Con  l'avvio della  terza  fase dell'Unione  economica e  monetaria
verra' dettato un regime di riserva obbligatoria uniforme per i Paesi
aderenti, secondo  le modalita'  che saranno stabilite  dal Consiglio
direttivo della  Banca centrale europea nel  rispetto dei regolamenti
emanati in materia dal Consiglio europeo.
  In considerazione di  cio', al fine di agevolare  il passaggio alla
politica monetaria unica,  si e' ritenuto opportuno  procedere ad una
riduzione dell'onere della riserva per le banche.
  Pertanto,  a partire  dal periodo  di  mantenimento che  va dal  15
giugno al  14 luglio 1998,  ferma restando l'attuale  normativa sulle
variazioni della  raccolta soggetta,  la riserva dovuta  dalle banche
non superera' comunque il 9%  della raccolta soggetta, al netto della
detrazione fissa di 200 miliardi di lire.
  Inoltre, viene aumentata  dal 12,50 al 20 per  cento la percentuale
massima di movimentazione giornaliera della riserva dovuta.
  Con  l'occasione,  si  e'  provveduto infine  ad  aggiornare  nelle
istruzioni di  vigilanza la misura della  remunerazione della riserva
obbligatoria  che, con  provvedimento del  21 aprile  u.s., e'  stata
portata al 4% in ragione d'anno.
  Le presenti disposizioni modificano il capitolo XV delle istruzioni
di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi); data la rilevanza
della materia l'intero capitolo  sara' oggetto di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                      RISERVA OBBLIGATORIA (1)
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
  Il  processo  di  integrazione  europea  previsto  dal  Trattato di
Maastricht sull'Unione europea prevede come condizione irrinunciabile
la piena indipendenza delle  banche  centrali  nella  gestione  della
politica monetaria.
  Coerentemente  con  questo  principio,  l'art.  10  della  legge 26
novembre 1993, n.  483  affida  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di
disciplinare  la riserva obbligatoria, fissando nel contempo i limiti
generali entro i quali tale potere puo' essere esercitato.
  Le presenti disposizioni attuano tale norma di legge e, rafforzando
la  parita'  concorrenziale  fra  le  banche,  rendono   la   riserva
obbligatoria  coerente  con il quadro legislativo delineato dal testo
unico in materia bancaria e creditizia.
2. Fonti normative
  La materia e' disciplinata dall'art. 10  della  legge  26  novembre
1993,  n.  483  e  dai successivi provvedimenti del Governatore della
Banca d'Italia.
3. Destinatari della disciplina
  Sono  soggette alla presente disciplina le banche iscritte all'albo
di cui all'art.  13 del decreto legislativo 1› settembre 1993, n. 385
o comunque operanti in Italia ai  sensi  dell'art.  16  dello  stesso
decreto.
4. Definizioni
  Ai fini della presente disciplina si definisce
  "raccolta", l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;
  "raccolta  soggetta'  la  raccolta, in lire da soggetti residenti e
non  residenti  e  in  valuta  da  soggetti  residenti.   L'aggregato
comprende  i  depositi  a  risparmio,  i  conti  correnti passivi con
clientela ordinaria (con esclusione dei conti  correnti  passivi  con
concessionari   dei   servizi   di   riscossione  delle  imposte),  i
certificati di deposito con scadenza originaria inferiore a  18  mesi
(o  con  opzione di rimborso anticipato prima di tale scadenza)(l) le
somme a disposizione della clientela, gli altri fondi raccolti  dalla
clientela ordinaria nonche' i rapporti passivi in lire con le proprie
filiali estere.
  Per la definizione degli aggregati compresi nella raccolta soggetta
a  riserva  obbligatoria  le  banche  si  attengono  al  prospetto di
raccordo con la Matrice dei conti contenuto nell'allegato A.
  La Banca d'Italia si riserva di applicare la ROB, anche con effetto
retroattivo, su forme di raccolta esenti.
  La Banca d'Italia  si  riserva  inoltre,  nel  caso  in  cui  venga
verificato  un  uso improprio di strumenti di raccolta non soggetti a
ROB da parte di  singole  banche,  di  ricomprenderli  nell'aggregato
soggetto delle banche medesime, anche con effetto retroattivo.
  "mese  di riferimento", il mese in cui viene effettuata la raccolta
sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta;
 "periodo di mantenimento", il periodo compreso tra il giorno 15  del
mese  successivo  a  quello  di  riferimento ed il giorno 14 del mese
seguente;
  "inadempienza", il mancato rispetto degli  obblighi  di  versamento
previsti dalla sezione II del presente capitolo;
  "tasso  sulle  inadempienze' il tasso di interesse in base al quale
sono calcolate le penalita' da applicare  in  caso  di  inadempienza.
Tale tasso e' pari al tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa
vigente al momento dell'inadempienza maggiorato di 10 punti.
(I) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
(I)  I  certificati  di  deposito  rimborsabili prima di 18 mesi sono
esenti  dall'obbligo  di  riserva   se   la   loro   circolazione   e
contrattualmente circoscritta ad altre banche.
                             SEZIONE II
                             DISCIPLINA
1. Riserva dovuta
  Le  banche  sono  tenute  a  costituire  a  fronte  della  raccolta
effettuata una riserva in contanti presso la Banca d'Italia.
  La misura della riserva dovuta viene aggiornata  mensilmente  sulla
base delle variazioni intervenute nella raccolta soggetta. In caso di
incremento  della  raccolta  soggetta,  la  riserva  gia'  versata va
integrata  in  misura  pari  al  15%  dell'incremento.  In  caso   di
diminuzione,  la riserva dovuta si riduce in misura pari al 15% della
diminuzione.
  Le variazioni vengono  determinate  in  base  alla  differenza  fra
l'ammontare  medio  della  raccolta  soggetta nel mese di riferimento
(mese t) e nel mese precedente  (t-l).  Le  banche  detraggono  dalla
raccolta  soggetta un importo fisso pari a 200 miliardi di lire. Sono
quindi esentate dall'obbligo di riserva le  banche  la  cui  raccolta
soggetta non ecceda, nel mese di riferimento, i 200 miliardi di lire.
  In  ogni  caso,  la  misura  della  riserva  dovuta non deve essere
superiore al 9% della raccolta soggetta, al  netto  della  detrazione
fissa.
2. Modalita' di assolvimento dell'obbligo
  Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di
mantenimento  l'importo  medio  dei  saldi  giornalieri  del conto di
riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo  medio  di
riserva).
3. Movimentazione del conto di riserva
  Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare il
conto  di  riserva  a  condizione che il saldo di fine giornata dello
stesso non scenda mai al di sotto del limite minimo di mobilizzazione
giornaliera, pari all'80% della riserva dovuta (obbligo di rientro).
  Al fine di garantire alle  banche  la  liquidita'  infragiornaliera
sufficiente  al  regolamento  su base lorda dei pagamenti di maggiore
importo e' consentito alle  banche  di  avvalersi,  nel  corso  della
giornata,  delle  disponibilita'  del conto di riserva anche oltre il
limite minimo di mobilizzazione giornaliera. Resta fermo l'obbligo di
presentare un saldo in corso di  giornata  non  inferiore  al  limite
minimo   di   mobilizzazione   in   aggiornaliera   determinato   con
provvedimento del Governatore della Banca d'Italia.
4. Remunerazione
  La  remunerazione  della  riserva versata e' stabilita nella misura
del 4% annuo.
  Le somme eventualmente versate in eccesso alla riserva dovuta  sono
remunerate al tasso dello 0,50% annuo.
  L'eventuale  deposito integrativo (cfr. par. 6) viene remunerato al
4% annuo.
  Per il calcolo della remunerazione si  fa  riferimento  all'importo
medio depositato nel periodo di mantenimento.
5. Segnalazioni
5.1 Il mod. 109 Vig.
  Le banche segnalano alla Banca d'Italia i dati necessari al calcolo
della riserva dovuta utilizzando il mod. 109 Vig. (cfr. all. B).
  Il mod. 109 Vig. e costituito da due parti:
  la  parte  prima  riporta  tutte  le  voci  relative  alla raccolta
computabile ai fini della determinazione della riserva  dovuta  ed  i
calcoli  riguardanti  la  riserva dovuta per il successivo periodo di
mantenimento;
  la parte seconda riguarda gli  adempimenti  previsti  nel  caso  di
mancato rispetto dell'obbligo medio di riserva.
  Entro la mattinata del giorno 14 di ogni mese o, se non lavorativo,
del  giorno  lavorativo  precedente, le banche presentano il mod. 109
Vig.  (parte prima debitamente compilato e  sottoscritto  dai  legali
rappresentanti,  con  indicazione  degli  importi  espressi alla lira
senza arrotondamenti.
  Le banche  la  cui  raccolta  soggetta  non  ecceda,  nel  mese  di
riferimento,  i  200 miliardi di lire, sono tenute alla presentazione
del  mod.  109  Vig.  solo  nel  caso  abbiano  versato  riserva  con
riferimento  al  mese  precedente.  In  caso  contrario esse non sono
tenute alla presentazione del modulo.
  Le banche provvedono all'apertura del conto di  riserva  presso  la
Banca d'Italia in anticipo rispetto alla presentazione del primo mod.
109 Vig.
  Al  termine del periodo di mantenimento e non oltre il giorno 20 le
sole banche inadempienti all'obbligo medio di riserva (cfr.  par.  6)
provvedono  a  presentare  la  parte seconda del mod. 109 Vig., nella
quale vanno riportate, fra l'altro,  le  inadempienze  rispetto  alla
riserva  media  dovuta  ed  eventualmente i dati utili per il calcolo
delle somme dovute per il precedente periodo di mantenimento.
  In  caso  di  fusione,  incorporazione  o  cessione  di attivita' e
passivita', il mod. 109 Vig.  e  presentato  dalla  banca  risultante
dalla  fusione (o incorporante, o cessionaria) e riporta, per il mese
t, i dati risultanti, dopo l'operazione, dalla situazione della banca
segnalante. Per il mese t-1 gli aggregati vanno  ricostruiti  secondo
criteri omogenei a quelli utilizzati per il mese t.
  Non  e  consentito  presentare moduli 109 Vig. con dati incompleti,
provvisori o privi della sottoscrizione dei legali rappresentanti.
  La  stampa  del  modulo  e  la  sua  distribuzione   alle   aziende
interessate e curata dall'ABI.
5.2 Errori o ritardi nelle segnalazioni
  Qualora  una  banca  rilevi  successivamente alla presentazione del
mod. 109 Vig. errori nei dati segnalati essa  presenta  un  mod.  109
Vig. rettificativo del precedente.
  Qualora le rettifiche vengano apportate dopo la fine del periodo di
mantenimento  e comportino una modifica della riserva dovuta la banca
presenta anche la parte seconda del mod. 109 Vig.. In tal caso, viene
effettuato anche il ricalcolo  della  remunerazione  a  fronte  della
riserva effettivamente dovuta.
  Se la rettifica riguarda piu' mesi di riferimento, la seconda parte
del  mod.    109  Vig.  contiene i dati relativi a tutti i periodi di
mantenimento pregressi per i quali si e' verificato l'errore.
  In caso di ritardo nell'inoltro del mod. 109 Vig,  la  banca,  fino
alla  presentazione  del  nuovo  modulo, puo' movimentare il conto di
riserva fino all'importo medio dovuto per il periodo precedente.
  Se gli errori o  i  ritardi  nelle  segnalazioni  comportano  delle
inadempienze, si applica quanto previsto al paragrafo 6.
6. Inadempienza all'obbligo medio di riserva
  Qualora  alla  fine del periodo di mantenimento l'importo medio dei
saldi giornalieri del conto di riserva risulti inferiore alla riserva
dovuta,  la  banca  corrisponde,  in  sede  di   liquidazione   degli
interessi,  una  somma ottenuta applicando sulla differenza tra i due
predetti importi, per 30 giorni, il tasso sulle inadempienze.
  In caso di reiterate inadempienze all'obbligo medio di  riserva  la
Banca  d'Italia  puo'  sospendere  la  facolta'  di  avvalersi  delle
disponibilita' del conto di riserva  corrispondenti  alla  fascia  di
mobilizzazione  giornaliera  data  dalla  differenza  tra  la riserva
dovuta e il limite minimo di mobilizzazione giornaliera.
  Qualora le inadempienze siano dovute  a  cause  di  forza  maggiore
obiettivamente  comprovate, in luogo della corresponsione delle somme
dovute in caso di inadempienza puo' essere consentita la costituzione
di un deposito integrativo che confluisce  nel  conto  di  riserva  e
contribuisce   a   determinare  i  limiti  minimi  di  mobilizzazione
giornaliera e infragiornaliera.
  Tale importo e'  vincolato  per  un  periodo  di  mantenimento.  Su
motivata richiesta puo' essere consentito il versamento di un importo
proporzionalmente  inferiore  per  una durata massima pari al periodo
nel quale si sono verificate le inadempienze.