IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
  Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'atto  di concessione  alle  Ferrovie  dello Stato  S.p.a.,
approvato con decreto ministeriale n. 225-T del 26 novembre 1993;
  Visto  il contratto  di  programma in  data 25  marzo  1996 fra  il
Ministro dei  trasporti e  della navigazione  e la  societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a.;
  Visto  l'addendum al  succitato contratto  di programma  in data  2
giugno 1997;
  Considerato che l'art.  59, comma 6, della legge  27 dicembre 1997,
n. 449, prevede interventi diretti  a favorire la riorganizzazione ed
il  risanamento  della  societa'   Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  in
considerazione  del  processo  di  ristrutturazione  e  sviluppo  del
sistema di trasporto ferroviario nonche'  l'istituzione di un fondo a
gestione bilaterale  con le  finalita' di cui  all'art. 2,  comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante accordo collettivo;
  Visto  l'accordo, in  data 21  maggio 1998,  fra le  Ferrovie dello
Stato  S.p.a. e  le organizzazioni  sindacali stipulanti,  avente per
oggetto l'istituzione di  un fondo per il  perseguimento di politiche
attive di  sostegno del reddito  e dell'occupazione per  il personale
della  societa' Ferrovie  dello  Stato S.p.a.  nonche' l'accordo  "di
procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate;
  Tenuto conto che l'art. 59, comma 6, della citata legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  prevede una  verifica periodica  degli effetti  degli
interventi attuati  anche con riferimento  alle misure, a  carico del
medesimo fondo,  istituito per  il perseguimento di  politiche attive
del  lavoro   e  per  il   sostegno  al  reddito  per   il  personale
eccedentario, da individuare anche sulla  base di criteri che tengano
conto della anzianita' contributiva o anagrafica;
  Considerato  che  sull'esito di  dette  verifiche  il Governo  deve
riferire alle competenti Commissioni parlamentari;
  Ritenuto  che tale  compito  rientra nei  poteri  di vigilanza  del
Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Valutata la  compatibilita' dei  suddetti accordi con  le finalita'
enunciate dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e con l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  interventi  diretti  a  favorire  la  riorganizzazione  ed  il
risanamento della  societa' Ferrovie dello  Stato S.p.a. e  le misure
per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno
al reddito per  il personale eccedentario, a carico del  fondo di cui
all'art. 59,  comma 6,  della legge  27 dicembre  1997, n.  449, sono
attuati  con  i  criteri  e   le  modalita'  previste  dagli  accordi
collettivi, di cui in premessa, tra  le Ferrovie dello Stato S.p.a. e
le organizzazioni sindacali stipulanti.