IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto l'articolo 11,  comma 1, lettera a), della  legge 25 febbraio
1987, n, 67, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  7 del  decreto-legge  27  agosto 1993,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n, 422;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.   680,  recante   regolamento   concernente   la  disciplina   per
l'erogazione delle  provvidenze alle emittenti televisive  locali, ed
in particolare l'articolo 4, comma  3, che istituisce una commissione
composta  da rappresentanti  della pubblica  amministrazione e  delle
categorie  operanti  nel  settore,  nonche'  di  esperti  in  materie
giuridiche   ed  economiche   aventi  attinenza   con  l'informazione
televisiva e del  settore radioelettrico del Ministero  delle poste e
delle telecomunicazioni;
  Ritenuta la  necessita' di  integrare la rappresentanza  pubblica a
livello  amministrativo   e  di  ricostituire,  di   conseguenza,  un
equilibrio  nella composizione  della commissione  tra rappresentanti
pubblici e rappresentanti privati;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e' cosi' sostituito:
  "  3. L'Ufficio  per l'editoria  e la  stampa del  Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una
commissione cosi' composta:
  a) un  Sottosegretario di Stato  alla Presidenza del  Consiglio dei
Ministri, che la presiede;
    b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
  c)  un  Sottosegretario  di  Stato   al  Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni;
  d) il capo  del Dipartimento per l'informazione  e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento
per l'informazione  e l'editoria  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
  f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
  g)   un   dirigente   generale   del  Ministero   delle   poste   e
telecomunicazioni;
  h)  il  capo  del  Servizio   per  le  provvidenze  alle  emittenti
radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  i)  un  membro  designato  da  ognuna  delle  piu'  rappresentative
associazioni nazionali  di categoria delle imprese  televisive locali
private per un totale di non piu' di otto membri;
  l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
  m)   un   rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
giornalisti;
  n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza
con l'informazione televisiva designati  dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997
  Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 7
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'articolo 10, comma    3,  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla programmazione    delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti    del Presidente    della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.    28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge alle  quali e'   operato    il
          rinvio.  Restano  invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce   al Presidente della  Repubblica, il potere  di
          promulgare le leggi  e di emanare i decreti  aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  23    (Misure  di sostegno della
          radiodiffusione) della legge  n. 223 /1990  (Disciplina del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente:
            "1. Al comma  2 dell'art. 65 del testo unico    approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
          1986,   n. 917,    dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la
          seguente:
            ''c   -bis)   le   erogazioni   liberali   a  favore  dei
          concessionari privati per  la  radiodiffusione  sonora    a
          carattere  comunitario  per  un ammontare  complessivo  non
          superiore   all'1   per   cento del  reddito imponibile del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa''.
            2.  Le   regioni,  con  proprio  provvedimento,   possono
          disporre agevolazioni   a   favore   dei      concessionari
          privati     per     la radiodiffusione sonora   a carattere
          comunitario  in     ambito  locale,  in   particolare   con
          riferimento  alla  copertura  dei  costi di installazione e
          gestione degli impianti.
            3.  Ai concessionari  per la  radiodiffusione  televisiva
          in  ambito locale,  ovvero  ai  soggetti   autorizzati  per
          la  radiodiffusione televisiva  locale di   cui    all'art.
          32,  che  abbiano registrato  la testata televisiva  presso
          il competente tribunale  e che trasmettano quotidianamente,
          nelle    ore  comprese   tra le   7 e   le 23,   per almeno
          un'ora, programmi  informativi autoprodotti su  avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali    o
          culturali,  si  applicano i benefici di cui  al primo comma
          dell'art. 11 della  legge 25 febbraio 1987, n. 67,    cosi'
          come  modificato dall'art. 7 della  legge 7 agosto 1990, n.
          250, nonche'  quelli di cui agli articoli  28,    29  e  30
          della  legge   5    agosto  1981,  n.   416,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni   (comma   cosi'   sostituito
          dall'art.  7,  comma  1,  del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n. 323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 1993, n. 422)".
            -    Il  testo    dell'art. 11   (Contributi ad   imprese
          radiofoniche   di informazione), comma 1,  della  legge  n.
          67/1987  (Rinnovo  della  legge  5  agosto    1981, n. 416,
          recante disciplina delle imprese   editrici  e  provvidenze
          per    l'editoria), successivamente modificato  dall'art. 7
          della legge 7  agosto 1990, n. 250, a sua  volta modificato
          dall'art.  7, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre
          1993, n. 422, e' il seguente:
            "1.  Le  imprese  di radiodiffusione   sonora che abbiano
          registrato  la  testata      radiofonica      giornalistica
          trasmessa   presso    il    competente  tribunale,      che
          trasmettono      quotidianamente      propri      programmi
          informativi    su      avvenimenti   politici,   religiosi,
          economici, sociali, sindacali o  letterari, per non    meno
          del  25  per cento delle  ore di trasmissione  comprese tra
          le ore  7 e  le ore  20, hanno  diritto a decorrere  dal  1
          gennaio 1991:
            a)    alle  riduzioni   tariffarie di   cui   all'art. 28
          della legge   5  agosto  1981,    n.  416,    e  successive
          modificazioni,  applicate  con le stesse modalita' anche ai
          consumi  di energia elettrica, ai canoni di noleggio  e  di
          abbonamento    ai   servizi   di    telecomunicazione    di
          qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
            b)  al  rimborso    dell'80  per  cento delle spese   per
          l'abbonamento ai servizi  di tre  agenzie  di  informazione
          a  diffusione nazionale  o regionale".
            -    L'art.  7   del   D.-L. 27   agosto 1993,   n.  323,
          convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre
          1993, n. 422, e' il seguente:
            "Art.  7.  -   ll terzo comma dell'art. 23 della  legge 6
          agosto 1990, n.  223,  e'  sostituito  dal seguente:   ''Ai
          concessionari    per   la radiodiffusione   televisiva   in
          ambito locale,  ovvero   ai   soggetti autorizzati  per  la
          radiodiffusione  televisiva locale di cui all'art.  32, che
          abbiano   registrato   la   testata  televisiva  presso  il
          competente tribunale e   che  trasmettano  quotidianamente,
          nelle    ore comprese tra le 7 e  le 23, per almeno un'ora,
          programmi   informativi   autoprodotti    su    avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,    sindacali  o
          culturali,  si  applicano  i benefici di cui al primo comma
          dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987,   n.  67,  cosi'
          come  modificato dall'art.  7  della legge  7 agosto  1990,
          n.  250, nonche'  quelli di  cui agli articoli 28, 29 e  30
          della   legge     5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
          modificazioni e integrazioni''.
            2. All'art. 11,   primo comma, della  legge  25  febbraio
          1987,  n.  67, come sostituito   dall'art. 7 della  legge 7
          agosto 1990, n.    250,  le  parole:    ''tribunale,    che
          effettuino    da almeno   tre   anni  servizi informativi''
          sono sostituite dalle seguenti: ''tribunale e''.
            3. All'art. 8, primo comma della  legge 7 agosto 1990, n.
          250, sono soppresse le  parole:  ''pubblichino  notizie  da
          almeno tre anni''".
            -  Il testo  dell'art. 17  (Regolamenti), comma  1, della
          legge   23  agosto     1988,       n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'     di    Governo    e  ordinamento    della
          Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri)  e'  il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   dei    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
            - Il testo   dell'art. 4,  comma  3,  del  decreto    del
          Presidente  della Repubblica   n.   680/1996   (Regolamento
          recante  la  disciplina  per l'erogazione delle provvidenze
          alle  emittenti televisive locali) era il seguente:
            "L'ufficio   per   l'editoria   e    la   stampa    della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri  svolge i compiti di
          cui   ai precedenti commi, previo parere di una commissione
          cosi' composta:
            un  Sottosegretario   di Stato   alla   Presidenza    del
          Consiglio  dei Ministri, che la presiede;
              un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
            un    Sottosegretario  di   Stato   al  Ministero   delle
          poste   e telecomunicazioni;
            il capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria;
            il   capo      dell'ufficio    del    dipartimento    per
          l'informazione  e l'editoria;
            un      membro   designato    da   ognuna    delle   piu'
          rappresentative Associazioni nazionali  di categoria  delle
          imprese   televisive locali private per un totale di cinque
          membri;
            un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
            un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  dei
          giornalisti;
            due esperti  in materie  giuridiche ed economiche  aventi
          attinenza  con  l'informazione  televisiva,  designati  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
            un  esperto  del  settore  radioelettrico  designato  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
           Nota all'art. 1:
            - Per  il testo dell'art.  4, comma  3, del decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  16  settembre  1996, n. 680,
          prima della sostituzione, si veda in nota alle premesse.