IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicamo nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione n. 97/90/CE del 30 gennaio 1997, e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; Vista la decisione della Commissione, adottata dal comitato fitosanitario permanente nella seduta del 14 novembre 1997, che autorizza l'Italia ed il Portogallo a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberiseme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid"; Decreta: Art. 1. I tuberiseme di patata delle varieta' Atlantic, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1998 al 31 marzo 1998.