IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l' attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1998 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per l'anno 1996, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 10 ottobre 1997; Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 11 dicembre 1997 concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 1998; Vista la lettera n. 788840 in data 10 dicembre 1997 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1998 possa essere determinata nella misura del 3%; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 3% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione; Decreta: Art. 1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1998 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e' determinato nella misura del tre per cento (3%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo in data 11 dicembre 1997, nelle premesse citato.