IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 16  del codice  della navigazione,  approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli articoli  1 e  2  del regolamento  per l'esecuzione  del
codice  della  navigazione,   navigazione  marittima,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista la  tabella delle  circoscrizioni territoriali  marittime del
Ministero dei  trasporti e  della navigazione, approvata  con decreto
del Presidente della Repubblica 9  agosto 1956, n. 1250, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo  17, comma  1, lettera d),  della legge  23 agosto
1988, n. 400;
  Ritenuta la  necessita' di apportare modifiche  alle circoscrizioni
territoriali   marittime  del   Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione, al fine di adeguare  le strutture periferiche alle nuove
esigenze locali;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla proposta del  Ministro dei trasporti e  della navigazione, di
concerto con  i Ministri di  grazia e  giustizia, della difesa  e del
tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'ufficio  circondariale marittimo di  Gioia Tauro e'  elevato a
capitaneria di  porto, assumendo  la denominazione di  capitaneria di
porto di Gioia Tauro.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  codice  della navigazione e'   stato approvato con
          R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Si trascrive il testo dell'art.
          16:
            "Art.    16    (Circoscrizioni  del    litorale     della
          Repubblica).  -  Il litorale della Repubblica  e' diviso in
          zone marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti  e
          questi in circondari.
            Alla  zona  e'    preposto  un  direttore marittimo,   al
          compartimento un capo  del  compartimento, al   circondario
          un  capo del  circondario.  Nell'ambito  del  compartimento
          in    cui  ha  sede  l'ufficio  della direzione  marittima,
          il    direttore    marittimo    e'    anche    capo     del
          compartimento. Nell'ambito  del circondario in cui  ha sede
          l'ufficio  del  compartimento,  il capo  del  compartimento
          e' anche  capo  del circondario.
            Negli  approdi di  maggiore importanza  in cui  non hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario   sono  istituiti  uffici  locali  di  porto  o
          delegazioni    di    spiaggia    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale.
            Il capo del  compartimento, il capo del circondario e   i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti  del  porto  o dell'approdo in cui hanno sede".
            -  Il regolamento  per   l'esecuzione del   codice  della
          navigazione (navigazione marittima) e' stato approvato  con
          D.P.R.  n. 328 / 1952.  Il testo degli articoli 1 e 2 e' il
          seguente:
            "Art. 1 (Circoscrizioni).  -    La  determinazione  delle
          circoscrizioni  marittime  di cui  all'art. 16  del  codice
          e  della loro  estensione territoriale lungo il    litorale
          dello  Stato  e'  fatta    con decreto del Presidente della
          Repubblica.
            Con decreto del Presidente  della Repubblica e'  altresi'
          stabilita,  agli  effetti  previsti   dal codice e da altre
          leggi   o regolamenti, la ripartizione    del    territorio
          interno      dello   Stato   rispetto   alle circoscrizioni
          marittime".
            "Art. 2   (Denominazione  degli  uffici  marittimi).    -
          L'ufficio  della zona   marittima  e'  denominato direzione
          marittima,   l'ufficio   del compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
            Gli uffici che sono istituiti  negli approdi di  maggiore
          importanza  in  cui  non    hanno  sede  ne'  l'ufficio del
          compartimento  ne'  l'ufficio  del      circondario    sono
          denominati   ufficio   locale  marittimo   o delegazione di
          spiaggia".
            - Il comma  1, lettera d), dell'art.  17 della  legge  n.
          400  /  1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri)
          prevede   che con decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri,  sentito
          il  parere  del  Consiglio   di Stato che deve pronunziarsi
          entro novanta giorni   dalla  richiesta,    possano  essere
          emanati  regolamenti  per    disciplinare  l'organizzazione
          ed   il  funzionamento    delle amministrazioni   pubbliche
          secondo  le  disposizioni  dettate  dalla legge.