IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9, comma 1, del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella  legge 19  luglio 1993, n.  237, che  attribuisce al
Ministro del  tesoro il potere  di determinare con decreto,  anche in
deroga alle norme della contabilita' dello Stato, ogni caratteristica
e clausola  accessoria dei titoli  da emettere  in lire, ECU  o altre
valute  nonche' le  condizioni e  ogni altra  modalita' relativamente
all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visti i  decreti del  Ministro del  tesoro del 27  maggio 1993  e 5
gennaio 1995,  recanti disposizioni sulla gestione  centralizzata dei
titoli di Stato;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 15 gennaio 1997, come
modificato  dal decreto  del Ministro  del tesoro  13 febbraio  1997,
recante  disposizioni sui  lotti minimi  di negoziazione  nei mercati
all'ingrosso di titoli;
  Considerata l'opportunita',  al fine  di sviluppare il  mercato dei
titoli di  Stato, di favorire  la negoziazione in forma  separata dei
titoli del debito pubblico;
  Sentite, per l'art. 7 del presente  decreto, la Banca d'Italia e la
Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono:
  per "coupon stripping" l'operazione di separazione delle componenti
cedolari dal valore di rimborso di un titolo;
  per  "mantello" il  valore  di rimborso  del  titolo privato  delle
componenti cedolari;
  per "strips" le componenti cedolari separate dal valore di rimborso
del titolo;
  per  "ricostituzione" del  titolo l'operazione  di riunione  con il
mantello delle componenti cedolari  gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli.