LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la   legge  7   giugno  1974,  n.   216,  e   le  successive
modificazioni;
  Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157;
  Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge
n. 157/1991, approvato  con delibera n. 5553 del 14  novembre 1991, e
le successive modificazioni;
  Ritenuto necessario apportare modificazioni al comma 2 dell'art. 17
del suddetto regolamento,  al fine di prevedere  il contestuale invio
alla Consob  e alla societa'  di gestione del mercato  dei comunicati
che gli  emittenti valori  mobiliari quotati trasmettono  al pubblico
durante  l'orario di  svolgimento  delle  contrattazioni del  mercato
regolamentato in  cui i predetti  valori mobiliari sono  ammessi alle
negoziazioni;
                              Delibera:
  Il  comma 2  dell'art. 17  del  regolamento citato  in premessa  e'
sostituito dal seguente:
  "2. Il comunicato deve essere portato a conoscenza della Consob non
piu'  tardi  del  momento  in  cui viene  messo  a  disposizione  del
pubblico. Tuttavia, ove il comunicato si trovi a dover essere messo a
disposizione  del  pubblico  durante l'orario  di  svolgimento  delle
contrattazioni del  mercato regolamentato  in cui i  valori mobiliari
dell'emittente  sono  ammessi  alle negoziazioni,  esso  deve  essere
contestualmente portato a conoscenza della Consob e della societa' di
gestione  del   mercato  almeno  quindici  minuti   prima  della  sua
comunicazione al pubblico stesso".
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                        Il presidente: Padoa-Schioppa