IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433; Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228; Vista l'ordinanza n. 2436 del 6 maggio 1996; Vista la richiesta del presidente della regione siciliana n. 1753 del 17 marzo 1998; Considerato che e' necessario procedere alla velocizzazione e semplificazione delle procedure per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione della Basilica della citta' di Noto, del patrimonio culturale della Val di Noto nonche' di quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996 e' cosi' sostituito: "1. Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui alla presente ordinanza e di tutti gli interventi previsti nel programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Alla conferenza partecipano anche i componenti della commissione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 25 settembre 1996, n. 496. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggisticoterritoriale o del patrimonio storicoartistico l'amministrazione procedente puo' richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente regionale previa deliberazione della giunta regionale. Il progetto una volta approvato e' immediatamente appaltabile da parte dell'amministrazione competente nei termini e con le modalita' di cui al successivo art. 7. 2. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori di cui al comma 1 e' autorizzata la deroga all'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. 3. Il presidente della regione siciliana ove vengano accertati, documentati ritardi o inadempienze da parte dei soggetti attuatori sugli interventi di cui al comma 1 puo' nominare commissari ad acta che provvedono all'attuazione degli interventi".