LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157; Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 157/1991, approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, e le successive modificazioni; Ritenuto necessario apportare modificazioni al comma 2 dell'art. 17 del suddetto regolamento, al fine di prevedere il contestuale invio alla Consob e alla societa' di gestione del mercato dei comunicati che gli emittenti valori mobiliari quotati trasmettono al pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i predetti valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni; Delibera: Il comma 2 dell'art. 17 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal seguente: "2. Il comunicato deve essere portato a conoscenza della Consob non piu' tardi del momento in cui viene messo a disposizione del pubblico. Tuttavia, ove il comunicato si trovi a dover essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere contestualmente portato a conoscenza della Consob e della societa' di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 18 dicembre 1997 Il presidente: Padoa-Schioppa