IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;
  Visto il  regolamento interno  della Commissione unica  del farmaco
approvato nella riunione 8 maggio 1995;
  Visto l'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto   la  deliberazione   del  CIPE   30  gennaio   1997  recante
l'individuazione  dei criteri  per la  contrattazione del  prezzo dei
farmaci innovativi;
  Visto  l'art. 6  del decreto  legislativo 18  febbraio 1997,  n. 44
recante l'attuazione  della direttiva  93 /  39 /  CEE in  materia di
medicinali;
  Atteso che  occorre provvedere  ad articolare la  Commissione unica
del farmaco in sottocommissioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per lo  svolgimento dei compiti assegnati,  la Commissione unica
del farmaco  si articola,  per le  sole attivita'  istruttorie, nelle
sottocommissioni permanenti e temporanee di cui ai commi 4 e 5, delle
quali fanno parte  almeno due componenti della  Commissione stessa ed
esperti cooptati sulla base di specifiche e documentate competenze.
  2.  Ciascuna  sottocommissione,   convocata  dal  presidente  della
Commissione, svolge la propria attivita' secondo le indicazioni di un
coordinatore nominato dalla Commissione stessa.
  3. I coordinatori  delle sottocommissioni o, in caso  di assenza, i
membri da  questi designati  riferiscono i risultati  delle attivita'
istruttorie svolte alla  Commissione unica del farmaco  ai fini delle
relative deliberazioni.
  4.   Sono  istituite   sottocommissioni   permanenti  con   compiti
istruttori nelle seguenti materie:
  a) farmacovigilanza  e rinnovi delle  autorizzazioni all'immissione
in commercio;
  b) regime di fornitura dei medicinali e verifica degli stampati;
  c) farmacoeconomia,  prezzi dei medicinali e  aspetti connessi alla
dispensazione;
  d) modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio;
    e) sperimentazioni cliniche ed usi compassionevoli;
    f) medicinali generici e medicinali omeopatici.
  5.  Le  sottocommissioni temporanee  sono  istituite  per la  prima
autorizzazione  all'immissione in  commercio  di  un medicinale,  con
particolare  riferimento  alla  predisposizione  della  relazione  di
valutazione  sui  nuovi  medicinali secondo  quanto  stabilito  dalla
normativa comunitaria.