IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visti i decreti legislativi  17  marzo  1995,  n.  174  e  n.  175,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92 /  1996
/ CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita  e  l'attuazione
della direttiva 92 / 49 / CEE in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita; 
  Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n.  174
/ 1995 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 / 1995, i quali
prevedono che, mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sono adottate norme  regolamentari  per
l'individuazione  di  requisiti   dei   soggetti   interessati   alle
autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'    assicurativa    ed
all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  ed,  in  particolare,
l'articolo 11, comma 5, concernente  l'individuazione  dei  requisiti
che devono  essere  posseduti  da  coloro  che  sono  interessati  ad
acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese  di
assicurazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la proposta formulata dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A / 550772
del 27 luglio 1995; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 19 dimbre 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400  /  1988,
con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivtta' assicurativa e per
      l'assunzione di partecipazioni qualificate e di controllo 
 
  1.   Per   il   rilascio   delle    autorizzazioni    all'esercizio
dell'attivita'   assicurativa   i   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita', individuati  agli  articoli  2  e  3  del  presente
decreto,  devono  essere  posseduti  dai  soggetti  ai   quali   sono
attribuite le funzioni di amministrazione, di  direzione  nonche'  di
controllo dell'impresa assicuratrice.  Gli  stessi  requisiti  devono
essere posseduti dal rappresentante generale  o,  se  diversa,  dalla
persona preposta alla gestione effettiva, della  sede  secondaria  di
impresa italiana istituita  presso  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, nonche' dal rappresentante generale o, se  persona  diversa,
dalla persona preposta alla gestione effettiva della sede  secondaria
ubicata nel territorio della Repubblica di imprese aventi sede legale
in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Al fine del  rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa,   i
requisiti  di  onorabilita'  di  cui  all'articolo  2  devono  essere
posseduti anche dai soggetti che detengono,  direttamente  o  tramite
societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona il
controllo   o    una    partecipazione    qualificata    nell'impresa
assicuratrice. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i  requisiti
di onorabilita' devono essere posseduti dagli  ammininistratori,  dai
sindaci e dai direttori generali delle stesse. 
  2. Per il rilascio dell'autorizzazione  all'assunzione,  diretta  o
indiretta, delle partecipazioni di controllo o qualificate in imprese
di assicurazione, prevista dagli articoli  10  e  11  della  legge  9
gennaio 1991, n. 20, l'ISVAP accerta il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' di cui all'articolo 2 nonche' dell'idoneita' a garantire
la  sana  e  prudente  gestione,  secondo  le  indicazioni   di   cui
all'articolo 4. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3  si  applicano  anche
alle   imprese   gia'   autorizzate   all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa. In caso  di  nomina  o  di  rinnovo  delle  cariche  di
amministratore,  sindaco,  direttore  generale  e  liquidatore  delle
predette societa', le persone preposte dovranno possedere i requisiti
di professionalita' e onorabilita' previsti dal presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,  concerne
          l'attuazione della direttiva 92 / 96 / CEE,  pubblicata  in
          GUCE legge n. 360  del  9  dicembre  1992,  in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita. L'art. 9 cosi' recita: 
            "Art. 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione).
          - 1. Rer ottenere l'autorizzazione,  l'impresa  deve  farne
          domanda  all'ISVAP  fornendo  la  prova  di  possedere   un
          capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o  di
          societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si  tratta
          di societa' di  mutua  assicurazione,  non  inferiore  alla
          misura indicata nell'art. 10. 
            2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione  i
          seguenti documenti: 
            a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
          Lo statuto deve  indicare  i  singoli  rami  che  l'impresa
          intende esercitare, se l'impresa intende esercitare,  oltre
          alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione; 
            b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto  costitutivo
          e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese
          e della relativa iscrizione a norma del codice civile; 
            c) l'elenco nominativo  delle  persone  alle  quali  sono
          attribuite  funzioni  di  amministrazione,   di   direzione
          nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere
          i requisiti di onorabilita' e  professionalita'  prescritti
          con apposito decreto emanato dal  Ministero  dell'industria
          del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; 
            d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche
          che detengono, direttamente o indirettamente,  nell'impresa
          il  controllo  o  una   partecipazione   qualificata,   con
          l'indicazione   dell'entita'   di   ciascuna   di    queste
          partecipazioni. Le medesime  persone  debbono  possedere  i
          requisiti di onorabilita' prescritti con  apposito  decreto
          emanato  dal  Ministero  dell'industria  del  commercio   e
          dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto  che
          nel caso  si  tratti  di  persone  giuridiche,  i  predetti
          requisiti debbono essere  posseduti  dagli  amministratori,
          dai sindaci e dai direttori generali delle stesse; 
            e) il programma dell'attivita'  che  intende  esercitare,
          contenente gli elementi di cui all'art. 12  e  accompagnato
          dalla relazione di cui all'art. 13. 
            3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni  altro
          documento che sia richiesto dall'ISVAP. 
            4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'    altresi'
          subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa  da
          parte dell'ISVAP". 
            - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  concerne
          l'attuazione della direttiva 92 / 49 / CEE,  pubblicata  in
          GUCE legge n.  228  dell'11  agosto  1992,  in  materia  di
          assicurazione  diretta  diversa  dall'assicurazione   sulla
          vita. L'art. 11 cosi' recita: 
            "Art.     11     (Condizioni     per     il      rilascio
          dell'autorizzazione). - 1. Per  ottenere  l'autorizzazione,
          l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo  la  prova
          di possedere un capitale sociale, se si tratta di  societa'
          per azioni  o  di  societa'  cooperativa,  o  un  fondo  di
          garanzia, se si tratta di societa' di mutua  assicurazione,
          non inferiore alla misura indicata nell'art. 12. 
            2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione  i
          seguenti documenti: 
            a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello  statuto
          il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione  che
          l'impresa  intende  esercitare  e,  se  l'impresa   intende
          esercitare, oltre  alle  assicurazioni  dirette,  anche  la
          riassicurazione; 
            b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto  costitutivo
          e dello statuto preso l'ufficio del registro delle  imprese
          e della relativa iscrizione a norma del codice civile; 
            c) l'elenco nominativo  delle  persone  alle  quali  sono
          attribuite funzioni di amministrazione,  direzione  nonche'
          di controllo.  Le  medesime  persone  debbono  possedere  i
          requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con
          apposito decreto emanato dal Ministero  dell'industria  del
          commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP; 
            d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche
          che detengono, direttamente o indirettamente,  nell'impresa
          il  controllo  o  una   partecipazione   qualificata,   con
          l'indicazione   dell'entita'   di   ciascuna   di    queste
          partecipazioni. Le medesime  persone  debbono  possedere  i
          requisiti di onorabilita' prescritti con  apposito  decreto
          emanato  dal  Ministero  dell'industria  del  commercio   e
          dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto  che
          nel caso  si  tratti  di  persone  giuridiche,  i  predetti
          requisiti debbono essere  posseduti  dagli  amministratori,
          dai direttori generali e dai sindaci delle stesse; 
            e) il programma dell'attivita'  che  intende  esercitare,
          contenente gli elementi di cui all'art. 14  e  accompagnato
          dalla relazione di cui all'art. 15. 
            3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni  altro
          documento che sia richiesto dall'ISVAP. 
            4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'    altresi'
          subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa  da
          parte dell'ISVAP". 
            - Si trascrive il testo  dell'art.  11,  comma  5,  della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  20  recante,  integrazioni  e
          modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  norme  sul
          controllo  delle   partecipazioni   di   imprese   o   enti
          assicurativi e in  imprese  o  enti  assicurativi:  "5.  Il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          su proposta dell'ISVAP, determina  con  proprio  decreto  i
          criteri per la concessione,  la  sospensione  e  la  revoca
          delle   autorizzazioni   concernenti   l'acquisizione    di
          partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese  di
          assicurazione, fissando  i  requisiti  che  debbono  essere
          posseduti   dai   soggetti    interessati    al    rilascio
          dell'autorizzazione;  se  questi  soggetti   sono   persone
          giuridiche, i predetti requisiti debbono  essere  posseduti
          dagli amministratori, dai direttori generali e dai  sindaci
          delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al  comma
          4, ultimo periodo". 
            - Si trascrive il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di  competenza  di  piu  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio  di  Ministri
          prima della loro emanazione)". 
          Note all'art. 1: 
            - Si trascrive il testo degli  articoli  10  e  11  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 20 (gia' citata  nelle  note  alle
          premesse): 
            "Art. 10 (Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni
          di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi).
          - 1. L'acquisizione o la  sottoscrizione,  anche  in  tempi
          diversi, di azioni o quote di imprese o enti  assicurativi,
          da chiunque effettuate direttamente o  per  il  tramite  di
          societa' controllate, societa' fiduciarie o per  interposta
          persona quando comportino  il  controllo  delle  imprese  o
          degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni  o
          quote gia' possedute, deve essere  autorizzata  dall'ISVAP.
          L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del
          controllo di una societa' che  si  trovi  a  sua  volta  in
          posizione di controllo del capitale di una impresa o di  un
          ente assicurativo. 
            2. Ai fini della presente legge una societa' si considera
          controllata nei casi previsti  dall'art.  2359  del  codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa' in cui un altro soggetto, in base ad  accordi  con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto, ovvero ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
          naggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato  di
          voto qualsiasi accordo tra i soci  che  regola  l'esercizio
          del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
          essere, entro quarantotto ore dalla data  di  stipulazione,
          comunicato all'ISVAP. 
            3. Il diritto  di  voto  inerente  alle  azioni  o  quote
          acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo'  essere
          esercitato prima della comunicazione del  provvedimento  di
          autorizzazione ne' dopo la comunicazione del  provvedimento
          di rifiuto, sospensione o  revoca  dell'autorizzazione.  In
          caso di inosservanza, la  deliberazione  dell'assemblea  e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del  codice  civile  se,
          senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla
          votazione,  non  sarebbe  stata  raggiunta  la   necessaria
          maggioranza. La impugnazione  puo'  essere  proposta  anche
          dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo'  essere
          esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della
          regolare costituzione dell'assemblea. 
            4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1, perde
          alcuna  della  condizioni   che   hanno   resa   necessaria
          l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP  entro
          quindici  giorni.  Nel  caso  in  cui  la   perdita   delle
          condizioni sia conseguenza di  un'operazione  che  comporti
          l'assunzione  del  controllo  della  impresa  o   dell'ente
          assicurativo da parte di  un  altro  soggetto  l'operazione
          deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP. 
            5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano  enti
          o imprese di Stati che non applichino  il  principio  della
          reciprocita'   di   trattamento,   imponendo   disposizioni
          discriminatorie  o  applicando  clausole   aventi   effetti
          analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da  parte
          di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda  di
          autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, su proposta del quale il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  puo',   entro   un   mese   dalla
          comunicazione, anche per  ragioni  essenziali  di  economia
          nazionale, vietare l'autorizzazione". 
            "Art.  11  (Autorizzazioni  e  comunicazioni).  -  1.   I
          soggetti interessati alla concessione delle  autorizzazioni
          di cui all'art.10 devono farne domanda a mezzo raccomandata
          all'ISVAP, l'autorizzazione si intende concessa se  l'ISVAP
          non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data
          di spedizione della raccomandata.  Il  termine  e'  sospeso
          qualora vengano richiesti all'interessato  notizie  e  dati
          integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione
          della raccomandata di risposta; la richiesta di  notizie  e
          dati puo' essere reiterata una sola volta. 
            2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente,  puo'
          essere sempre sospesa o revocata  dall'ISVAP  tenuto  conto
          delle posizioni  acquisite  o  rafforzate  per  effetto  di
          accordi di cui all'art. 10, comma  2,  o  di  altri  eventi
          successivi all'autorizzazione. 
            3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al
          richiedente,   alla   impresa   o   all'ente   assicurativo
          interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o
          sospendono l'autorizzazione devono essere motivati. 
            4.  Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, con proprio  decreto  da  emanarsi  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri
          per la  concessione,  la  sospensione  e  la  revoca  delle
          autorizzazioni al fine di  garantire  l'indipendenza  delle
          imprese  o  degli  enti  assicurativi  e  la  tutela  degli
          assicurati e  avendo  riguardo  anche  ai  requisiti  degli
          amministratori, dei sindaci e dei direttori generali  delle
          imprese  o  degli  enti  che  hanno  chiesto   o   ottenuto
          l'autorizzazione e di quelle delle societa' o enti ai quali
          si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti
          assicurativi,  nonche'  ai  rapporti  di  collegamento   di
          carattere    tecnico,    finanziario,    organizzativo    e
          convenzionale  esistenti  tra  il  richiedente   ed   altri
          soggetti. Le  relative  deliberazioni,  i  modelli  per  le
          domande   di   autorizzazione   con   l'indicazione   della
          documentazione da allegare sono pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
            5.  Il  Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, su  proposta  dell'ISVAP,  determina  con
          proprio  decreto  i  criteri   per   la   concessione,   la
          sospensione e la revoca  delle  autorizzazioni  concernenti
          l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo
          delle imprese di assicurazione, fissando  i  requisiti  che
          debbono  essere  posseduti  dai  soggetti  interessati   al
          rilascio  dell'autorizzazione;   se   questisoggetti   sono
          persone giuridiche, i  predetti  requisiti  debbono  essere
          posseduti dagli amministratori, dai  direttori  generali  e
          dai sindaci delle stesse. Si applicano le  disposizioni  di
          cui al comma 4, ultimo periodo".