IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319; Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento assunta in data 26 luglio 1978; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, recante le norme per le attivita' istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1996 con il quale viene data attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare effettuati mediante natanti di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319; Rilevato che, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con fidejussione bancaria, ovvero con polizza fidejussoria assicurativa; Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi con le attivita' di scarico in mare dei rifiuti provenienti da attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, con il trasporto a terra tramite natante o condutture dei detriti e fanghi e degli stessi idrocarburi, delle acque di sentina e altri materiali prodotti e raccolti in piattaforma e con tutte le operazioni connesse con la suddetta attivita'; Ravvisata la necessita' di stabilire l'importo di un'unica garanzia finanziaria a copertura di tutta l'attivita' svolta nel territorio nazionale dall'operatore; Decreta: Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1994 1. Nel decreto ministeriale del 28 luglio 1994, all'art. 4 dell'allegato A sono soppresse le lettere b) e d).