IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attivita' che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilita' collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia: a) lavori di pubblica utilita' mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2; b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi; c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorita' per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; d) prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7. 3. Le attivita' indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti. 4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attivita' di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attivita', le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialita', anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresi', al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' recita: "Art. 22 (Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili). - 1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modicazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovra' essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo: 1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; 2) alla valorizzazione del patrimonio culturale; 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio; 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani; 5) alla manutenzione del verde pubblico; 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro; 7) al miglioramento della rete idrica; 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; 9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse; 10) al recupero e risanamento dei centri urbani; 11) alla tutela degli assetti idrogeologici; 12) alle aree protette e ai parchi naturali; b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con cio' intendendosi le categorie di lavoratori nonche' soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili; c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili; d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmenti utili; e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili; f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di societa' miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse; g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle societa' miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attivita' svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette. 2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresi' prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili. 3. Lo schema di decreto legislativo dovra' essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. - Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente: "Art. 1 (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). - 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie; e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza; f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997. Note all'art. 1: - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. - L'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' recita: "Art. 13. - 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: ''4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali''. 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'art. 6, commi l e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo".