IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di cui al sopracitato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal comma  2 dell'art. 8  del sopracitato
decretolegge;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministero  per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2031/FPC del 30 ottobre  1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 262 del  9 novembre
1990, con la quale e' stata assegnata al comune di Barletta (Bari) la
somma di L. 800.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti
ad  eliminare situazioni  di pericolo  incombente per  la pubblica  e
privata incolumita';
  Considerato  che,  alla  data  odierna,  gli  interventi  risultano
completati  e  collaudati con  un  spesa  di  L. 777.984.000  ed  una
conseguente economia di L. 22.016.000;
  Considerato,  altresi',  che  tale somma  risulta  disponibile  sul
capitolo  7588 del  centro  di  responsabilita' "Protezione  civile",
dello  stato  di  previsione   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 22.016.000 assegnata al comune  di Barletta (Bari) con l'ordinanza
del Ministro per  il coordimento della protezione  civile n. 2031/FPC
del 30 ottobre 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 luglio 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi