Con decreto ministeriale n. 24003 del 27 gennaio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997, della ditta S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar, con sede in Roma e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straaordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' finanziaria di partecipazioni Sofinpar, con sede in Roma e unita' di Genova, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24004 del 27 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 ottobre 1997 con effetto dal 17 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 17 agosto 1997 al 16 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 17 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24005 del 27 gennaio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. SAI.FE.SE., con sede in Cosenza e unita' di Cosenza. (Art. 3-bis della legge n. 135/97). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ga' disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 1 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Cosenza e unita' di Cosenza, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. Compresi i lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24006 del 27 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24007 del 27 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento). Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 1 marzo 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia) e Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 1 settembre 1996; 3) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia). Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia), per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24008 del 27 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico "G.B. Morgagni" - Casa di cura, con sede in Catania e unita' di Catania. (Art. 3-bis della legge n. 135/97). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straaordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico "G.B. Morgagni" - Casa di cura, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 4 settembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro clinico diagnostico "G.B. Morgagni" - Casa di cura, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 4 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24009 del 27 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straaordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24010 del 27 gennaio 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Foggia, per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997, con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Arteco, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 gennaio 1997 all'11 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 8 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997 con effetto dal 5 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cos.T.E. - Costruzioni telefoniche ed elettriche, con sede in Bari e unita' di Capurso (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unita' di Firenze, Sesto Fiorentino (Firenze) e Roma, per il periodo dal 3 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998, della ditta S.r.l. Imac, con sede in Cervaro (Frosinone) e unita' di Cervaro (Frosinone). (Art. 3-bis della legge n. 135/97). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 24 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Imac, con sede in Cervaro (Frosinone) e unita' di Cervaro (Frosinone), per il periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1997 con decorrenza 24 settembre 1997; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 7 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Incea, con sede in Napoli e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), per il periodo dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 7 ottobre 1997; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno). (Art. 3-bis della legge n. 135/97). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica S. Martino, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24011 del 27 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unita' nazionali (tranne unita' dislocate in regione Veneto). Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unita' nazionali (tranne unita' dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 18 dicembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unita' nazionali (tranne unita' dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 18 giugno 1996; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposto con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unita' nazionali (tranne unita' dislocate in regione Veneto), per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1997 con decorrenza 18 dicembre 1996; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24012 del 27 gennaio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,89 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 46 unita', su un organico complessivo di 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuele Fiorentino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24021 del 27 gennaio 1998 e' revocato il decreto ministeriale 11 settembre 1997, n. 23350, con il quale e' stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale della S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unita' in S. Salvatore Telesino (Benevento), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, ed e' stata autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro, rispettivamente, 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.