IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e, in particolare, l'art. 3 che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994, con il quale il Centro milanese di terapia della famiglia, con sede in Milano, e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia; Considerato che con il suddetto decreto per mero errore materiale il Centro milanese di terapia della famiglia e' stato riconosciuto idoneo ad attivare corsi di formazione in psicoterapia per le sole sedi di Milano, Padova e Bologna; Visto il verbale in data 16 dicembre 1994 con il quale la commissione consultiva preposta alla valutazione delle domande di riconoscimento prende atto di aver omesso, per mero errore materiale, la sede di Genova tra quelle riconosciute idonee a svolgere la predetta attivita' formativa e invita, pertanto, ad adottare il relativo provvedimento formale di rettifica; Ritenuta la necessita' di procedere alla rettifica del dispositivo del predetto provvedimento di riconoscimento; Decreta: Il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 in premessa citato e' rettificato nel senso che il Centro milanese di terapia della famiglia e' autorizzato ad attivare, a decorrere dalla stessa data, corsi di formazione in psicoterapia anche nella sede di Genova. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 26 marzo 1998 p. Il Ministro: Guerzoni