IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92 / 1996 / CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 174 / 1995 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 / 1995, i quali prevedono che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme regolamentari per l'individuazione di requisiti dei soggetti interessati alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa ed all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 11, comma 5, concernente l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono interessati ad acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta formulata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A / 550772 del 27 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dimbre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400 / 1988, con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivtta' assicurativa e per l'assunzione di partecipazioni qualificate e di controllo 1. Per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa i requisiti di onorabilita' e professionalita', individuati agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere posseduti dai soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo dell'impresa assicuratrice. Gli stessi requisiti devono essere posseduti dal rappresentante generale o, se diversa, dalla persona preposta alla gestione effettiva, della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' dal rappresentante generale o, se persona diversa, dalla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria ubicata nel territorio della Repubblica di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2 devono essere posseduti anche dai soggetti che detengono, direttamente o tramite societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa assicuratrice. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli ammininistratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione, diretta o indiretta, delle partecipazioni di controllo o qualificate in imprese di assicurazione, prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, l'ISVAP accerta il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2 nonche' dell'idoneita' a garantire la sana e prudente gestione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 4. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alle imprese gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa. In caso di nomina o di rinnovo delle cariche di amministratore, sindaco, direttore generale e liquidatore delle predette societa', le persone preposte dovranno possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dal presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concerne l'attuazione della direttiva 92 / 96 / CEE, pubblicata in GUCE legge n. 360 del 9 dicembre 1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita. L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Rer ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse; e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concerne l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE, pubblicata in GUCE legge n. 228 dell'11 agosto 1992, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. L'art. 11 cosi' recita: "Art. 11 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12. 2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto preso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile; c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse; e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15. 3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP". - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 recante, integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi: "5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio di Ministri prima della loro emanazione)". Note all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 (gia' citata nelle note alle premesse): "Art. 10 (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi). - 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo. 2. Ai fini della presente legge una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la naggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP. 3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione ne' dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna della condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP. 5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocita' di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione". "Art. 11 (Autorizzazioni e comunicazioni). - 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art.10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP, l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine e' sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati puo' essere reiterata una sola volta. 2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, puo' essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione. 3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelle delle societa' o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonche' ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questisoggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo".