Avvertenza:
  Si procede alla  ripubblicazione del testo della  legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  ai sensi  dell'art. 8,  comma 3,  del regolamento  di
esecuzione  del testo  unico delle  disposizioni sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo  1986, n. 217, corredato delle relative
note e note sintetiche, previste  rispettivamente dai commi 3 e 3-bis
dell'art. 10 del D.P.R. 28  dicembre 1985, n. 1092. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
  Disposizioni  tributarie concernenti interventi di  recupero del
                         patrimonio edilizio
              Detrazione delle spese per interventi di
                  recupero del patrimonio edilizio
  1.  Ai fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone fisiche,  si
detrae dall'imposta  lorda, fino alla concorrenza  del suo ammontare,
un importo  pari al  41 per  cento delle spese  sostenute sino  ad un
importo massimo  delle stesse di  lire 150 milioni  ed effettivamente
rimaste a carico,  per la realizzazione degli interventi  di cui alle
lettere a), b),  c) e d) dell'articolo 31  della legge 5 agosto 1978,
n.  457,    sulle  parti   comuni di   edificio residenziale   di cui
all'articolo  1117,  n.  1),  del   codice  civile,  nonche'  per  la
realizzazione degli interventi di cui alle    lettere  b),  c)  e  d)
dell'articolo 31 della legge 5  agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole  unita'  immobiliari   residenziali  di  qualsiasi  categoria
catastale,  anche   rurali,  possedute   o  detenute  e   sulle  loro
pertinenze.  Tra   le  spese   sostenute  sono  comprese   quelle  di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere  edilizie e  alla messa  a norma  degli edifici  ai sensi
della legge  5 marzo 1990,  n. 46,  per quanto riguarda  gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di  cui alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1083,  per gli  impianti a  metano. La  stessa detrazione,  con le
medesime condizioni  e i medesimi  limiti, spetta per  gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche  a   proprieta'  comune,   alla  eliminazione   delle  barriere
architettoniche,  alla   realizzazione  di  opere   finalizzate  alla
cablatura degli edifici,  al contenimento dell'inquinamento acustico,
al  conseguimento di  risparmi  energetici  con particolare  riguardo
all'installazione  di   impianti  basati  sull'impiego   delle  fonti
rinnovabili di  energia, nonche' all'adozione di  misure antisismiche
con  particolare riguardo  all'esecuzione di  opere per  la messa  in
sicurezza  statica,  in  particolare  sulle  parti  strutturali.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione  di opere  per la  messa in  sicurezza statica  devono
essere realizzati  sulle parti strutturali degli  edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari  e non  su singole  unita' immobiliari.  Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni  gia' previste sugli immobili  oggetto di vincolo
ai  sensi  della   legge  1  giugno  1939,  n.   1089,  e  successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
           Ripartizione in quote annuali della detrazione
  2.  La  detrazione stabilita  al  comma  1  e' ripartita  in  quote
costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi  d'imposta successivi.  E'  consentito, alternativamente,  di
ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo. Attuazione e controlli della detrazione
  3.  Con decreto  del  Ministro  delle finanze  di  concerto con  il
Ministro dei  lavori pubblici, da  emanare entro trenta  giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma  3, della legge 23  agosto 1988, n. 400,  sono stabilite le
modalita' di  attuazione delle  disposizioni di  cui ai  commi 1  e 2
nonche'  le  procedure di  controllo,  da  effettuare anche  mediante
l'intervento  di banche,  in funzione  del contenimento  del fenomeno
dell'evasione  fiscale e  contributiva, ovvero  mediante l'intervento
delle aziende  unita' sanitarie  locali, in  funzione dell'osservanza
delle norme in  materia di tutela della salute e  della sicurezza sul
luogo di lavoro  e nei cantieri, previste dai  decreti legislativi 19
settembre  1994, n.  626,  e 14  agosto 1996,  n.  494, e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,   prevedendosi   in  tali   ipotesi
specifiche  cause  di  decadenza  dal  diritto  alla  detrazione.  Le
detrazioni  di cui  al  presente articolo  sono  ammesse per  edifici
censiti  all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato  richiesto
l'accatastamento  e di  cui risulti  pagata l'imposta  comunale sugli
immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
                         Esonero dalla TOSAP
  4. In relazione agli  interventi di cui ai commi 1, 2  e 3 i comuni
possono   deliberare  l'esonero   dal  pagamento   della  tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
                     Aliquote agevolate dell'ICI
  5.  I  comuni possono  fissare  aliquote  agevolate dell'ICI  anche
inferiori  al 4  per  mille,  a favore  di  proprietari che  eseguano
interventi  volti  al  recupero  di unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi finalizzati  al  recupero  di immobili  di
interesse artistico o architettonico  localizzati nei centri storici,
ovvero volti  alla realizzazione  di autorimesse  o posti  auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e' applicata  limitatamente alle unita' immobiliari  oggetto di detti
interventi  e per  la  durata  di tre  anni  dall'inizio dei  lavori.
                   Periodi di imposta interessati
  6. Le  disposizioni del presente  articolo si applicano  alle spese
sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998
ed in quello successivo.
                        Vendita dell'immobile
  7.  In caso  di vendita  dell'unita' immobiliare  sulla quale  sono
stati  realizzati gli  interventi di  cui  al comma  1 le  detrazioni
previste dai precedenti commi non utilizzate  in tutto o in parte dal
venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma
2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
                        Destinazione di fondi
  8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge
23  dicembre  1996, n.  662,  vengono  destinati ad  incrementare  le
risorse di cui  alla lettera b) del citato comma  63 e utilizzati per
lo stesso  impiego e  con le  stesse modalita'  di cui  alla medesima
lettera  b).
       Nuove norme in tema di domande di concessione edilizia
  9. I  commi 40,  41 e  42 dell'articolo 2  della legge  23 dicembre
1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:  " 40. Per i soggetti o i
loro aventi  causa che hanno  presentato domanda di concessione  o di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47,  e successive modificazioni, e dell'articolo
39 della legge 23 dicembre  1994, n. 724, e successive modificazioni,
il mancato pagamento del triplo  della differenza tra la somma dovuta
e  quella versata  nel termine  previsto dall'articolo  39, comma  6,
della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma
5, della medesima legge n.  724 del 1994, e successive modificazioni,
comporta  l'applicazione  dell'interesse  legale  annuo  sulle  somme
dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
  41. E' ammesso il  versamento della somma di cui al  comma 40 in un
massimo di cinque rate trimestrali di  pari importo. In tal caso, gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica  dell'obbligo di  pagamento, il  prospetto delle  rate in
scadenza, comprensive  degli interessi  maturati dal  pagamento della
prima rata  allegando l'attestazione del versamento  della prima rata
medesima.
  42. Nei  casi di cui al  comma 40, il rilascio  della concessione o
dell'autorizzazione   in   sanatoria  e'   subordinato   all'avvenuto
pagamento dell'intera oblazione, degli  oneri concessori, ove dovuti,
e degli  interessi, fermo  restando quanto previsto  dall'articolo 38
della  citata legge  n.  47 del  1985,  e successive  modificazioni".
          Interpretazione dell'ambito del  parere a tutela
                  del  vincolo in caso di sanatoria
  10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni,  deve  intendersi   nel  senso  che  l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere
di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con  lo stato dei luoghi degli  interventi per i
quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione  alle  specifiche
competenze dell'amministrazione stessa.
IVA al 10% per prestazioni di servizi per manutenzione straordinaria
  11.  Nella   tabella  A,  parte   III  (Beni  e   servizi  soggetti
all'aliquota del  10 per cento),  allegata al decreto  del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo  il  numero    127-undecies)  e'    inserito  il seguente: "127-
duodecies)   prestazioni   di   servizi   aventi  ad    oggetto    la
realizzazione  di interventi  di  manutenzione  straordinaria di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettera  b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 31 della
          legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: "Norme per l'edilizia
          residenziale".
            "Art. 31    (Definizione  degli    interventi).    -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi' definiti:
            a) interventi   di manutenzione ordinaria,  quelli    che
          riguardano   le   opere   di   riparazione  rinnovamento  e
          sostituzione  delle  finiture  degli  edifici  e     quelle
          necessarie  ad    integrare o mantenere   in efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
            b)  interventi  di   manutenzione    straordinaria,    le
          opere    e   le modifiche  necessarie    per  rinnovare   e
          sostituire     parti   anche strutturali    degli  edifici,
          nonche'  per realizzare  ed integrare  i servizi igienico -
          sanitari e tecnologici sempre che  non alterino i volumi  e
          le   superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
          comportino modifiche delle destinazioni di uso;
            c)    interventi  di     restauro  e     di   risanamento
          conservativo,  quelli rivolti   a   conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne   la funzionalita'    mediante
          un  insieme    sistematico   di   opere che,   nel rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo   stesso  ne  consentano destinazioni  d'uso
          con  essi compatibili.  Tali  interventi   comprendono   il
          consolidamento,    il  ripristino    e  il    rinnovo degli
          elementi costitutivi  dell'edificio, l'inserimento    degli
          elementi    accessori  e   degli impianti   richiesti dalle
          esigenze   deIl'uso,    l'eliminazione    degli    elementi
          estranei all'organismo edilizio;
            d)   interventi   di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti  a trasformare gli organismi edilizi   mediante  un
          insieme  sistematico  di opere che   possono portare  ad un
          organismo edilizio  in tutto  o in parte   diverso      dal
          precedente.   Tali  interventi   comprendono  il ripristino
          o   la  sostituzione   di  alcuni    elementi   costitutivi
          dell'edificio,    la   eliminazione,   la      modifica   e
          l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
            e)  interventi di  ristrutturazione urbanistica,   quelli
          rivolti   a sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico -
          edilizio    con    altro  diverso  mediante    un   insieme
          sistematico   di      interventi   edilizi   anche  con  la
          modificazione del  disegno dei lotti,   degli  isolati    e
          della rete stradale.
            Le  definizioni  del presente   articolo prevalgono sulle
          disposizioni degli  strumenti  urbanistici  generali e  dei
          regolamenti  edilizi.  Restano ferme   le disposizioni    e
          competenze  previste dalle  leggi 1 giugno  1939, n.  1089,
          e   29 giugno  1939,  n.  1497, e  successive modificazioni
          ed integrazioni".
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1117  del  Codice
          Civile.
            "Art.  1117      (Parti comuni   dell'edificio).   - Sono
          oggetto di proprieta' comune  dei proprietari  dei  diversi
          piani  o  porzioni di piani di un edificio, se il contrario
          non risulta dal titolo:
            1) il suolo su cui sorge  l'edificio,  le  fondazioni,  i
          muri maestri, i  tetti e  i  lastrici solari,  le scale,  i
          portoni  d'ingresso,  i vestiboli, gli  anditi, i  portici,
          i  cortili e   in genere   tutte le  parti  del  l'edificio
          necessarie all'uso comune;
            2)  i  locali  per  la  portineria  e  per l'alloggio del
          portiere,  per  la  lavanderia,  per     il   riscaldamento
          centrale,  per gli stenditoi  e per altri simili servizi in
          comune;
            3)  le opere, le installazioni,  i manufatti di qualunque
          genere che servono all'uso e  al godimento comune, come gli
          ascensori, i pozzi, le cisterne,  gli acquedotti  e inoltre
          le fognature  e i  canali di scarico,  gli   impianti   per
          l'acqua,  per  il  gas,  per  l'energia elettrica,  per  il
          riscaldamento  e  simili,  fino   al  punto  di diramazione
          degli  impianti   ai   locali di  proprieta' esclusiva  dei
          singoli condomini".
            - La legge 5 marzo 1990,  n.  46,  reca:  "Norme  per  la
          sicurezza degli impianti".
            - La legge 6 dicembre 1971,  n. 1083, reca: "Norme per la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
            -  La    legge 1   giugno 1939,   n. 1089, reca:  "Tutela
          delle  cose di interesse artistico e storico".
            -  Si riporta  il testo  vigente  dell'articolo 17  della
          legge    23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            "Art. 17  (Regolamenti)  -  1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del   Consiglio  dei
          ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro novanta giorni   dalla   richiesta,
          possono  essere  emanati  regolamenti  per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            a)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis.    L'organizzazione e la  disciplina degli  uffici
          dei Ministeri  sono determinate,  con  regolamenti  emanati
          ai  sensi   del comma   2,   su   proposta   del   Ministro
          competente  d'intesa  con  il Presidente del Consiglio  dei
          ministri e con il  Ministro del tesoro, nel rispetto    dei
          principi  posti   dal decreto legislativo  3 febbraio 1993,
          n. 29,  e  successive  modificazioni, con  i   contenuti  e
          con l'osservanza dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            -  Il  decreto   legislativo  19  settembre  1994,     n.
          626   reca:   "Attuazione   delle  direttive    89/391/CEE,
          89/654/CEE,    89/655/CEE,  89/656/CEE      90    /269/CEE,
          90/270/CEE,     90/394/CEE  e    90/679/CEE riguardanti  il
          miglioramento della   sicurezza   e    della  salute    dei
          lavoratori sul luogo del lavoro".
            -  Il  decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 494, reca:
          "Attuazione della   direttiva   92/57/CEE   concernente  le
          prescrizioni   minime   di sicurezza e di salute da attuare
          nei cantieri temporanei o mobili".
            -  Si    riporta  il  testo  vigente     del   comma   63
          dell'articolo    2  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662,
          recante:  "Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica".
            "63.  Le    maggiori entrate dei fondi  di cui alla legge
          14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993  e  quantificate
          al  31  dicembre  1994  in  lire 1.417 miliardi, sono cosi'
          utilizzate:
            a) lire 300 miliardi per  i programmi di riqualificazione
          urbana di cui al D.M.  21 dicembre 1994  del  Ministro  dei
          lavori  pubblici, come modificato dal  decreto del Ministro
          dei  lavori  pubblici     4   febbraio   1995,   pubblicati
          rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale    n. 302 del 28
          dicembre 1994  e n. 55 del 7  marzo    1995,  che  verranno
          versati  all'entrata  dello  Stato  per  essere riassegnati
          con   decreto    del  Ministro  del    tesoro  all'apposito
          capitolo  dello    stato  di  previsione  del Ministero dei
          lavori pubblici di cui al comma 71;
            b)  lire  200     miliardi  per  i   programmi   di   cui
          all'articolo  2, primo comma,  lettera  f), della  legge  5
          agosto  1978,  n. 457,  con  le modalita' di cui  al  punto
          4.3. della delibera CIPE  10 gennaio 1995, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
            c)   lire   100   miliardi   per   la   realizzazione  di
          interventi  da destinare  alla  soluzione   di     problemi
          abitativi   di   particolari categorie sociali quali nuclei
          di nuova formazione, nuclei familiari con   portatori    di
          handicap  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto esecutivo
          o   gia'    eseguito,  nuclei   familiari  coabitanti,   in
          particolare nelle aree ad alta, tensione abitativa;
            d) lire  800 miliardi, da ripartire   fra le  regioni  ai
          sensi  della delibera CIPE 16  marzo 1994, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114    del  18    maggio  1994,    da
          utilizzare  per   le finalita'   di cui all'articolo 11 del
          decreto-legge  5  ottobre,1993,  n.  398,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge  4  dicembre 1993, n.   493,
          nonche' per la  realizzazione,  con le  modalita'  previste
          dall'articolo 9  del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge    4  dicembre
          1993,    n.  493, e successive  modificazioni di alloggi da
          cedere in locazione per uso abitativo al fine di  garantire
          la  mobilita',  dei lavoratori   dipendenti. A quest'ultima
          finalita' le regioni  destinano  una quota  non   superiore
          al  25 per  cento  dei suddetti fondi;
            e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e
          79".
            -  Il capo IV della legge 28  febbraio 1985, n. 47 (Norme
          in materia di controllo dell'attivita' urbanisticoedilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria   delle  opere    edilizie),
          reca:       "Opere   sanabili.      Soggetti   legittimati.
          Conservazione   dei  rapporti    sorti  sulla    base    di
          decretilegge non convertiti".
            -  Si  riporta   il testo vigente dell'articolo 38  della
          citata legge n. 47 del 1985.
            "Art.   38      (Effetti   della  oblazione    e    della
          concessione   in sanatoria)    - La presentazione  entro il
          termine  perentorio della domanda di  cui all'articolo  31,
          accompagnata    dalla  attestazione  del versamento   della
          somma di  cui  al  primo comma  dell'articolo  35, sospende
          il  procedimento   penale   e  quello   per  le    sanzioni
          amministrative.
            L'oblazione    interamente   corrisposta   estingue     i
          reati  di   cui all'articolo 41   della legge    17  agosto
          1942,  n. 1150,  e successive modificazioni, e all'articolo
          17  della    legge  28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
          dall'art. 20 della  presente legge, nonche' quelli  di  cui
          all'art.   221  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con R.D. 27 luglio 1934,  n. 1265 e gli  articoli
          13    primo  comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5  novembre
          1971, n. 1086. Essa estingue  altresi'  i  reati    di  cui
          all'articolo  20    della  legge  2 febbraio   1974, n. 64,
          nonche' i   procedimenti  di  esecuzione  delle    sanzioni
          amministrative.    Qualora  l'immobile  appartenga  a  piu'
          proprietari, l'oblazione versata da uno  di essi   estingue
          il  reato anche  nei confronti  degli altri comproprietari.
            Ove    nei confronti   del  richiedente la  sanatoria sia
          intervenuta sentenza   definitiva   di condanna    per    i
          reati  previsti    dal    comma  precedente,  viene   fatta
          annotazione  della oblazione  nel casellario giudiziale. In
          tale caso non si   tiene conto  della  condanna    ai  fini
          dell'applicazione        della     recidiva       e     del
          beneficio   della sospensionecondizionale della pena.
            Concessa  la  sanatoria,  non  si  applicano  le sanzioni
          amministrative, ivi  comprese le   pene pecuniarie    e  le
          sovrattasse   previste      per   le   violazioni     delle
          disposizioni in    materia    di    imposte  sui    redditi
          relativamente    ai  fabbricati    abusivamente   eseguiti,
          sempre che   le somme   dovute   a titolo   di    oblazione
          siano   state     corrisposte    per  intero.    Copia  del
          provvedimento  di sanatoria  viene trasmessa   dal  sindaco
          al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
            I  soggetti    indicati  all'articolo    6 della presente
          legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire   dei
          benefici  penali  di  cui  al  presente  articolo ovvero di
          quelli  di cui al successivo articolo 39, devono presentare
          al comune    autonoma  domanda    di  oblazione,    con  le
          modalita' di cui all'articolo 35.
            La  somma  dovuta viene  determinata nella misura  del 30
          per cento rispetto a quella applicabile  al proprietario ai
          sensi dell'articolo 34.
            Si applicano le procedure previste dagli  articoli  35  e
          36".
            -  Si riporta  il testo  vigente  dell'articolo 39  della
          legge    23  dicembre 1994,   n. 724,   recante: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
              "Art. 39  (Definizione agevolata delle violazioni
           edilizie). - 1-4 (Omissis).
            5.   L'oblazione    prevista   dal   presente    articolo
          deve    essere, corrisposta   a   mezzo    di   versamento,
          entro  il   31  marzo  1995, dell'importo fisso    indicato
          nella    tabella  B allegata   alla presente legge  e della
          restante parte   in quattro   rate di   pari  importo    da
          effettuarsi  rispettivamente  il  15  aprile    1995, il 15
          luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15  dicembre  1995.
          E'   consentito   il   versamento  della  restante    parte
          dell'oblazione,  in una unica   soluzione,  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, ovvero entro il termine di  scadenza  di  una  delle
          suindicate  rate.  Ove l'intera oblazione  da corrispondere
          sia di   importo minore,   o  pari  rispetto    a    quello
          indicato    nella    tabella    di    cui    sopra   ovvero
          l'oblazione stessa, pari a  lire  2.000.000,  sia  riferita
          alle  opere di cui al numero  7 della tabella allegata alla
          Legge  28 febbraio 1985, n. 47, il  versamento  dell'intera
          somma,  dovuta  a  titolo di oblazione per  ciascuna unita'
          immobiliare,  deve essere  effettuato in   unica  soluzione
          entro  il 15  dicembre 1995, purche'  la domanda  sia stata
          presentata nei termini. Per le opere di  cui ai numeri 4, 5
          e  6  della  tabella    allegata   alla   stessa     legge,
          l'oblazione,  pari  a  lire 5.000.000, deve  essere  pagata
          con  la  medesima  modalita'  di cui sopra.   Le somme gia'
          versate, in   adempimento di norme  contenute  nei  decreti
          legge    26 luglio  1994,  n. 468,  27  settembre 1994,  n.
          551, e  25 novembre  1994, n.  649,  che  siano di  importo
          superiore a   quello indicato nel   presente  comma    sono
          portate   in    riduzione  dell'importo  complessivo  della
          oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
            6)    I  soggetti    che  hanno   presentato domanda   di
          concessione  o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
          sensi  del capo IV della Legge 28 febbraio  1985, n.  47, o
          i loro   aventi causa,    se  non    e'  stata  interamente
          corrisposta  l'oblazione   dovuta   ai  sensi della  stessa
          legge devono, a  pena di improcedibilita' della    domanda,
          versare,  in  luogo della   somma residua, il  triplo della
          differenza tra  la somma dovuta e quella  versata, in unica
          soluzione entro il  31 marzo 1996.  La disposizione di  cui
          sopra  non  trova  applicazione  nel  caso in cui a seguito
          dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto  unicamente
          il  conguaglio  purche'  sia stato richiesto nei termini di
          cui all'art. 35 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            7-21.  (Omissis)  ".
            - Si riporta  il testo vigente dell'articolo  32    della
          citata legge n. 47 del 1985.
            "Art.  32      (Opere  costruite  su    aree sottoposte a
          vincolo).     - Fatte    salve  le    fattispecie  previste
          dall'articolo  33,    il  rilascio  della   concessione   o
          dell'autorizzazione  in  sanatoria  per  opere eseguite  su
          aree  sottoposte  a vincolo,  e'   subordinato al    parere
          favorevole    delle amministrazioni   preposte alla  tutela
          del  vincolo stesso.   Qualora   tale   parere   non  venga
          formulato      dalle      suddette   amministrazioni  entro
          centottanta giorni    dalla  data    di  ricevimento  della
          richiesta  di  parere,  esso    si  intende  reso  in senso
          favorevole.  Il parere non e' richiesto quando si tratti di
          violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi,  la cubatura
          o la superficie  coperta che non eccedano il  2  per  cento
          delle misure prescritte.
            Per  le  opere eseguite  su immobili soggetti  alla Legge
          29 giugno 1939, n. 1497,  e al D. L.   27 giugno  1985,  n.
          312,  coonvertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   8
          agosto 1985,   n.   431,   relative    ad  ampliamenti    o
          tipologie   d'abuso   che   non   comportano   aumento   di
          superficie   o   di volume,    il    parere    deve  essere
          rilasciato  entro centoventi giorni; trascorso tale termine
          il parere stesso si intende reso in senso favorevole.
            Il      rilascio   della      concessione  edilizia     o
          dell'autorizzazione   in sanatoria per  opere  eseguite  su
          immobili  soggetti  alla  Legge  1  giugno  1985, n.   312,
          convertito,   con modificazioni,   dalla legge    8  agosto
          1985,  n.  431,  nonche'  in relazione a vincoli imposti da
          leggi statali e  regionali  dagli   strumenti   urbanistici
          a    tutela    di   interessi idrogeologici e delle   falde
          idriche nonche' dei parchi  e delle aree protette nazionali
          e  regionali  qualora  istituiti   prima   dell'abuso,   e'
          subordinato  al  parere  favorevole   delle amministrazioni
          preposte alla tutela del  vincolo    stesso.  Qualora  tale
          parere  non    venga  reso entro centottanta   giorni dalla
          domanda il  richiedente puo'  impugnare il  silenziorifiuto
          dell'amministrazione.
            Sono   suscettibili      di  sanatoria,  alle  condizioni
          sottoindicate, le opere   insistenti  su    aree  vincolate
          dopo la  loro esecuzione  e che risultino:
            a)  in difformita' dalla legge 2  febbraio 1974, n. 64, e
          successive modificazioni, quando  possano essere collaudate
          secondo  il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
            b)  in contrasto  con le   norme urbanistiche    che  che
          prevedono  la  destinazione ad edifici pubblici od  a spazi
          pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni  delle
          varianti di recupero di cui al capo III;
            c)  in  contrasto con le norme del decreto ministeriale 1
          aprile 1968 -  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  96
          del   13 aprile   1968, sempre che le  opere  stesse    non
          costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
            Qualora  non  si verifichino  le condizioni  di cui  alle
          precedenti   lettere,   si   applicano   le    disposizioni
          dell'articolo 33.
            Per  le  opere  eseguite da terzi   su aree di proprieta'
          dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza  di
          un  titolo  che abiliti al godimento    del     suolo,   il
          rilascio    della     concessione    o  dell'autorizzazione
          in      sanatoria      e'    subordinato     anche     alla
          disponibilita'  dell'ente   proprietario      a   concedere
          onerosamente,   alle   condizioni  previste    dalle  leggi
          statali o regionali   vigenti, l'uso  del  suolo    su  cui
          insiste    la  costruzione. La   disponibilita' all'uso del
          suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo
          Stato o dagli   enti  pubblici  territoriali    proprietari
          entro  il   termine di centottanta giorni  dalla richiesta.
          La richiesta   di disponibilita'  all'uso  del  suolo  deve
          essere  limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
          oggetto della sanatoria,  oltre a quelle  delle  pertinenze
          strettamente  necessarie,  con  un  massimo  di  tre  volte
          rispetto  all'area    coperta  dal   fabbricato.   Salve le
          condizioni previste   da  leggi  regionali,  il  valore  e'
          stabilito  dall'ufficio  tecnico  erariale  competente  per
          territorio sulla base   di  quello  del  terreno  all'epoca
          della         costruzione        aumentato     dell'importo
          corrispondente    alla variazione del   costo della    vita
          cosi'    come  definito    dall'ISTAT  al momento     della
          determinazione    di      tale    valore.     L'atto     di
          disponibilita',  regolato  con convenzione di cessione  del
          diritto di superficie  per una   durata massima    di  anni
          sessanta,  e'    stabilito dall'ente proprietario non oltre
          sei   mesi   dal   versamento   dell'importo   come   sopra
          determinato.
            Per  le    costruzioni ricadenti   in aree comprese   fra
          quelle  di cui all'art.  21 della  Legge  17  agosto  1942,
          n.      1150   rilascio     della  concessione  o     della
          autorizzazione  in   sanatoria      e'   subordinato   alla
          acquisizione  della  proprieta'  dell'area    stessa previo
          versamento del prezzo, che  e'  determinato    dall'ufficio
          tecnico   erariale   in  rapporto  al  vantaggio  derivante
          dall'incorporamento dell'area.
            Per  le    opere non suscettibili   di sanatoria ai sensi
          del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
          capo I".