IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole dove si  trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del  predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici,  sentite le regioni ed i  comuni interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la  delibera della giunta  municipale di Procida  (Napoli) in
data 20 ottobre 1997, n. 822;
  Vista la  nota dell'Azienda autonoma  di cura, soggiorno  e turismo
delle isole di Ischia e di Procida  (Napoli) in data 4 marzo 1998, n.
0402;
  Vista la nota della prefettura di  Napoli in data 11 febbraio 1998,
n. 11921/GAB;
  Vista la nota  della regione Campania in data 27  febbraio 1998, n.
1360;
  Ritenuto opportuno  adottare i richiesti  provvedimenti restrittivi
della  circolazione stradale  per le  ragioni espresse  nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal 4 aprile  1998 al 30 settembre 1998 e'  vietato l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli),  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori, appartenenti a persone  non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola;