L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 giugno 1998; Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 24 aprile 1998, n. 39/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998 (di seguito: deliberazione n. 39/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1996; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come modificata dalla deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97) e dalla deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufflciale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997; Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97) concernente la definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; Vista la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1998, concernente il riconoscimento del contributo costi energia per l'utilizzo nelle centrali termoelettriche di rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali; Ritenuto che sia opportuno modificare alcune disposizioni previste dalla deliberazione n. 70/97, cosi' come modificata ed integrata dalle soprarichiamate deliberazioni dell'Autorita', nonche' dalla deliberazione n. 108/97, al fine di semplificarne l'applicazione e di comprendervi casi la cui definizione dovrebbe essere altrimenti rinviata anche a provvedimenti a carattere individuale; Delibera: Art. 1. Soppressione dell'art. 6, comma 6.14, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 L'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97, cosi' come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97, e' soppresso.