IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 230, concernente
l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e
92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
 Visto in particolare l'art. 110, comma 5;
 Considerato che la richiamata disposizione prevede che  con  decreto
del   Ministro  della  sanita'  sono  stabilite  le  linee-guida  per
l'accertamento      e      l'acquisizione      delle       conoscenze
radioprotezionistiche  per  il  personale medico che svolge attivita'
specialistica di radiodiagnostica,  di  radioterapia  e  di  medicina
nucleare     nonche'    attivia'    radiodiagnostica    complementare
all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico;
 Ritenuto, per quanto concerne il personale  dipendente  dai  presidi
delle  unita' sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli enti
e istituti di cui all'art. 4, comma 12  e  13,  e  dalle  istituzioni
sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, di demandare
gli  accertamenti  e  l'attivita'  di  aggiornamento  direttamente ai
predetti enti ed istituzioni;
 Ritenuto, per quanto concerne i  medici  dipendenti  da  istituzioni
sanitarie  private  e  per quelli che svolgono l'attivita' nei propri
studi  professionali,  di  demandare  gli  accertamenti  agli  ordini
provinciali    dei    medici    chirurghi    e   degli   odontoiatri,
territorialmente competenti;
 Ritenuto,  altresi',  di  demandare  alle  associazioni  e  societa'
scientifiche  riconosciute che comprendono tra le finalita' i settori
della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e
della  radioprotezione,  gli   accertamenti   e   le   attivita'   di
aggiornamento, previa autorizzazione del Ministro della sanita';
 Sentito il Consiglio superiore di sanita';
 Sentito  il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619,
 Sentita la conferenza Stato-regioni;
                              Decreta:
 Le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle  conoscenze
radioprotezionistiche  per  il  personale medico che svolge attivita'
specialistica di radiodiagnostica,  di  radioterapia  e  di  medicina
nucleare    nonche'    attivita'    radiodiagnostica    complementare
all'esercizio clinico ivi compresa  quella  in  campo  odontoiatrico,
sono quelle stabilite nei seguenti articoli.
                               Art. 1.
 1. Le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti
ed  enti  di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  e  successive  modificazioni,  promuovono,  nell'ambito  dei
programmi  di formazione ed aggiornamento professionale del personale
sanitario dipendente, nei confronti  del  personale  medico  chirurgo
addetto  all'esercizio  professionale specialistico della radiologia,
della  radioterapia  e  della  medicina  nucleare  o   ad   attivita'
radiodiagnostiche   complementari   all'esercizio   clinico  e  degli
odontoiatri specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento
in materia di radioprotezione  delle  persone  per  qualsiasi  motivo
sottoposte   a   prestazioni  curative  o  ad  indagini  diagnostiche
individuali  o  collettive  che  implichino   l'uso   di   radiazioni
ionizzanti.
 2.   Per   la   realizzazione  delle  iniziative  di  formazione  ed
aggiornamento le aziende e le istituzioni di cui al comma  1  possono
avvalersi  della  collaborazione  di  altri soggetti pubblici e delle
associazioni e societa' scientifiche di cui all'art. 2.
 3. Ai corsi di  formazione  ed  aggiornamento  le  unita'  sanitarie
locali  e  le aziende ospedaliere possono ammettere, con oneri a loro
carico,  medici   chirurghi   addetti   all'esercizio   professionale
specialistico  della  radiologia, della radioterapia e della medicina
nucleare in istituzioni private  o  nei  propri  studi  professionali
nonche'   odontoiatri  e  medici  chirurghi  che  svolgono  attivita'
radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico nelle  predette
istituzioni e studi privati.
 4.  Al  termine  del corso i medici sono sottoposti all'accertamento
del possesso  delle  conoscenze  radioprotezionistiche  da  parte  di
apposite  commissiom.  In  caso  di  esito  favorevole  e' rilasciata
apposita certificazione da parte del legale rappresentante dell'ente.
 5. Le linee generali sulla durata, i contenuti e la periodicita' dei
corsi di formazione e aggiornamento  in  materia  di  radioprotezione
sono  stabilite  con  decreto  del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita'.