IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che attribuisce al Ministro del tesoro il potere di determinare con decreto, anche in deroga alle norme della contabilita' dello Stato, ogni caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o altre valute nonche' le condizioni e ogni altra modalita' relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visti i decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, recanti disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli; Considerata l'opportunita', al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico; Sentite, per l'art. 7 del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono: per "coupon stripping" l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso di un titolo; per "mantello" il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari; per "strips" le componenti cedolari separate dal valore di rimborso del titolo; per "ricostituzione" del titolo l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli.