IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze  19 ottobre  1994, n.
678, recante  regolamento di  attuazione degli articoli  2 e  4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  concernente tra l'altro, nuove norme in
materia    di     procedimenti    amministrativi     di    competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Ritenuto,  pertanto, di  dover procedere  alla modifica  del citato
regolamento nella parte  disciplinante i procedimenti sopramenzionati
per renderli pienamente conformi al diritto comunitario;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma  3,  della  legge  n. 400  del  1988,
effettuata con nota del 2 giugno 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nella tabella, allegata al decreto del Ministro delle finanze 19
ottobre 1994, n. 678, la voce 125 e' modificata come segue:
  a) le  parole: "fissazione  delle tariffe  dei prodotti  soggetti a
monopolio fiscale" sono sostituite  dalle seguenti: "iscrizione nella
tariffa  di vendita  di tabacchi  lavorati esteri  di importazione  e
fissazione delle tariffe di prodotti soggetti a monopolio fiscale";
  b) le parole: "termine 180  giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"termine 90 giorni".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
            -  Si trascrive  il  testo degli  articoli  2 e  4  della
          legge    n.    241/1990  (Nuove  norme  in  materia      di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi):
            "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una istanza,  ovvero   debba  essere
          iniziato  d'ufficio,   la  pubblica amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per
          ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il
          termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine
          decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o
          dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2 il termine e' di 30 giorni.
            4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            "Art.  4. -   1. Ove non sia gia' direttamente  stabilito
          per  legge  o  per     regolamento,       le      pubbliche
          amministrazioni   sono    tenute  a determinare per ciascun
          tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza
          l'unita'  organizzativa  responsabile dell'istruttoria e di
          ogni    altro     adempimento     procedimentale,   nonche'
          dell'adozione  del provvedimento finale.
            2.   Le   disposizioni  adottate  ai  sensi del  comma  1
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
           Note alle premesse:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  2  e 4 della legge n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988,   n.   400: "Con    decreto    ministeriale
          possono  essere    adottati  regolamenti nelle materie   di
          competenza del Ministro   o di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro,  quando   la legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali  regolamenti, per  materie di   competenza  di
          piu'  Ministri,   possono   essere   adottati con   decreti
          interministeriali, ferma   restando  la    necessita'    di
          apposita    autorizzazione  da    parte  della    legge.  I
          regolamenti    ministeriali    ed  interministeriali    non
          possono  dettare  norme contrarie a  quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo. Essi   debbono  essere  comunicati  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Si  riporta il  testo della   voce 125   della  tabella
          allegata  al  decreto    del  Ministro   delle finanze   19
          ottobre  1994, n.   678, come modificata  dall'art.  1  del
          presente regolamento:
          "125   Iscrizione nella tariffa di           termine
                 vendita di tabacchi lavorati         90 giorni
                 esteri di importazione  e
                 fissazione  delle  tariffe
                 di prodotti  soggetti  a
                 monopolio fiscale
          Unita' organizzativa responsabile      Organo che adotta
                   del procedimento               il provvedimento
                                                       finale
                          --                             --
          Direzione  generale  dei monopoli           Ministro
          di  Stato  - Direzione  centrale
          commerciale - Div. IV
          Normativa: L. 13 luglio 1965, n. 825;
                     D.P.R. 26 ottobre  1972, n. 633;
                     L. 10 dicembre 1975, n. 724;
                     L. 7 marzo 1985, n. 76".