IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 20 ottobre 1997, n. 822; Vista la nota dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 4 marzo 1998, n. 0402; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1998, n. 11921/GAB; Vista la nota della regione Campania in data 27 febbraio 1998, n. 1360; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 4 aprile 1998 al 30 settembre 1998 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;