IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni in materia postale, di
bancoposta  e  di  telecomunicazioni,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 21 febbraio 1986, concernente la normativa relativa
ai  collegamenti  radiomobili  privati,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 16 settembre 1991,  riguardante  la  determinazione
degli   utilizzatori   della  banda  di  frequenza  165,  2-174  MHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991;
   Visto   il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni  25  marzo  1992, relativo alla revisione del piano
nazionale di ripartizione delle  radiofrequenze  in  conseguenza  del
recepimento   della   direttiva   comunitaria  sull'introduzione  del
servizio pubblico panaeuropeo di  radioavviso  terrestre,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 4 ottobre 1994, n. 625, che  ha  dettato  le  norme
concernenti  le  regole  tecniche  per  l'omologazione degli apparati
monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato;
   Considerato che si sono rese disponibili frequenze a seguito della
cessazione dell'operativita'  del  sistema  radiomobile  pubblico  di
comunicazione  di prima generazione (banda dei 160 MHz) e della messa
fuori servizio dei primi 30 dei 200 canali su cui opera  il  servizio
radiomobile  pubblico  di comunicazione di seconda generazione (banda
dei 450 MHz);
   Riconosciuta la necessita' di destinare le suddette  frequenze  ai
collegamenti radiomobili privati;
   Riconosciuta  la  necessita'  di  adeguare la spaziatura di canale
nelle  bande  di  frequenze  destinate  ai  collegamenti  radiomobili
privati  a  quanto previsto dal citato decreto ministeriale 4 ottobre
1994, n. 625;
   Riconosciuta la necessita' di apportare al  testo  del  menzionato
decreto ministeriale 21 febbraio 1986 ulteriori modifiche finalizzate
all'ottimizzazione dell'uso delle frequenze oltre a quelle necessarie
per   l'inserimento   delle   nuove   frequenze   disponibili  e  per
l'adeguamento della spaziatura di canale;
   Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.
400;
   Sentito  il  consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
   Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri
GM/103282/4399 DL/CR del 29 marzo 1997, ai sensi dell'art. 17,  comma
3, della legge n. 400/1988;
                   ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
                               Art. 1
1.  Al  decreto  ministeriale  21  febbraio  1986  sono  apportate le
modifiche risultanti dai seguenti articoli.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.