IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
che ha introdotto rilevanti modificazioni in materia di imposta sulle
successioni, nonche' in materia di imposte ipotecaria e catastale, di
imposta  di  bollo,  di  tasse ipotecarie e di imposta sostitutiva di
quella  comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili relative
alle dichiarazioni di successione;
  Visto  il  comma  4,  secondo  periodo,  del citato articolo 11 del
decreto-legge  n.  79 del 1997, che ha previsto, per le dichiarazioni
di   successione  gia'  presentate  alla  data  del  29  marzo  1997,
l'effettuazione  da  parte  degli eredi e dei legatari del versamento
dei predetti tributi relativi alle dichiarazioni di successione entro
il 30 giugno 1997;
  Ritenuta  la  straoardinaria  necessita' ed urgenza di differire il
predetto  termine, al fine di evitare che i soggetti interessati, non
ancora   adeguatamente   informati,  incorrano  in  sanzioni  per  il
ritardato versamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle
dichiarazioni di successione
  1. E' differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997
previsto  dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  per  la  liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle
dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n.  346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del
citato decreto-legge n. 79 del 1997.