IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741  recante  attuazione  della   direttiva  75/324/CEE  relativa  ai
generatori aerosol;
  Visto  l'articolo  7  del  predetto decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 luglio  1982, n.  741 che  demanda ad  un decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
di concerto con il Ministro della sanita', l'adozione delle modifiche
alle  norme  tecniche di  cui  all'allegato  del decreto  stesso  per
adeguarle alle  misure adottate  ai sensi  degli articoli  6, 7  e 10
della direttiva 75/324/CEE;
  Vista la direttiva 94/1/CEE della  Commissione, del 6 gennaio 1994,
recante adeguamento tecnico della  direttiva 75/324/CEE del Consiglio
concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati membri
relative agli aerosol;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato reso nell'adunanza generale
del 23 gennaio 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 161803 dell'8 maggio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il testo  del punto 1.8 dell'allegato al  decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e' modificato come segue:
 "1.8. Componenti infiammabili.
  Per  ''componenti  infiammabili''  si  intendono le  sostanze  e  i
preparati  che  rispondono  ai   criteri  fissati  per  le  categorie
''estremamente   infiammabili'',    ''facilmente   infiammabili''   e
''infiammabili'' e che sono elencati nell'allegato VI della direttiva
67/548/CEE del Consiglio.
  Le proprieta' infiammabili dei  componenti contenuti nei recipienti
sono determinate  secondo i metodi specifici  descritti nell'allegato
V, parte A, della direttiva sopra citata".
  2.  Il punto  2.2  dell'allegato al  decreto  del Presidente  della
Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e' sostituito dai seguenti:
 "2.2. Etichettatura.
  2.2.1. Fatte  salve le  disposizioni delle direttive  relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e
dei  preparati  pericolosi,  in  particolare per  quanto  concerne  i
pericoli per  la salute e  l'ambiente, su ogni generatore  aerosol si
dovranno  apporre,  in  modo  visibile, leggibile  e  indelebile,  le
seguenti indicazioni:
  a)  Qualunque ne  sia il  contenuto: ''Recipiente  sotto pressione.
Proteggere contro  i raggi  solari e non  esporre ad  una temperatura
superiore a 50 C. Non perforare ne' bruciare neppure dopo l'uso''.
  b) Quando  contiene componenti infiammabili ai  sensi del paragrafo
1.8:  il  simbolo ed  eventualmente,  l'indicazione  del pericolo  di
infiammabilita'   rappresentato  dalle   sostanze  e   dai  preparati
contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonche' il
richiamo ai rischi specifici, attribuiti  secondo i criteri di cui ai
punti  2.2.3,   2.2.4  o  2.2.5  dell'allegato   VI  della  direttiva
67/548/CEE  e, per  quanto  riguarda il  simbolo  e l'indicazione  di
pericolo,   alle  disposizioni   dell'allegato  II   della  direttiva
succitata.
 2.3. Diciture particolari connesse all'impiego.
  Fatte  salve   le  disposizioni   delle  direttive   relative  alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e
dei  preparati  pericolosi,  in  particolare per  quanto  concerne  i
pericoli per la salute e/o  l'ambiente, su ogni generatore aerosol si
dovranno  apporre,  in  modo  visibile,  leggibile  e  indelebile  le
seguenti indicazioni:
  a)  Qualunque  ne  sia   il  contenuto:  le  ulteriori  precauzioni
d'impiego  che informano  i  consumatori sui  pericoli specifici  del
prodotto.
  b) Quando contenga componenti infiammabili, i consigli di prudenza:
  ''Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente'';
  ''Conservare  al  riparo  da  qualsiasi  fonte  combustione  -  Non
fumare'';
    ''Conservare fuori dalla portata dei bambini''.
  2.4.  Quando  il  responsabile   dell'immissione  nel  mercato  dei
generatori  aerosol disponga  di  elementi  giustificativi basati  su
risultati di prove  o di analisi che dimostrino  che tali generatori,
sebbene  contengano  componenti  infiammabili, non  presentano  alcun
rischio di infiammabilita' nelle condizioni normali o ragionevolmente
prevedibili  di  impiego,  puo', sotto  la  propria  responsabilita',
astenersi dall'applicare le disposizioni dei punti 2.2.1 b) e 2.3 b).
Egli tiene a  disposizione una copia di tale  documentazione. In tale
caso la  quantita' percentuale dei componenti  infiammabili contenuti
nel  generatore  aerosol  deve  essere  indicata  in  modo  visibile,
leggibile  e  indelebile  sull'etichetta con  la  seguente  dicitura:
contiene X% in massa di componenti infiammabili".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 maggio 1997
                                        Il Ministro dell'industria
                                     del commercio e dell'artigianato
                                                 Bersani
Il Ministro della sanita'
         Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 173
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota alle premesse:
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.