IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152 relativa a "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378; Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994; Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Ritenuto di recepire le osservazioni del Consiglio di Stato, salvo per quanto concerne la rimozione della laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, atteso che la legge 10 febbraio 1992, n. 152 prevede espressamente per tutti i laureati della facolta' di agraria la possibilita' di accedere all'esame di Stato di dottore agronomo e dottore forestale; Vista la nota n. 1.1.4/31890/4.23.15 - 16 del 23 ottobre 1996 con cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha preso atto del presente regolamento; Adottail seguente regolamento: Art. 1. 1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono ammessi i laureati della facolta' di agraria in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie (gia' laurea in scienze agrarie), scienze e tecnologie della produzione animale (gia' laurea in scienze della produzione animale), scienze agrarie tropicali e subtropicali (gia' laurea in agricoltura tropicale e subtropicale), e scienze forestali ed ambientali (gia' laurea in scienze forestali). 2. In attesa della istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari, di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, i laureati in scienze e tecnologie alimentari (gia' scienze delle preparazioni alimentari) sono ammessi a partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali. 3. Le prove di esame sono differenziate a seconda della laurea posseduta prefigurando in tal modo l'accesso alle sezioni dell'albo professionale di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione fa specifica menzione della sezione dell'albo professionale a cui l'abilitato puo' iscriversi.
Avvertenza: ll testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/ 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce cbe gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, reca norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. - Il regolamento ministeriale 9 settembre 1957 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957. Note all'art. 1: - La legge 18 gennaio 1994, n. 59, reca norme sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare. - L'art. 9 della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi' recita: "Art. 9. - 1. Il primo comma dell'art. 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: ''L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione''".