IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 197, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e' stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata; Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 1998, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata, nonche' all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato; Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti; Considerato che occorre provvedere alla semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 9, lettera c), della legge n. 248/1976 sopracitata, al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, la riduzione dei tempi di valutazione degli studi e ricerche proposte, nonche' dei tempi per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi; Sentito il parere del Comitato tecnicoscientifico di cui al decreto interministeriale 25 settembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio finanziario 1998, i contributi di cui all'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche e di medicina sociale nei seguenti settori e tematiche: a) edilizia riferita alle tematiche di: 1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di traumi da sforzi ripetuti, dal punto di vista patogenetico, epidemiologicopreventivo e riabilitativo: 2) aspetti giuridicoistituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro; 3) sicurezza degli impianti e dei macchinari; b) lavori in galleria e nell'industria estrattiva, con riferimento alle tematiche di: 1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di contaminazione atmosferica da gas tossici, sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologicopreventivo e riabilitativo; 2) sicurezza degli impianti e dei macchinari, bonifica degli ambienti di lavoro; c) trasporto su gomma e su rotaia riferito alle tematiche di: 1) tutela sanitaria dei lavoratori dai rischi di stress e carichi mentali sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologicopreventivo e riabilitativo; 2) sicurezza del trasporto con riferimento alla pericolosita' del carico trasportato; 3) aspetti giuridicoistituzionali, amministrativi e gestionali riferiti ai modelli organizzativi in relazione al loro impatto sulla sicurezza del lavoro. 2. I contributi sono determinati nella misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta.