IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 52,  comma 2, del decreto legislativo  23 luglio 1996,
n. 415;
  Viste le  disposizioni della Consob  e della Banca d'Italia  del 16
marzo   1992,  concernenti   l'istituzione,  l'organizzazione   e  il
funzionamento della  Cassa di compensazione e  garanzia, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Ravvisata l'opportunita' di un efficace  assetto dei rapporti tra i
partecipanti alla  compensazione dei contratti uniformi  a termine di
cui  all'art. 23  della legge  n.  1 del  1991, che  riduca i  rischi
affrontati dagli aderenti generali  per l'operativita' degli aderenti
indiretti  e permetta  un piu'  agevole accesso  indiretto di  questi
ultimi alla compensazione e garanzia;
  Ritenuto che al suddetto proposito possa concorrere un sistema che,
sulla  base delle  pattuizioni  intervenute tra  le parti,  riconosca
all'aderente  generale la  possibilita'  di  chiedere la  sospensione
immediata dell'aderente indiretto dalle contrattazioni nei mercati di
cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              E m a n a
  le  seguenti  modifiche  al testo  delle  disposizioni  concernenti
l'istituzione,  l'organizzazione e  il funzionamento  della Cassa  di
compensazione e garanzia:
                               Art. 1.
  1.  Dopo l'art.  9  delle  disposizioni concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione e  il funzionamento  della Cassa di  compensazione e
garanzia sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.   (9-bis  )   (Sospensione   dell'aderente  indiretto   dalle
contrattazioni su richiesta dell'aderente  generale). - 1. L'aderente
generale  e  l'aderente  indiretto   possano  concordare  limiti  per
l'operativita' dell'aderente  indiretto, superati i  quali l'aderente
generale  puo' chiedere  alla  societa' di  gestione  del mercato  la
sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni.
  2. Nei casi  indicati al comma 1,  l'accordo concluso dall'aderente
generale con  l'aderente indiretto  indica i livelli  di operativita'
dell'aderente  indiretto,  inferiori  a  quelli  indicati  nel  comma
precedente, superati i quali  l'aderente generale contatta l'aderente
indiretto, al  fine di evitare  la sospensione di  quest'ultimo dalle
contrattazioni  e  dalle  funzioni  di   cui  all'art.  8  ovvero  di
consentire il  trasferimento delle posizioni  dell'aderente indiretto
nel conto "terzi"  dell'aderente generale, di cui  all'art. 11, comma
1;  il  trasferimento e'  rimesso  alla  volonta' del  solo  aderente
indiretto ed  ha effetto dal  momento in cui l'aderente  indiretto e'
sospeso dalle negoziazioni in conformita' al presente articolo.
  3. Nel regolamento del mercato sono  indicati i criteri ai quali le
parti si attengono  nella determinazione dei limiti e  dei livelli di
operativita' dell'aderente indiretto, di cui ai commi 1 e 2.
  4.   L'aderente  generale   comunica  immediatamente   all'aderente
indiretto la richiesta  di sospensione presentata ai  sensi del comma
1.
  5. L'aderente generale, contestualmente alla richiesta indicata nel
comma  1, comunica  alla societa'  di  gestione di  mercato i  limiti
eventualmente  posti,  in  conformita' al  regolamento  del  mercato,
all'operativita'  dell'aderente  indiretto  nell'accordo  con  questo
stipulato  dall'aderente  generale  nonche'   i  dati  implicanti  il
superamento dei limiti medesimi.
  6.  Nella richiesta  di  sospensione  l'aderente generale  comunica
l'esito dei  contatti assunti con  l'aderente indiretto ai  sensi del
comma 2.
  7.  La societa'  di  gestione del  mercato,  ricevuta la  richiesta
dell'aderente generale, verifica il superamento  dei limiti di cui al
comma 1; a tal fine, la  societa' di gestione puo' chiedere dati alla
Cassa  di compensazione  e  garanzia. La  societa'  di gestione  puo'
omettere la verifica se  l'aderente indiretto conferma il superamento
dei limiti.
  8. La  societa' di  gestione, conformemente  a quanto  previsto dal
regolamento del mercato, sospende immediatamente l'aderente indiretto
dalle contrattazioni se l'aderente  indiretto conferma il superamento
dei  limiti  di cui  al  comma  1 o  se,  sulla  base della  verifica
effettuata, accerta il superamento dei limiti stessi.
  Art.  (9-ter )  (Effetti della  sospensione). -  1. La  sospensione
dalle contrattazioni  e' immediatamente comunicata dalla  societa' di
gestione  alla Consob  e  alla Cassa,  la  quale sospende  l'aderente
indiretto dalle funzioni di cui all'art. 8.
  2.  Dal  momento in  cui  la  sospensione dalle  contrattazioni  ha
effetto,  l'aderente   indiretto  non  puo'   effettuare  operazioni.
L'aderente  generale  che  ha chiesto  la  sospensione  dell'aderente
indiretto continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1,
punto 3), per  le posizioni contrattuali in essere al  momento in cui
la  sospensione  ha  effetto;  e'  fatta  salva  la  possibilita'  di
trasferire  tali  posizioni  contrattuali,   ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo precedente o dell'art. 10, comma 7.
  3.   Ricevuta  la   comunicazione  della   sospensione,  l'aderente
indiretto comunica tempestivamente a  ciascuno dei propri committenti
l'impossibilita' di effettuare operazioni per loro conto.".
  2. Il  primo alinea  del comma 3  dell'art. 11,  delle disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  quanto  previsto dall'art.  9-bis,  comma  2, gli  aderenti
generali  registrano le  posizioni contrattuali  di ciascun  aderente
indiretto:".
   Roma, 26 marzo 1998
                                                Il Governatore: Fazio