IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79,  convertito in legge,
con modificazioni, dalla  legge 28 maggio 1997, n.  140, che all'art.
9, comma 1, prevede l'obbligoper i concessionari della riscossione di
versare, entro  il 15 dicembre  di ogni anno,  il 20 per  cento delle
somme riscosse nell'anno precedente  ai sensi del decreto legislativo
9  luglio 1997,  n.  237, a  titolo di  acconto  sulle riscossioni  a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il successivo  comma 2,  che prescrive  che con  decreto del
Ministro delle  finanze, di concerto  con il Ministro del  tesoro, da
emanare annualmente  ai sensi dell'art.  17, comma 3, della  legge 23
agosto  1988,  n.  400,  vengono  stabilite  la  ripartizione  tra  i
concessionari dell'acconto  sulla base  di quanto  riscosso nell'anno
precedente  dai servizi  autonomi di  cassa o  dai concessionari  nei
rispettivi ambiti  territoriali, le modalita' di  versamento, nonche'
ogni altra disposizione attuativa;
  Visto il  comma 4 del  suddetto articolo 9  che dispone che  per il
triennio 1997 -1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il
decreto  di cui  al comma  2 inmodo  che complessivamente  garantisca
maggiori  entrate  per il  bilancio  dello  Stato  pari a  lire  3000
miliardi per l'anno  1997, lire 1500 miliardi per l'anno  1998 e lire
1500 miliardi per l'anno 1999;
  Visto il decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica della  disciplina in  materia di  servizi autonomi  di cassa
degli  uffici finanziari,  che,  tra  l'altro, agli  articoli  2 e  4
prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del
servizio di riscossione a decorrere dal l gennaio 1998;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di  riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Considerato che  la dizione "i concessionari  della riscossione" di
cui  all'articolo 9  del predetto  decretolegge, n.  79 del  1997, va
intesa  oggettivamente  nel  senso  di  "servizio  della  riscossione
nell'ambito territoriale  provinciale" a prescindere  dalla posizione
dell'agente della  riscossione, per cui la  ripartizione dell'acconto
sopra menzionata va effettuata in  riferimento ad ipotesi di servizio
della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
  Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i
concessionari ed i commissari governativi della riscossione, e' stata
fissata a regime  al 20% delle somme riscosse  nell'anno precedente e
che per  l'anno 1997 l'anticipazione deve  garantire complessivamente
maggiori  entrate per  il  bilancio  dello Stato  pari  a lire  3.000
miliardi;
  Considerato che la quota  parte dell'anticipazione che ogni singolo
concessionario  e  commissario  governativo  della  riscossione  deve
versare  entro il  15 dicembre  1997, va  determinata in  proporzione
all'ammontare incassato  dai servizi  autonomi di cassa  degli uffici
finanziari  operanti  in  ciascuna  provincia  e  quello  complessivo
incassato  dai servizi  stessi  nell'anno 1996  a livello  nazionale,
tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;
  Considerato che la compensazione prevista  per i concessionari ed i
commissari  governativi   della  riscossione,  dall'articolo   3  del
presente  decreto avviene  in  piu' soluzioni,  ripartite nel  tempo,
essendo essa correlata ai versamenti  dei singoli tributi di cui agli
articoli  2 e  4  del  decreto legislativo  9  luglio  1997, n.  237,
effettuati  dai contribuenti  e atteso  che  sulla base  dei dati  in
possesso  dell'amministrazione  finanziaria  relativi  ai  versamenti
eseguiti  negli  anni  precedenti,  la  compensazione  dell'ammontare
anticipato  dai  concessionari  e   dai  commissari  governativi  del
servizio  di   riscossione  dei  tributi  si   raggiunge  normalmente
nell'arco di tempo compreso tra due e sei mesi.
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
  Vista la nota n.  3-8488 del 4 dicembre 1997 con  la quale e' stata
effettuata la comunicazione al  Presidente del Consiglio dei Ministri
prevista dall'articolo  17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  La quota parte  dei 3.000 miliardi di cui articolo  9, comma 4, del
decreto-legge 28  marzo 1997,  n. 79, convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  che i  concessionari  della
riscossione ed i commissari governativi  versano entro il 15 dicembre
dell'anno  1997,   e'  determinata   sulla  base  del   rapporto  tra
l'ammontare    incassato    dai    servizi    autonomi    di    cassa
dell'amministrazione  finanziaria operanti  in  ciascuna provincia  e
quello  complessivo incassato  dai  servizi stessi  nell'anno 1996  a
livello nazionale,  cosi' come risulta  dalla tabella A che  fa parte
integrante del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    delal
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano    invariati  i   valori e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il  D.L. 28 marzo 1997,  n. 79, convertito dalla  legge
          28 maggio 1997,  n.  140,    reca  misure  urgenti  per  il
          riequilibrio della finanza pubblica.
            In  particolare  il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge
          n.  79  sopra  menzionato,  prevede     l'obbligo   per   i
          concessionari    della riscossione di  versare entro  il 15
          dicembre di   ogni anno   il  20%    delle  somme  riscosse
          nell'anno precedente  ai  sensi del  decreto legislativo  9
          luglio    1997,   n.   237,   a   titolo di  acconto  sulle
          riscossioni    a  decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno
          successivo.
            Il  successivo  comma  2  prescrive   che con decreto del
          Ministro delle finanze di concerto   con  il  Ministro  del
          tesoro,  da  emanare ai sensi dell'art. 17,  comma 3, della
          legge   23 agosto 1988,  n.    400,  vengono  stabilite  la
          ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di
          quanto  riscosso  nell'anno precedente dai servizi autonomi
          di  cassa  o  dai  concessionari  nei    rispettivi  ambiti
          territoriali,  le  modalita'  di  versamento  nonche'  ogni
          altra disposizione attuativa del presente articolo.
            - Il  D.Lgs. 9 luglio   1997, n. 237,    reca  norme  che
          concernono  la  modifica della   disciplina in   materia di
          servizi autonomi  di cassa degli uffici finanziari.
            - Per il comma  4 dell'art. 9 del D.L. 28 marzo  1997, n.
          79, sopra citato, si veda in nota all'art. 1.
            - Per gli articoli  2 e 4 del D.Lgs. 9 luglio   1997,  n.
          237, vedasi nota all'art. 3.
            -    Il comma   3 dell'art.  17  della legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle  dei  regolamenti emanati dal
          Governo.
            Essi   debbono essere   comunicati   al Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri  prima  della  loro  emanazione. Il
          comma    4    dello    stesso articolo stabilisce   che gli
          anzidetti regolamenti  debbano recare la denominazione   di
          "regolamento",    siano    adottati    previo  parere   del
          Consiglio  di  Stato,    sottoposti  al  visto  ed     alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo   del comma   4 dell'art.   9 del    D.L.  n.
          79/1997  e'    il seguente: "4. Per   il triennio 1997/1999
          l'acconto di cui   al comma 1 e'   determinato    con    il
          decreto    di    cui    al    comma    2  in    modo    che
          complessivamente garantisca    maggiori  entrate    per  il
          bilancio dello Stato, pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
          1997,  ed  ulteriori  1.500 miliardi e lire 1.500 miliardi,
          rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999".