IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
31  maggio  1996  recante  delega  di funzioni  al  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,   on.le  Livia   Turco,  per   quanto  attiene
l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista la legge 28 agosto 1997,  n. 284, recante disposizioni per la
prevenzione  della   cecita'  e   per  la  riabilitazione   visiva  e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati;
  Visto l'art. 3  della suddetta legge che  dispone l'istituzione, da
parte  delle Regioni,  di  appositi centri  o  servizi di  educazione
permanente  e  di  sperimentazione  per le  attivita'  lavorative  ed
occupazionali per l'inserimento delle persone prive di vista;
  Considerato che l'art. 3, comma  2, della legge citata, prevede che
il Ministro per la solidarieta' sociale definisca con proprio decreto
le  modalita'  ed  i  criteri  per  la  presentazione  dei  programmi
pluriennali di intervento da parte delle regioni;
  Ravvisata la necessita' di dare piena attuazione al disposto di cui
al comma 2 dell'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Ai  sensi dell'art. 3, comma  1, della legge 28  agosto 1997, n.
284, le regioni  e le provincie autonome di Trento  e Bolzano possono
presentare  al   Ministro  per  la  solidarieta'   sociale  programmi
pluriennali di intervento per l'accesso ai contributi di cui al comma
2 del suddetto articolo.
  2.  I  programmi di  cui  al  comma  1, devono  essere  finalizzati
prevalentemente allo svolgimento delle seguenti attivita':
  a)  diagnosi  funzionale,  al   fine  della  riabilitazione,  della
educazione, dell'integrazione lavorativa, occupazionale e sociale;
  b) alle  accoglienze periodiche per  i soggetti interessati  e loro
familiari;
  c) alla consulenza alle famiglie;
  d) alla residenzialita' programmata in piccoli gruppi;
  e) alla preparazione e sostegno alla frequenza della scuola comune;
  f) alla assistenza didattica extrascolastica;
  g)  alla  progettazione,  coordinamento e  conduzione  di  percorsi
formativi   integrati,  finalizzati   all'inserimento  lavorativo   e
occupazionale;
  h) alla assistenza domiciliare.