IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  recante
delega al Governo  per  la  revisione  della  disciplina  dei  lavori
socialmente  utili   prevista   dall'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; 
  Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
 
  1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita'  che  hanno
per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura  di  servizi  di
utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie  di
soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo,
compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente
tipologia: 
    a)  lavori  di  pubblica  utilita'  mirati  alla   creazione   di
occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della  durata
di 12 mesi, prorogabili  al  massimo  per  due  periodi  di  6  mesi,
realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2; 
    b)  lavori  socialmente  utili  mirati  alla  qualificazione   di
particolari progetti formativi volti alla crescita  professionale  in
settori innovativi, della durata massima di 12 mesi; 
  c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi
obiettivi  di  carattere  straordinario,  della  durata  di  6  mesi,
prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorita' per  i
soggetti titolari di trattamenti previdenziali; 
    d)  prestazioni  di  attivita'  socialmente  utili  da  parte  di
titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni  di
cui all'articolo 7. 
  3. Le attivita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono
definite mediante la predisposizione di appositi progetti. 
  4. Fatte salve le norme che regolano il  trattamento  giuridico  ed
economico dei soggetti impegnati nelle attivita' di cui al comma 1  e
quelle relative  alla  decadenza  dei  trattamenti  previdenziali  in
conseguenza  dell'ingiustificato   rifiuto   dell'assegnazione   alle
attivita', le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze
attribuite  dal  presente  decreto  alle  Commissioni  regionali  per
l'impiego ed agli organismi periferici del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo
i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59,  ai  competenti  organismi  degli  enti
locali. 
  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni,
negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei
lavori socialmente  utili  come  strumento  di  politica  attiva  del
lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti
di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto forma di  lavoro
autonomo o cooperativo. 
  6. Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  provvede,
altresi', al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo
13 della legge 15 marzo 1997, n.  59,  e  senza  oneri  aggiuntivi  a
carico  del  bilancio  dello   Stato,   di   una   idonea   struttura
organizzativa finalizzata  al  coordinamento  in  materia  di  lavori
socialmente utili. 
 
    

         Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - L'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme  in
          materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita: 
            "Art. 22  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  della
          disciplina  sui  lavori  socialmente  utili).  -   1.   Per
          provvedere  alla  revisione  della  disciplina  sui  lavori
          socialmente  utili  prevista  dall'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modicazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.  608,  il
          Governo, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, e' delegato ad emanare entro i termini  di  cui
          al predetto comma  1  un  decreto  legislativo  che  dovra'
          essere informato ai seguenti 
          principi e criteri direttivi: 
            a) individuazione, previa  intesa  con  le  regioni,  dei
          prevalenti settori ai quali rivolgere  progetti  di  lavori
          socialmente utili con particolare riguardo: 
            1) ai servizi  alla  persona:  soprattutto  con  riguardo
          all'infanzia,   all'adolescenza,   agli    anziani,    alla
          riabilitazione  e   recupero   di   tossicodipendenti,   ai
          portatori di handicap e ad interventi mirati nei  confronti
          delle devianze sociali; 
               2) alla valorizzazione del patrimonio culturale; 
            3) alla salvaguardia  dell'ambiente  e  alla  tutela  del
          territorio; 
            4)  alla  raccolta  differenziata,   alla   gestione   di
          discariche e di impianti  per  il  trattamento  di  rifiuti
          solidi urbani; 
               5) alla manutenzione del verde pubblico; 
            6) alla tutela della salute  nei  luoghi  pubblici  e  di
          lavoro; 
               7) al miglioramento della rete idrica; 
            8) all'adeguamento  e  perfezionamento  del  sistema  dei
          trasporti; 
            9)  alle  operazioni  di  recupero  e  bonifica  di  aree
          industriali dismesse; 
               10) al recupero e risanamento dei centri urbani; 
               11) alla tutela degli assetti idrogeologici; 
               12) alle aree protette e ai parchi naturali; 
            b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili  con
          cio'  intendendosi  le  categorie  di  lavoratori   nonche'
          soggetti inoccupati da utilizzare  in  progetti  di  lavori
          socialmente utili; 
            c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai  soggetti
          gestori dei piani di lavori socialmente utili; 
            d) trattamento economico e durata dell'impiego 
          in lavori socialmenti utili; 
            e)  individuazione  di  criteri  di  armonizzazione   dei
          trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate 
          in progetti di lavori socialmente utili; 
            f)  armonizzazione  della  disciplina   in   materia   di
          formazione di  societa'  miste  operanti  nel  settore  dei
          lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di
          appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di
          lavori socialmente utili, da parte delle stesse; 
            g) individuazione di forme di incentivazione  da  erogare
          alle societa' miste di cui alla lettera f)  successivamente
          alla conclusione dei  periodi  di  attivita'  svolte  dalle
          stesse in regime di appalti o convenzioni protette. 
            2. Nel decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  viene
          altresi' prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a
          carico del bilancio dello Stato, di  una  idonea  struttura
          organizzativa finalizzata al coordinamento  in  materia  di
          lavori socialmente utili. 
            3.  Lo  schema  di  decreto  legislativo  dovra'   essere
          trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al  fine
          della espressione del parere entro trenta giorni dalla data
          di assegnazione. 
            - Il comma 1 dell'art.  1  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996, n. 510 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori
          socialmente utili, di interventi a sostegno del  reddito  e
          nel settore previdenziale), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: 
            "Art.  1  (Disposizioni  per  l'attivazione  dei   lavori
          socialmente  utili).   -   1.   Al   fine   di   consentire
          l'attivazione di lavori socialmente  utili,  il  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n 236, e' incrementato ai sensi
          del comma 4 e, in attesa della revisione  della  disciplina
          sui lavori socialmente utili, a cui  si  dovra'  provvedere
          entro e non oltre un anno dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione  del  presente  decretolegge,  a
          questi ultimi trova applicazione la normativa previgente  a
          quella recata dall'art.  14  del  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi  del  comma  2.  Ai
          fini della tempestivita' degli interventi per la promozione
          e l'attivazione dei lavori socialmente utili: 
            a) per gli enti locali spetta  alla  giunta  assumere  le
          deliberazioni in materia di promozione di progetti; 
            b)  per   gli   enti   locali,   la   giunta,   ai   fini
          dell'approvvigionamento di quanto  strettamente  necessario
          per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere,
          previa   autorizzazione   del   prefetto,    a    procedure
          straordinarie, anche in deroga alle  normative  vigenti  in
          materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa  in
          materia di lotta alla criminalita' organizzata; 
            c) l'amministrazione proponente  il  progetto  di  lavori
          socialmente utili e' tenuta  a  procedere,  ricorrendone  i
          presupposti, secondo le  disposizioni  dell'art.  14  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del
          medesimo articolo,  nonche'  dell'art.  27  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
            d) la  commissione  regionale  per  l'impiego  e,  per  i
          progetti  interregionali,  la  commissione   centrale   per
          l'impiego,   provvedono,    anche    attraverso    apposite
          sottocommissioni,  all'approvazione  del   progetto   entro
          sessanta giorni, decorsi i quali  il  medesimo  si  intende
          approvato,  sempre  che  entro  tale  termine   non   venga
          comunicata al soggetto proponente la carenza delle 
          risorse economiche necessarie; 
            e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
          disporre,  in  considerazione  della  specificita',   anche
          territoriale,   dell'emergenza   occupazionale,   modalita'
          straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori  ai  lavori
          socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali
          il carico  familiare,  l'eta'  anagrafica  e  il  luogo  di
          residenza; 
            f) in caso di mancata esecuzione dei  lavori  socialmente
          utili nel termine previsto nel progetto,  il  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro
          dell'interno,   designa   un   commissario   che   provvede
          all'esecuzione dei lavori". 
            -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202  del  30
          agosto 1997. 
            Note all'art. 1: 
            - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. 
            - L'art. 13 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  cosi'
          recita: 
            "Art. 13. - 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni, e'  aggiunto  il  seguente
          comma: 
            ''4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con 
          i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali''. 
            2. Gli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  materia  entro  trenta  giorni
          dalla data della  loro  trasmissione.  Decorso  il  termine
          senza che i pareri siano stati 
          espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 
            3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal  comma  1  del
          presente articolo, sostituiscono, per i soli  Ministeri,  i
          decreti di cui  all'art.  6,  commi  l  e  2,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come   sostituito
          dall'art. 4 del decreto legislativo 23  dicembre  1993,  n.
          546, fermo restando il comma  4  del  predetto  art.  6.  I
          regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore  fino
          alla emanazione dei regolamenti di cui al citato  art.  17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo".