Allo  scopo di  semplificare il  procedimento amministrativo  e per
meglio collaborare con gli utenti e i loro organismi rappresentativi,
i  soggetti   verso  i  quali  questa   amministrazione  ha  disposto
contributi finanziari  per sostenere le spese  necessarie ad eseguire
progetti  definiti ai  sensi della  legge  20 ottobre  1954, n.  1083
(attivita' promozionale all'estero di  enti, istituti e associazioni)
e della legge  26 febbraio 1992, n. 212 (cooperazione  italiana con i
Paesi dell'Europa centrale ed orientale) possono documentare la spesa
sostenuta alternativamente attraverso l'invio di:
  1) copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa,
fiscalmente   regolari,   accompagnati   da   idonea   documentazione
comprovante   l'avvenuto  pagamento,   ed   eventuali  elaborati   di
contabilita'  industriale;  a   detta  documentazione  dovra'  essere
accluso un prospetto riepilogativo;
  2) elenco riepilogativo dei suddetti  titoli, per capitolo di spesa
relativo alle singole azioni; per ciascun titolo deve essere indicato
il numero,  la data, il  soggetto emittente, la  sommaria descrizione
del  bene o  servizio  acquistato  ed il  relativo  importo al  netto
dell'IVA (*).
  Il soggetto che sceglie di  documentare mediante i documenti di cui
al precedente punto  2) deve mantenere disponibili  gli originali dei
documenti  di  spesa  per  i  controlli  che  questa  amministrazione
riterra' opportuno effettuare.
  Il   soggetto   deve   trasmettere  la   documentazione   prescelta
allegandola ad una dichiarazione della quale si unisce lo schema.
  In  caso di  dichiarazione  mendace il  soggetto  va incontro  alle
responsabilita'  penali, ai  sensi del  codice penale  e delle  leggi
speciali in materia, cosi' come richiamato dall'art. 26 della legge 4
gennaio 1968,  n. 15;  inoltre questa  amministrazione si  riserva la
facolta'  di revocare  il contributo  finanziario concesso  e di  non
accogliere successive domande di contributo.
  Questa  amministrazione  e'  disponibile   a  collaborare  con  gli
organismi  rappresentativi dei  soggetti surrichiamati  ai sensi  del
cap. III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                       Il direttore generale delle promozioni, scambi
                           e internazionalizzazione delle imprese
                                      Sardi de Letto
            (*) Per  legge n.  212/1992: per il  personale dipendente
          anche  il numero   ore/uomo  impiegate  e   relativo  costo
          medio  per  singola qualifica.