IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile di  cui alla  legge 24  febbraio 1992,  n. 225  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;
  Visto  il decreto-legge  26 luglio  1996, n.  393, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Visto  il decreto-legge  19 maggio  1997, n.  130, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Vista l'ordinanza n. 2436 del 6 maggio 1996;
  Vista la richiesta  del presidente della regione  siciliana n. 1753
del 17 marzo 1998;
  Considerato  che  e'  necessario procedere  alla  velocizzazione  e
semplificazione  delle procedure  per  l'attuazione degli  interventi
relativi alla ricostruzione della Basilica  della citta' di Noto, del
patrimonio culturale  della Val  di Noto  nonche' di  quelli previsti
dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 5  dell'ordinanza n.  2436 del  9 maggio  1996 e'  cosi'
sostituito:
  "1. Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui alla
presente ordinanza e  di tutti gli interventi  previsti nel programma
di  cui   all'art.  2   della  legge  31   dicembre  1991,   n.  433,
l'amministrazione competente  indice una conferenza di  servizi entro
sette giorni dalla  disponibilita' degli atti da  esaminare, che deve
comunque concludersi  nei successivi  trenta giorni.  Alla conferenza
partecipano anche i  componenti della commissione di  cui all'art. 3,
comma 2, della legge 25 settembre 1996, n. 496.
  Qualora   alla  conferenza   di   servizi   il  rappresentante   di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche  indicazioni delle modifiche progettuali  necessarie ai
fini   dell'assenso.  L'amministrazione   procedente  puo'   comunque
assumere la determinazione di  conclusione positiva del procedimento.
Nel  caso di  motivato dissenso  sul progetto  espresso da  un organo
preposto  alla  tutela  paesaggisticoterritoriale  o  del  patrimonio
storicoartistico  l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere  la
determinazione   di  conclusione   del  procedimento   al  presidente
regionale previa  deliberazione della  giunta regionale.  Il progetto
una   volta  approvato   e'  immediatamente   appaltabile  da   parte
dell'amministrazione competente nei termini e con le modalita' di cui
al successivo art. 7.
  2. Per l'affidamento degli incarichi  di progettazione e dei lavori
di  cui al  comma 1  e' autorizzata  la deroga  all'art. 5  del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
  3.  Il presidente  della regione  siciliana ove  vengano accertati,
documentati ritardi  o inadempienze  da parte dei  soggetti attuatori
sugli interventi di  cui al comma 1 puo' nominare  commissari ad acta
che provvedono all'attuazione degli interventi".