IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicamo  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Viste le direttive  del Consiglio n. 66/403/CEE del  14 giugno 1966
modificata da  ultimo dalla  direttiva della Commissione  n. 97/90/CE
del 30 gennaio  1997, e la direttiva del Consiglio  n. 70/457/CEE del
29  gennaio   1970,  modificata  da  ultimo   dall'atto  di  adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
  Vista  la  decisione  della   Commissione,  adottata  dal  comitato
fitosanitario  permanente  nella seduta  del  14  novembre 1997,  che
autorizza  l'Italia ed  il Portogallo  a concedere  deroghe a  talune
disposizioni  della  direttiva  77/93/CEE del  Consiglio  per  quanto
riguarda i tuberiseme di patata originari del Canada;
  Considerato  che  le  misure fitosanitarie  previste  nel  presente
decreto farebbero escludere i  rischi fitosanitari per l'introduzione
in  Italia del  "Clavibacter  michiganensis ssp.  sepedonicus" e  del
"Potato spindle tuber viroid";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I tuberiseme  di patata  delle varieta' Atlantic,  Donna, Kennebec,
Russet Burbank, Sebago e Shepody originari dal Canada, possono essere
introdotti nel  territorio della  Repubblica italiana dal  15 gennaio
1998 al 31 marzo 1998.