Con decreto ministeriale n. 23815 del 26 novembre 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 13 dipendenti per il periodo dal 14 settembre 1997 al 13 dicembre 1997, di cui 3 lavoratori limitatamente al 19 novembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto dal 1 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 15 dipendenti per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 luglio 1997, come da protocollo dello stesso; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996, con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. in liquidazione ora Nuova Mecfond con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti per il periodo dal 16 maggio 1997 al 30 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 maggio 1997, come da protocollo dello stesso; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Sipem con sede in Assoro (Enna) e unita' di Milocca di Dittaino (Enna), per un massimo di 141 dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 26 settembre 1997, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 23816 del 27 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di cui all'art. 2, art. 3-bis, legge n. 135/1997; 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 7 febbraio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 7 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, per il periodo dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1997 con decorrenza 7 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23817 del 27 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1996 al 19 novembre 1997, della ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di cui all'art. 2, art. 3-bis, legge n. 135/1997; 2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza di Carrara (Massa Carrara) per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23818 del 27 novembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Cosenza e unita' di Cosenza. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SAI.GE.SE, con sede in Cosenza e' unita' di Cosenza, per il periodo dal il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997, compresi i lavoratori in C.F.L. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 23329. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23819 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. A.L.V.A., sede in Fossano (Cuneo) e unita' in Incubatoio di Sangano (Cuneo) per un massimo di 14 dipendenti, e unita' di Macello di Cambiano (Cuneo), per un massimo di 73 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997 all'8 luglio 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 9 gennaio 1998 all'8 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23820 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Armando Torri, con sede in Milano e unita' in Acqui Terme (Alessandria), per un massimo di 7 dipendenti; Asti, per un massimo di 1 dipendente; Milano, per un massimo di 14 dipendenti; Torino, per un massimo di 6 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1997 al 15 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23821 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.I.M.E., con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di 9 dipendenti; Roma, per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, n. 21895. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23822 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Partenavia Costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e unita' in Napoli, per un massimo di 42 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 novembre 1997 al 28 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23823 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cable, con sede in Torino e stabilimento e ufficio di Cascine Vica Rivoli (Torino), per un massimo di 63 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 30 ottobre 1997 al 29 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23824 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Matese, con sede in Mercogliano (Avellino) e unita' in Piedimonte Matese (Avellino), per un massimo di 202 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta dei cui sopra e' prorogata dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23825 del 27 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anten, con sede in S. Cesario sul Panaro (Modena) e unita' in Bazzano (Bologna), per un massimo di 16 dipendenti e in San Cesario sul Panaro (Modena), per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1997 al 6 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 7 febbraio 1998 al 6 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23836 del 27 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa ceramica industriale Livorno, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 10 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23837 del 28 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unita' di Rimini e Villa Verucchio (Rimini), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unita' di Pesaro. Parere comitato tecnico del 3 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. SCM Group Division Autec - Gruppo SCM, con sede in Rimini e unita' di Pesaro, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23838 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concessa, in favore di un massimo di 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1 settembre 1993 Pirelli Cavi, unita' produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1997 al 10 giugno 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con decreto ministeriale n. 23838 e' ridotta del dieci per cento. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96. Con decreto ministeriale n. 23839 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concessa, in favore di un massimo di 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con decreto ministeriale n. 23839 e' ridotta del dieci per cento. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96. Con decreto ministeriale n. 23840 del 5 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e' concessa in favore di un massimo di 120 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1997 al 5 maggio 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con il decreto ministeriale n. 23840 e' ridotta del dieci per cento. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/96.