Con decreto ministeriale n. 24003  del 27 gennaio 1998 e' approvato
il  programma per  riorganizzazione  aziendale,  relativo al  periodo
dall'11  novembre  1996  al  10 novembre  1997,  della  ditta  S.p.a.
Societa' finanziaria di  partecipazioni Sofinpar, con sede  in Roma e
unita' di Genova.
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straaordinario  di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Societa'  finanziaria di
partecipazioni Sofinpar, con sede in Roma  e unita' di Genova, per il
periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1996 con decorrenza 11
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24004  del 27 gennaio 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  14  ottobre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
14  ottobre 1997  con effetto  dal 17  febbraio 1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Cobarr,  con
sede in  Anagni (Frosinone)  e unita' di  Anagni (Frosinone),  per il
periodo dal 17 agosto 1997 al 16 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 17
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24005  del 27 gennaio 1998 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre
1997 al 28 febbraio 1998, della  ditta S.p.a. SAI.FE.SE., con sede in
Cosenza e unita' di Cosenza.
  (Art. 3-bis della legge n. 135/97).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, ga' disposta con decreto
ministeriale del  27 novembre 1997 con  effetto dal 1 marzo  1997, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
SAI.GE.SE., con sede  in Cosenza e unita' di Cosenza,  per il periodo
dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
   Compresi i lavoratori in C.F.L.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24006  del 27 gennaio 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 21  novembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
21  novembre  1997 con  effetto  dal  3  marzo  1997, in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Automobili
Lamborghini, con sede  in Sant'Agata Bolognese (Bologna)  e unita' di
Sant'Agata Bolognese (Bologna),  per il periodo dal  3 settembre 1997
al 2 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1997 con  decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24007 del 27 gennaio 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta
S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Carapelle
(Foggia) e Montesarchio (Benevento).
  Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. R.D.B.,  con  sede  in
Pontenure (Piacenza)  e unita'  di Carapelle (Foggia)  e Montesarchio
(Benevento), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1996 con  decorrenza 1
marzo 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia'  disposta con effetto dal  1 marzo 1996,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
R.D.B.,  con  sede in  Pontenure  (Piacenza)  e unita'  di  Carapelle
(Foggia) e Montesarchio  (Benevento), per il periodo  dal 1 settembre
1996 al 28 febbraio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1996 con  decorrenza 1
settembre 1996;
  3)  e' approvata  la  modifica del  programma per  riorganizzazione
aziendale, relativa  al periodo dal 1  marzo 1997 al 31  agosto 1997,
della ditta ditta  S.p.a. R.D.B., con sede in  Pontenure (Piacenza) e
unita' di Carapelle (Foggia).
  Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con effetto  dal 1 marzo  1996, in favore dei  lavoratori interessati
dipendenti  dalla   ditta  S.p.a.  R.D.B.,  con   sede  in  Pontenure
(Piacenza) e unita' di Carapelle (Foggia), per il periodo dal 1 marzo
1997 al 31 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  20 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24008 del 27 gennaio 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 4 settembre 1995 al  3 settembre 1996, della ditta S.r.l.
Centro clinico diagnostico  "G.B. Morgagni" - Casa di  cura, con sede
in Catania e unita' di Catania.
  (Art. 3-bis della legge n. 135/97).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straaordinario  di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Centro  clinico  diagnostico  "G.B.
Morgagni" -  Casa di cura, con  sede in Catania e  unita' di Catania,
per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1995 con  decorrenza 4
settembre 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto  dal 4 settembre 1995, in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Centro
clinico  diagnostico "G.B.  Morgagni" -  Casa  di cura,  con sede  in
Catania e  unita' di Catania,  per il periodo dal  4 marzo 1996  al 3
settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1995 con  decorrenza 4
marzo 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24009 del 27 gennaio 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 19 febbraio 1996 al 18  febbraio 1997, della
ditta S.p.a. Birra  Peroni industriale, con sede in Roma  e unita' di
Napoli.
  Parere comitato tecnico del 10 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straaordinario  di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Birra Peroni industriale,
con sede in Roma  e unita' di Napoli, per il  periodo dal 19 febbraio
1996 al 18 agosto 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1996 con  decorrenza 19
febbraio 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  19 febbraio
1996, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Birra Peroni industriale, con sede in Roma e unita' di Napoli,
per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 19
agosto 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24010 del 27 gennaio 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 18  novembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  novembre 1997  con  effetto dal  14 aprile  1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Fintel,  con
sede in Napoli e unita' di Foggia, per il periodo dal 14 ottobre 1997
al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  7  luglio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7  luglio  1997,  con  effetto  dall'8 luglio  1996,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Arteco,  con
sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 gennaio 1997
all'11 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 20 febbraio 1997  con decorrenza 8
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  2 ottobre  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
2  ottobre  1997  con  effetto  dal 5  maggio  1997,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. Cos.T.E.  -
Costruzioni telefoniche ed  elettriche, con sede in Bari  e unita' di
Capurso (Bari), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 12 dicembre 1997  con decorrenza 5
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24 luglio 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Costruzioni  Callisto
Pontello, con sede  in Firenze e unita' di  Firenze, Sesto Fiorentino
(Firenze) e Roma, per il periodo  dal 3 settembre 1997 al 28 febbraio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  settembre 1997 con decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativa  al
periodo dal  24 settembre 1997 al  23 marzo 1998, della  ditta S.r.l.
Imac,  con   sede  in  Cervaro   (Frosinone)  e  unita'   di  Cervaro
(Frosinone).
  (Art. 3-bis della legge n. 135/97).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  29 ottobre 1997 con  effetto dal 24 marzo  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Imac,  con   sede  in  Cervaro   (Frosinone)  e  unita'   di  Cervaro
(Frosinone), per il periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1997  con decorrenza 24
settembre 1997;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  29  ottobre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
29  ottobre  1997 con  effetto  dal  7  aprile  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Incea, con sede
in Napoli e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), per il periodo dal
7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1997  con decorrenza 7
ottobre 1997;
  7)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativa  al
periodo dal  1 settembre 1997 al  31 agosto 1998, della  ditta S.r.l.
Ceramica S.  Martino, con  sede in  Montecorvino Rovella  (Salerno) e
unita' di Montecorvino Rovella (Salerno).
  (Art. 3-bis della legge n. 135/97).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Ceramica  S.  Martino, con  sede  in
Montecorvino  Rovella  (Salerno)  e unita'  di  Montecorvino  Rovella
(Salerno), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 16  settembre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24011 del 27 gennaio 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativa al periodo  dal 18 dicembre 1995 al 17  dicembre 1997, della
ditta S.p.a. Alcatel  Italia - Divisione Alcatel Siette,  con sede in
Milano  e  unita'  nazionali  (tranne  unita'  dislocate  in  regione
Veneto).
  Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Alcatel Italia
- Divisione  Alcatel Siette,  con sede in  Milano e  unita' nazionali
(tranne unita'  dislocate in regione  Veneto), per il periodo  dal 18
dicembre 1995 al 17 giugno 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1996  con decorrenza 18
dicembre 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  18 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Alcatel Italia - Divisione  Alcatel Siette, con sede in Milano
e unita' nazionali  (tranne unita' dislocate in  regione Veneto), per
il periodo dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1996 con  decorrenza 18
giugno 1996;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale  gia' disposto con effetto  dal 18 dicembre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Alcatel Italia - Divisione  Alcatel Siette, con sede in Milano
e unita' nazionali  (tranne unita' dislocate in  regione Veneto), per
il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 22 gennaio 1997  con decorrenza 18
dicembre 1996;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24012  del  27   gennaio  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Emanuele
Fiorentino, con sede  in Palermo e unita' di Palermo,  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a 31,89 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 46 unita', su un organico complessivo
di 67 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto  di cui sopra  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  Emanuele  Fiorentino,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale  n. 24021 del 27 gennaio  1998 e' revocato
il decreto ministeriale 11 settembre 1997,  n. 23350, con il quale e'
stato  approvato il  programma per  ristrutturazione aziendale  della
S.p.a.  Industrie  metalmeccaniche Martino,  con  sede  in Caserta  e
unita' in  S. Salvatore Telesino  (Benevento), per il periodo  dal 16
settembre 1996 al 15 settembre 1997,  ed e' stata autorizzata, per il
periodo dal  16 settembre 1996 al  15 marzo 1997, la  concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  in favore  dei
lavoratori dipendenti interessati.
  Avverso il presente provvedimento  e' ammesso ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica o  ricorso  giurisdizionale  entro,
rispettivamente, 120 o 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
del provvedimento stesso.