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria operanti presso  l'INPS,  INPDAP  nonche'  dei
          regimi pensionistici operanti presso  l'Ente  nazionale  di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche a carico del bilancio  dello  Stato  per  le
          categorie di personale non statale di cui al comma 2; terzo
          periodo, con l'osservanza dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi:  a)  determinazione  delle   basi   contributive
          pensionabili con riferimento all'art.  12  della  legge  30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni, con contestuale ridefinizione delle  aliquote
          contributive tenendo conto, anche in attuazione  di  quanto
          previsto nella lettera  b)  delle  esigenze  di  equilibrio
          delle  gestioni  previdenziali,  di  commisurazione   delle
          prestazioni   pensionistiche   agli   oneri    contributivi
          sostenuti   e   alla   salvaguardia    delle    prestazioni
          previdenziali  in  rapporto  con   quelle   assicurate   in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1; 
            b) revisione del sistema  di  calcolo  delle  prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'art. 1; 
            c) revisione dei riquisiti di  accesso  alle  prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1; 
            d)  armonizzazione  dell'insieme  delle  prestazioni  con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati". 
            - L'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto  1996,  n.  417
          (Proroga  dei  termini   per   l'emanazione   dei   decreti
          legislativi di cui  alla  legge  8  agosto  1995,  n,  335,
          recante riforma del sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) e' il seguente: 
            "Art. 1. - 1. I termini  per  l'esercizio  delle  deleghe
          normative conferite al Governo della legge 8 agosto 
          1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997". 
            - Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1996,
          n. 402 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale e  di
          sostegno  al  reddito)  e'  il  seguente:  "5.  Ai   regimi
          previdenziali  obbligatori  gestiti  dagli  enti   di   cui
          all'art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994, n. 509, che hanno  esercitato  la  facolta'  prevista
          dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno  1996,  n.
          300, si applicano le  disposizioni  di  cui  alla  legge  8
          agosto 1995, n. 335, ed in particolare le  disposizloni  di
          cui al comma 22 dell'art. 
          2 della citata legge n. 335 del 1995". 
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 3-ter  del  D.L.  19  settembre  1992,  n.  384,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  novembre
          1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di  previdenza,  di
          sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni finali)
          e' il seguente: 
            "Art. 3-ter (Aliquota contributiva aggiuntiva).  -  1.  A
          decorrere dal 1 gennaio 1993, e'  stabilita  in  favore  di
          tutti i regimi  pensionistici  dei  dipendenti  pubblici  e
          privati che prevedano aliquote contributive  a  carico  del
          lavoratore  inferiori  al  10  per   cento   una   aliquota
          aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote
          di retribuzione eccedente il limite della prima  fascia  di
          retribuzione    pensionabile    determinata     ai     fini
          dell'applicazione dell'art. 21, comma  6,  legge  11  marzo
          1988, n. 67. Tale incremento si applica comunqne  a  carico
          dei  lavoratori  autonomi,  in  favore   delle   rispettive
          gestioni, sulle quote di  reddito  d'impresa  eccedenti  il
          limite innanzi indicato". 
            - Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, e'  il
          seguente: "18. A decorrere dal periodo  di  paga  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
          nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e  succcive  modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far  data  dal  1  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai  sensi
          del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con effetto sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          succesivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura
          e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi
          al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,  cosi'
          come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della  Repubblica  e'
          delegato ad emare, entro centoventi giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, norme  relative  al
          trattamento fiscale e contributivo della parte  di  reddito
          eccedente l'importo del tetto in vigore, ove  destinata  al
          finanziamento  dei  fondi  pensione  di  cui   al   decreto
          legislativo  21  aprile  1993,   n.   124,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto,  e
          successive modificazioni ed integrazioni". 
            -  Il  decreto  legislativo  14  dicembre  1995,  n.  579
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  18,
          della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in   materia   di
          trattamento fiscale e contributivo della parte  di  reddito
          eccedente l'importo del  massimale  contributivo  stabilito
          dal medesimo art. 2) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 19 del 24 gennaio 1996.