Con decreto ministeriale n. 23815 del 26 novembre 1997:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  25 luglio  1996,  con
effetto dal  17 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con  sede  in Torre  Annunziata
(Napoli) e unita' di Torre Annunziata  (Napoli), per un massimo di 13
dipendenti per il periodo dal 14  settembre 1997 al 13 dicembre 1997,
di cui 3 lavoratori limitatamente al 19 novembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 7  febbraio 1997, come da protocollo dello
stesso;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto
dal 1 giugno  1996, in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla  S.p.a. Temesa,  con sede  in S.  Gregorio (Reggio  Calabria) e
unita'  di  S. Gregorio  (Reggio  Calabria),  per  un massimo  di  15
dipendenti per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 16 luglio 1997, come  da protocollo dello
stesso;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con decreto  ministeriale  del  9 ottobre  1996,  con
effetto  dal 1  aprile 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. in  liquidazione ora Nuova Mecfond con
sede in  Napoli e unita' di  Napoli, per un massimo  di 12 dipendenti
per il periodo dal 16 maggio 1997 al 30 settembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 21 maggio 1997, come  da protocollo dello
stesso;
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto ministeriale  del 18  dicembre 1996,  con
effetto  dal 1  luglio 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla S.p.a.  Sipem con sede in Assoro (Enna)  e unita' di
Milocca di Dittaino  (Enna), per un massimo di 141  dipendenti per il
periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro  competente, in  data 26  settembre 1997,  come da  protocollo
dello stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
   Con decreto ministeriale n. 23816 del 27 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  7 febbraio 1997 al  6 febbraio 1998, della  ditta S.p.a.
Catel, con  sede in Cosenza e  unita' di cui all'art.  2, art. 3-bis,
legge n. 135/1997;
  2)  a seguito  dell'approvazione di  cui sopra,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con  sede in Cosenza e unita' di
Cosenza, Reggio  Calabria, Catanzaro  per il  periodo dal  7 febbraio
1997 al 6 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1997  con decorrenza  7
febbraio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia' disposta  con decreto ministeriale, con  effetto dal 7
febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Catel,  con sede in Cosenza e unita'  di Cosenza, Reggio
Calabria, Catanzaro, per  il periodo dal 7 agosto 1997  al 6 febbraio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 26  settembre 1997 con decorrenza 7
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23817 del 27 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 20 novembre 1996 al  19 novembre 1997, della ditta S.p.a.
A.S.I.  Agenzia  sviluppo industriale,  con  sede  in Carrara  (Massa
Carrara) e unita' di cui all'art. 2, art. 3-bis, legge n. 135/1997;
  2)  a seguito  dell'approvazione di  cui sopra,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  A.S.I. Agenzia  sviluppo industriale,
con sede  in Carrara (Massa  Carrara) e  unita' di Avenza  di Carrara
(Massa Carrara)  per il  periodo dal  20 novembre  1996 al  19 maggio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  dicembre 1996 con decorrenza 20
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23818  del  27  novembre  1997,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1  marzo 1997 al 31  agosto 1997, della ditta  S.p.a. SAI.GE.SE.,
con sede in Cosenza e unita' di Cosenza.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  SAI.GE.SE, con  sede  in Cosenza  e'
unita' di Cosenza, per il periodo dal  il periodo dal 1 marzo 1997 al
31 agosto 1997, compresi i lavoratori in C.F.L.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
settembre 1997, n. 23329.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23819 del 27 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Coop.  A.L.V.A., sede in
Fossano  (Cuneo) e  unita' in  Incubatoio di  Sangano (Cuneo)  per un
massimo di  14 dipendenti, e  unita' di Macello di  Cambiano (Cuneo),
per un massimo di 73 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997
all'8 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 9 gennaio 1998 all'8 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23820 del 27 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Impresa Armando  Torri, con
sede in Milano e unita' in  Acqui Terme (Alessandria), per un massimo
di 7 dipendenti; Asti, per un massimo di 1 dipendente; Milano, per un
massimo di 14 dipendenti; Torino, per  un massimo di 6 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 aprile 1997 al 15 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23821 del 27 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano
e unita'  in Milano,  per un  massimo di 9  dipendenti; Roma,  per un
massimo  di  8  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 28  giugno
1996 al 27 dicembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 dicembre 1996, n. 21895.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23822 del 27 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.   Partenavia  Costruzioni
aeronautiche, con sede  in Milano e unita' in Napoli,  per un massimo
di 42  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  29 maggio  1997 al  28
novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 29 novembre 1997 al 28 maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23823 del 27 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Cable, con sede in  Torino e
stabilimento  e  ufficio di  Cascine  Vica  Rivoli (Torino),  per  un
massimo  di  63  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 30  aprile
1997 al 29 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 30 ottobre 1997 al 29 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23824 del 27 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura del  Matese, con
sede  in  Mercogliano  (Avellino)   e  unita'  in  Piedimonte  Matese
(Avellino),  per un  massimo  di 202  dipendenti,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta dei cui sopra
e' prorogata dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23825 del 27 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Anten, con sede in S. Cesario
sul Panaro (Modena) e unita' in  Bazzano (Bologna), per un massimo di
16 dipendenti e in San Cesario sul Panaro (Modena), per un massimo di
3  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  7  agosto 1997  al  6
febbraio 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 7 febbraio 1998 al 6 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23836 del 27 novembre  1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  precitato decreto  ministeriale del  17 dicembre
1993,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto
ministeriale  del   17  dicembre  1993,  in   favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.c. a r.l. Cooperativa ceramica
industriale Livorno, con sede in Livorno  e unita' di Livorno, per il
periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 15  luglio 1994 con  decorrenza 10
novembre 1993.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23837 del 28 novembre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 15  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  15 luglio 1997 con  effetto dal 1 gennaio  1997, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM
Group Division  Autec - Gruppo  SCM, con sede  in Rimini e  unita' di
Rimini e Villa  Verucchio (Rimini), per il periodo dal  1 luglio 1997
al 31 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1  ottobre 1997  al 31 dicembre  1997, della
ditta  S.p.a. SCM  Group Division  Autec -  Gruppo SCM,  con sede  in
Rimini e unita' di Pesaro.
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM Group Division Autec -
Gruppo SCM, con sede in Rimini e unita' di Pesaro, per il periodo dal
1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23838 del 5  dicembre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393,  e' concessa, in favore di un
massimo  di  264  lavoratori   interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Industria  cavi  sud, Azienda  Alfacavi  TLC,  dal 1  settembre  1993
Pirelli Cavi, unita' produttiva in Airola (Benevento), la proroga del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale per  il periodo
dall'11 ottobre 1997 al 10 giugno 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata con decreto ministeriale n.  23838 e' ridotta del dieci per
cento.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.
  Con decreto  ministeriale n.  23839 del 5  dicembre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre  1996, n.  608, dell'art.  3,  comma 3  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393,  e' concessa, in favore di un
massimo  di  428  lavoratori   interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina),
la proroga  del trattamento  straordinario di  integrazione salariale
per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  sopra per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata con decreto ministeriale n.  23839 e' ridotta del dieci per
cento.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.
  Con decreto  ministeriale n.  23840 del 5  dicembre 1997,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio 1997,  n. 135,  e dell'art.  1, comma  1, del
decreto-legge 13 novembre  1997, n. 393, e' concessa in  favore di un
massimo  di  120  lavoratori   interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Societa' pneumatici  Pirelli, unita' produttiva in  Tivoli (Roma), la
proroga del  trattamento straordinario di integrazione  salariale per
il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto di lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento straordinario di  integrazione salariale
prorogata con il  decreto ministeriale n. 23840 e'  ridotta del dieci
per cento.
   Pagamento diretto: si.
   Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.