IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'art. 9, comma 1, prevede l'obbligoper i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997 -1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 inmodo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3000 miliardi per l'anno 1997, lire 1500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal l gennaio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione" di cui all'articolo 9 del predetto decretolegge, n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi della riscossione, e' stata fissata a regime al 20% delle somme riscosse nell'anno precedente e che per l'anno 1997 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1997, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1996 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati; Considerato che la compensazione prevista per i concessionari ed i commissari governativi della riscossione, dall'articolo 3 del presente decreto avviene in piu' soluzioni, ripartite nel tempo, essendo essa correlata ai versamenti dei singoli tributi di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, effettuati dai contribuenti e atteso che sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria relativi ai versamenti eseguiti negli anni precedenti, la compensazione dell'ammontare anticipato dai concessionari e dai commissari governativi del servizio di riscossione dei tributi si raggiunge normalmente nell'arco di tempo compreso tra due e sei mesi. Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997; Vista la nota n. 3-8488 del 4 dicembre 1997 con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. La quota parte dei 3.000 miliardi di cui articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1997, e' determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1996 a livello nazionale, cosi' come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente delal Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. In particolare il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra menzionato, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare entro il 15 dicembre di ogni anno il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Il successivo comma 2 prescrive che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. - Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. - Per il comma 4 dell'art. 9 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, sopra citato, si veda in nota all'art. 1. - Per gli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, vedasi nota all'art. 3. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 79/1997 e' il seguente: "4. Per il triennio 1997/1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato, pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, ed ulteriori 1.500 miliardi e lire 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999".