IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;
  Vista la  legge 25 gennaio 1979,  n. 30, di ratifica  ed esecuzione
della   convenzione  per   la  salvaguardia   del  Mar   Mediterraneo
dall'inquinamento,  con   due  protocolli  e  relativi,   adottati  a
Barcellona il 16 febbraio 1976;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886;
  Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
  Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 38  del 15
febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la delibera  del  comitato interministeriale  per la  tutela
delle acque dall'inquinamento assunta in data 26 luglio 1978;
  Visto  il   decreto  ministeriale  28  luglio   1994  del  Ministro
dell'ambiente,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n.  190 del  16
agosto 1994,  recante le  norme per le  attivita' istruttorie  per il
rilascio  dell'autorizzazione  allo  scarico in  mare  dei  materiali
derivanti  da attivita'  di  prospezione, ricerca  e coltivazione  di
giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale   24  gennaio  1996  del  Ministro
dell'ambiente,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.  31  del  7
febbraio  1996 con  il quale  viene data  attuazione alla  disciplina
degli scarichi  nelle acque del  mare effettuati mediante  natanti di
cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
  Rilevato  che, ai  sensi della  legge 10  giugno 1982,  n. 348,  le
garanzie  finanziarie a  favore  dello Stato  o  altri enti  pubblici
possono  essere   prestate  con   "reale  e  valida   cauzione",  con
fidejussione bancaria, ovvero con polizza fidejussoria assicurativa;
  Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai
rischi  connessi con  le attivita'  di  scarico in  mare dei  rifiuti
provenienti da  attivita' di  prospezione, ricerca e  coltivazione di
giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, con il trasporto a terra
tramite  natante o  condutture dei  detriti e  fanghi e  degli stessi
idrocarburi,  delle acque  di sentina  e altri  materiali prodotti  e
raccolti in  piattaforma e  con tutte le  operazioni connesse  con la
suddetta attivita';
  Ravvisata la necessita' di stabilire l'importo di un'unica garanzia
finanziaria a  copertura di  tutta l'attivita' svolta  nel territorio
nazionale dall'operatore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Modifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1994
  1.  Nel  decreto  ministeriale  del  28  luglio  1994,  all'art.  4
dell'allegato A sono soppresse le lettere b) e d).