IL VICE COMMISSARIO
            (Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
         ordinanza Ministero interno n. 2705 del 29 ottobre
                                1997)
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della protezione  civile, n. 2705 del  29 ottobre 1997,
con la quale l'art. 1 e' nominato il presidente della regione Toscana
commissario delegato,  ai sensi dell'art.  5 della legge  24 febbraio
1992,  n.   225,  per   gli  interventi  necessari   a  salvaguardare
l'incolumita' pubblica e privata nei  territori dei comuni di Abbadia
San  Salvatore e  Piancastagnaio, in  provincia di  Siena, gravemente
danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;
  Vista l'ordinanza commissariale n. C/382  del 10 novembre 1997, con
la quale il  presidente della regione Toscana ha  nominato quale vice
commissario ai  predetti interventi  il sottoscritto  assessore Paolo
Fontanelli che a tal fine esercita  tutti i poteri in titolarita' del
commissario;
  Considerato che la richiamata ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997
prevede la costituzione di un comitato istituzionale di cui si avvale
il  commissario per  la  predisposizione del  piano degli  interventi
sopra indicati,  effettivamente costituito con la  suddetta ordinanza
commissariale n. C/382 del 10 novembre 1997 e composto dal prefetto e
dal presidente  della provincia di  Siena, dai sindaci dei  comuni di
Abbadia San  Salvatore e Piancastagnaio  e dal presidente  del gruppo
nazionale difesa terremoti del C.N.R.;
  Che  tale comitato  si  avvale a  sua volta  per  la rilevazione  e
valutazione dei  danni e  per la  definizione e  prescrizione tecnica
degli  interventi di  un comitato  tecnicoscientifico presieduto  dal
presidente del  gruppo nazionale  difesa terremoti  o suo  delegato e
composto da due tecnici di designazione regionale e quattro designati
uno per ciascuno dal G.N.D.I.,  dal servizio sismico nazionale, dalla
sovrintendenza   per   i  beni   culturali   ed   ambientali  e   dal
provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;
  Vista  l'ordinanza commissariale  n.  C/384 del  20 novembre  1997,
modificata ed  integrata dalla successiva  ordinanza n. C/389  del 27
novembre  1997, con  la  quale  il vice  commissario  ha nominato  il
suddetto  comitato tecnicoscientifico  sulla base  delle designazioni
effettuate dai predetti enti e uffici, di seguito specificate:
   prof. S. Lagomarsino, G.N.D.I. - C.N.R.;
   prof. A. Vignoli, G.N.D.I. - C.N.R.;
   ing. G. Orsini, servizio sismico nazionale;
  arch. G. Gasperoni, sovrintendente beni culturali ed ambientali;
   ing. S. Fittipaldi, provveditorato OO.PP. Toscana;
   arch. M. Ferrini, regione Toscana;
   ing. A. Milani, regione Toscana;
  Considerato che la richiamata ordinanza ministeriale n. 2705 del 29
ottobre  1997,  prevede  all'art.  2, comma  1,  che  il  commissario
delegato, sulla  base del  censimento dei  danni e  della valutazione
economica  preventiva della  loro entita',  nonche' sulla  base degli
accertamenti direttamente effettuati dal comitato tecnicoscientifico,
predispone  un  piano per  gli  interventi  e prima  sistemazione  di
immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del 21
marzo  1997,  con specificazione  degli  enti  attuatori dei  singoli
interventi e, previa ulteriore verifica, delle occorrenze finanziarie
necessarie  per  ciascun  intervento  prioritario  nei  limiti  delle
disponiblita' di cui all'art. 3, comma 1, della ordinanza in esame;
  Visto   il  verbale   della   riunione   conclusiva  del   comitato
istituzionale tenutasi  ad Abbadia San  Salvatore presso la  sede del
municipio  in  data 3  dicembre  1997,  dal  quale risulta  che  tale
comitato, preso atto dell'attivita' istruttoria effettuata come sopra
specificato dal comitato tecnicoscientifico ha predisposto uno schema
di   piano  avente   i  seguenti   contenuti  previsti   dall'art.  2
dell'ordinanza n. 2705:
  definizione  dei  singoli  interventi   da  effettuare  su  edifici
pubblici   con   indicazione  dei   costi   stimati   di  massima   e
specificazione degli enti attuatori;
  prescrizioni tecniche  da osservare in sede  di progettazione degli
interventi su edifici pubblici ed edifici a carattere monumentale;
  Ritenuto  pertanto di  procedere all'approvazione  del piano  cosi'
come previsto  dall'art. 2,  comma 1, dell'ordinanza  ministeriale n.
2705  e  di sottoporlo  quindi  alla  presa d'atto  del  Dipartimento
protezione civile presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri ai
sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo;
  Ritenuto  di attuare  contestualmente  la  prima rimodulazione  del
piano ai  sensi dell'art.  8 dell'ordinanza ministeriale  n. 2705/97,
prevedendo  per la  sua  attuazione ulteriori  480 milioni  derivanti
dalle  risorse  destinate agli  edifici  privati  di cui  all'art.  7
dell'ordinanza  medesima,  in relazione  al  numero  di ordinanza  di
inagibilita' emesse dai sindaci dei comuni interessati;
                               Ordina:
  1.  E' approvato  il piano  degli interventi  di emergenza  e prima
sistemazione  degli   immobili  di  fruizione   pubblica  danneggiati
dall'evento sismico del 21 marzo 1997  ai sensi dell'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2705 del 29 ottobre 1997,
allegato  e  parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto  e
predisposto  secondo  i  criteri   e  le  modalita'  descritti  nella
premessa. Gli  interventi compresi nel piano  sono dichiarati urgenti
ed  indifferibili  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  1,  dell'ordinanza
medesima;
  2. Il  piano e'  tramesso al  Dipartimento della  protezione civile
presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri per  la presa d'atto
di sua  competenza ai sensi  dell'art. 2, comma 4,  dell'ordinanza n.
2705/97.
   Firenze, 5 dicembre 1997
                                      Il vice commissario: Fontanelli