Con decreto ministeriale n. 24200 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il periodo  dal  16  settembre 1997  al  15  settembre 1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Autostir, con
sede  in Sansepolcro  (Arezzo) e  unita' di  S. Giustino  (Perugia) e
Sansepolcro (Arezzo), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidariera'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 127 unita', su un organico complessivo di n. 127 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto disposto  dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Autostir,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24201 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per il periodo dal 2 aprile 1997 al 1 ottobre 1997, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione  salariale di  cui  all'art. 1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valilazio, con sede in Cisterna di
Latina (Latina) e unita' di Cisterna  di Latina (Latina), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidariera' che stabilisce, per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo
di n. 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Valilazio,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24202 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  21  ottobre   1997  al  20  ottobre  1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. CAS  di A.A.
Campi,  con sede  in Misinto  (Milano) e  unita' di  Comnago, Seveso,
Misinto  (Milano), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidariera'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 43 unita', di  cui 3 lavoratori da 30 a 24 e  1 lavoratore da 35 a
24, su un organico complessivo di n. 81 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAS di A.A. Campi, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24203 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il periodo  dal  29  settembre 1997  al  28  settembre 1998,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Ceramica
Quadrifoglio, con  sede in Gallese  (Viterbo) e unita' di  Fabrica di
Roma  (Viterbo), per  i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidariera'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 26,67  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 84 unita', su un organico complessivo di n. 172 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.   Ceramica  Quadrifoglio,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con decreto ministeriale n. 24204 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  1  gennaio   1994  al  31  dicembre  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.
Panigema Service c/o Aeroporto Militare di Brindisi, con sede in Noci
(Bari)  e unita'  di  Brindisi, per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidariera'  che stabilisce, per 15  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 30  ore settimanali a 24  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.n.c. Panigema  Service c/o  Aeroporto
Militare di Brindisi, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994, in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 24205 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il   periodo  dal  3  ottobre   1994  al  2  ottobre   1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Impresa di  costruzioni ingg.  Giovannini e
Micheli, con  sede in  Roma e unita'  di Roma, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidariera' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
27,60 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari a  n. 13 unita', su un organico  complessivo di n. 24
unita'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
dicembre 1997, n. 23871.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Impresa  di  costruzioni  ingg.
Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti
dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994, in premessa indicato,  registrato dalla Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con decreto ministeriale n. 24206 del 5 marzo 1998, e' autorizzata,
per  il  periodo  dal  16  ottobre   1995  al  15  ottobre  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito con  modificazioni, nella legge 28  novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla Manutencoop, con sede
in Bologna  e unita' di  Pescara, per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di solidariera'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro  da 37,5 ore  settimanali a  31,50 ore
medie settimanali  nei confronti di  un numero massimo  di lavoratori
pari a n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   Manutencoop,   a  corrispondere   il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6  marzo 1996, registro n. 1, foglio n.
24.