IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale, on.le Livia Turco, per quanto attiene l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; Visto l'art. 3 della suddetta legge che dispone l'istituzione, da parte delle Regioni, di appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attivita' lavorative ed occupazionali per l'inserimento delle persone prive di vista; Considerato che l'art. 3, comma 2, della legge citata, prevede che il Ministro per la solidarieta' sociale definisca con proprio decreto le modalita' ed i criteri per la presentazione dei programmi pluriennali di intervento da parte delle regioni; Ravvisata la necessita' di dare piena attuazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono presentare al Ministro per la solidarieta' sociale programmi pluriennali di intervento per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 del suddetto articolo. 2. I programmi di cui al comma 1, devono essere finalizzati prevalentemente allo svolgimento delle seguenti attivita': a) diagnosi funzionale, al fine della riabilitazione, della educazione, dell'integrazione lavorativa, occupazionale e sociale; b) alle accoglienze periodiche per i soggetti interessati e loro familiari; c) alla consulenza alle famiglie; d) alla residenzialita' programmata in piccoli gruppi; e) alla preparazione e sostegno alla frequenza della scuola comune; f) alla assistenza didattica extrascolastica; g) alla progettazione, coordinamento e conduzione di percorsi formativi integrati, finalizzati all'inserimento lavorativo e occupazionale; h) alla assistenza domiciliare.