IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente riultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di  competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati  di credito del  Tesoro, con l'osservanza  delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 19
giugno 1998  ammonta, al netto  dei rimborsi gia' effettuati,  a lire
68.126  miliardi, e  tenuto  conto dei  rimborsi  di titoli  pubblici
ancora da effettuare;
  Visti i  propri decreti  in data 21  maggio e 5  giugno 1998  con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
ventiquattro mesi "CTZ-24"  con decorrenza 29 maggio  1998 e scadenza
31 maggio 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta tranche "CTZ-24"  con decorrenza 29 maggio 1998  e scadenza 31
maggio  2000,  fino  all'importo   massimo  di  nominali  lire  2.500
miliardi, di cui  al decreto ministeriale del 21  maggio 1998, citato
nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 21
maggio 1998.