Con l'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria verra' dettato un regime di riserva obbligatoria uniforme per i Paesi aderenti, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dal Consiglio europeo. In considerazione di cio', al fine di agevolare il passaggio alla politica monetaria unica, si e' ritenuto opportuno procedere ad una riduzione dell'onere della riserva per le banche. Pertanto, a partire dal periodo di mantenimento che va dal 15 giugno al 14 luglio 1998, ferma restando l'attuale normativa sulle variazioni della raccolta soggetta, la riserva dovuta dalle banche non superera' comunque il 9% della raccolta soggetta, al netto della detrazione fissa di 200 miliardi di lire. Inoltre, viene aumentata dal 12,50 al 20 per cento la percentuale massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta. Con l'occasione, si e' provveduto infine ad aggiornare nelle istruzioni di vigilanza la misura della remunerazione della riserva obbligatoria che, con provvedimento del 21 aprile u.s., e' stata portata al 4% in ragione d'anno. Le presenti disposizioni modificano il capitolo XV delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi); data la rilevanza della materia l'intero capitolo sara' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. RISERVA OBBLIGATORIA (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il processo di integrazione europea previsto dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea prevede come condizione irrinunciabile la piena indipendenza delle banche centrali nella gestione della politica monetaria. Coerentemente con questo principio, l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483 affida alla Banca d'Italia il potere di disciplinare la riserva obbligatoria, fissando nel contempo i limiti generali entro i quali tale potere puo' essere esercitato. Le presenti disposizioni attuano tale norma di legge e, rafforzando la parita' concorrenziale fra le banche, rendono la riserva obbligatoria coerente con il quadro legislativo delineato dal testo unico in materia bancaria e creditizia. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dall'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483 e dai successivi provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia. 3. Destinatari della disciplina Sono soggette alla presente disciplina le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o comunque operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto. 4. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definisce "raccolta", l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso; "raccolta soggetta' la raccolta, in lire da soggetti residenti e non residenti e in valuta da soggetti residenti. L'aggregato comprende i depositi a risparmio, i conti correnti passivi con clientela ordinaria (con esclusione dei conti correnti passivi con concessionari dei servizi di riscossione delle imposte), i certificati di deposito con scadenza originaria inferiore a 18 mesi (o con opzione di rimborso anticipato prima di tale scadenza)(l) le somme a disposizione della clientela, gli altri fondi raccolti dalla clientela ordinaria nonche' i rapporti passivi in lire con le proprie filiali estere. Per la definizione degli aggregati compresi nella raccolta soggetta a riserva obbligatoria le banche si attengono al prospetto di raccordo con la Matrice dei conti contenuto nell'allegato A. La Banca d'Italia si riserva di applicare la ROB, anche con effetto retroattivo, su forme di raccolta esenti. La Banca d'Italia si riserva inoltre, nel caso in cui venga verificato un uso improprio di strumenti di raccolta non soggetti a ROB da parte di singole banche, di ricomprenderli nell'aggregato soggetto delle banche medesime, anche con effetto retroattivo. "mese di riferimento", il mese in cui viene effettuata la raccolta sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta; "periodo di mantenimento", il periodo compreso tra il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento ed il giorno 14 del mese seguente; "inadempienza", il mancato rispetto degli obblighi di versamento previsti dalla sezione II del presente capitolo; "tasso sulle inadempienze' il tasso di interesse in base al quale sono calcolate le penalita' da applicare in caso di inadempienza. Tale tasso e' pari al tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa vigente al momento dell'inadempienza maggiorato di 10 punti. (I) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (I) I certificati di deposito rimborsabili prima di 18 mesi sono esenti dall'obbligo di riserva se la loro circolazione e contrattualmente circoscritta ad altre banche. SEZIONE II DISCIPLINA 1. Riserva dovuta Le banche sono tenute a costituire a fronte della raccolta effettuata una riserva in contanti presso la Banca d'Italia. La misura della riserva dovuta viene aggiornata mensilmente sulla base delle variazioni intervenute nella raccolta soggetta. In caso di incremento della raccolta soggetta, la riserva gia' versata va integrata in misura pari al 15% dell'incremento. In caso di diminuzione, la riserva dovuta si riduce in misura pari al 15% della diminuzione. Le variazioni vengono determinate in base alla differenza fra l'ammontare medio della raccolta soggetta nel mese di riferimento (mese t) e nel mese precedente (t-l). Le banche detraggono dalla raccolta soggetta un importo fisso pari a 200 miliardi di lire. Sono quindi esentate dall'obbligo di riserva le banche la cui raccolta soggetta non ecceda, nel mese di riferimento, i 200 miliardi di lire. In ogni caso, la misura della riserva dovuta non deve essere superiore al 9% della raccolta soggetta, al netto della detrazione fissa. 2. Modalita' di assolvimento dell'obbligo Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi giornalieri del conto di riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo medio di riserva). 3. Movimentazione del conto di riserva Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare il conto di riserva a condizione che il saldo di fine giornata dello stesso non scenda mai al di sotto del limite minimo di mobilizzazione giornaliera, pari all'80% della riserva dovuta (obbligo di rientro). Al fine di garantire alle banche la liquidita' infragiornaliera sufficiente al regolamento su base lorda dei pagamenti di maggiore importo e' consentito alle banche di avvalersi, nel corso della giornata, delle disponibilita' del conto di riserva anche oltre il limite minimo di mobilizzazione giornaliera. Resta fermo l'obbligo di presentare un saldo in corso di giornata non inferiore al limite minimo di mobilizzazione in aggiornaliera determinato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia. 4. Remunerazione La remunerazione della riserva versata e' stabilita nella misura del 4% annuo. Le somme eventualmente versate in eccesso alla riserva dovuta sono remunerate al tasso dello 0,50% annuo. L'eventuale deposito integrativo (cfr. par. 6) viene remunerato al 4% annuo. Per il calcolo della remunerazione si fa riferimento all'importo medio depositato nel periodo di mantenimento. 5. Segnalazioni 5.1 Il mod. 109 Vig. Le banche segnalano alla Banca d'Italia i dati necessari al calcolo della riserva dovuta utilizzando il mod. 109 Vig. (cfr. all. B). Il mod. 109 Vig. e costituito da due parti: la parte prima riporta tutte le voci relative alla raccolta computabile ai fini della determinazione della riserva dovuta ed i calcoli riguardanti la riserva dovuta per il successivo periodo di mantenimento; la parte seconda riguarda gli adempimenti previsti nel caso di mancato rispetto dell'obbligo medio di riserva. Entro la mattinata del giorno 14 di ogni mese o, se non lavorativo, del giorno lavorativo precedente, le banche presentano il mod. 109 Vig. (parte prima debitamente compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti, con indicazione degli importi espressi alla lira senza arrotondamenti. Le banche la cui raccolta soggetta non ecceda, nel mese di riferimento, i 200 miliardi di lire, sono tenute alla presentazione del mod. 109 Vig. solo nel caso abbiano versato riserva con riferimento al mese precedente. In caso contrario esse non sono tenute alla presentazione del modulo. Le banche provvedono all'apertura del conto di riserva presso la Banca d'Italia in anticipo rispetto alla presentazione del primo mod. 109 Vig. Al termine del periodo di mantenimento e non oltre il giorno 20 le sole banche inadempienti all'obbligo medio di riserva (cfr. par. 6) provvedono a presentare la parte seconda del mod. 109 Vig., nella quale vanno riportate, fra l'altro, le inadempienze rispetto alla riserva media dovuta ed eventualmente i dati utili per il calcolo delle somme dovute per il precedente periodo di mantenimento. In caso di fusione, incorporazione o cessione di attivita' e passivita', il mod. 109 Vig. e presentato dalla banca risultante dalla fusione (o incorporante, o cessionaria) e riporta, per il mese t, i dati risultanti, dopo l'operazione, dalla situazione della banca segnalante. Per il mese t-1 gli aggregati vanno ricostruiti secondo criteri omogenei a quelli utilizzati per il mese t. Non e consentito presentare moduli 109 Vig. con dati incompleti, provvisori o privi della sottoscrizione dei legali rappresentanti. La stampa del modulo e la sua distribuzione alle aziende interessate e curata dall'ABI. 5.2 Errori o ritardi nelle segnalazioni Qualora una banca rilevi successivamente alla presentazione del mod. 109 Vig. errori nei dati segnalati essa presenta un mod. 109 Vig. rettificativo del precedente. Qualora le rettifiche vengano apportate dopo la fine del periodo di mantenimento e comportino una modifica della riserva dovuta la banca presenta anche la parte seconda del mod. 109 Vig.. In tal caso, viene effettuato anche il ricalcolo della remunerazione a fronte della riserva effettivamente dovuta. Se la rettifica riguarda piu' mesi di riferimento, la seconda parte del mod. 109 Vig. contiene i dati relativi a tutti i periodi di mantenimento pregressi per i quali si e' verificato l'errore. In caso di ritardo nell'inoltro del mod. 109 Vig, la banca, fino alla presentazione del nuovo modulo, puo' movimentare il conto di riserva fino all'importo medio dovuto per il periodo precedente. Se gli errori o i ritardi nelle segnalazioni comportano delle inadempienze, si applica quanto previsto al paragrafo 6. 6. Inadempienza all'obbligo medio di riserva Qualora alla fine del periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi giornalieri del conto di riserva risulti inferiore alla riserva dovuta, la banca corrisponde, in sede di liquidazione degli interessi, una somma ottenuta applicando sulla differenza tra i due predetti importi, per 30 giorni, il tasso sulle inadempienze. In caso di reiterate inadempienze all'obbligo medio di riserva la Banca d'Italia puo' sospendere la facolta' di avvalersi delle disponibilita' del conto di riserva corrispondenti alla fascia di mobilizzazione giornaliera data dalla differenza tra la riserva dovuta e il limite minimo di mobilizzazione giornaliera. Qualora le inadempienze siano dovute a cause di forza maggiore obiettivamente comprovate, in luogo della corresponsione delle somme dovute in caso di inadempienza puo' essere consentita la costituzione di un deposito integrativo che confluisce nel conto di riserva e contribuisce a determinare i limiti minimi di mobilizzazione giornaliera e infragiornaliera. Tale importo e' vincolato per un periodo di mantenimento. Su motivata richiesta puo' essere consentito il versamento di un importo proporzionalmente inferiore per una durata massima pari al periodo nel quale si sono verificate le inadempienze.