Alle piccole e medie imprese interessate All'A.B.I. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confartigianato Alla Confederazione nazionale artigianato Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane All'A.N.I.A. In relazione alle graduatorie approvate con decreto, pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale, si informa che questo Ministero appena in possesso delle prescritte "certificazioni antimafia", trasmettera' alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui alla circolare 27 novembre 1997, n. 267 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1997) restando quindi in attesa delle richieste di erogazione che le imprese medesime potranno inoltrare a seguito della realizzazione degli investimenti. Si rammenta che il punto 6 della circolare prevede per la misura III.2 sottomisure A e C, per la misura III.3 sottomisure A e B e per la misura III.4 la possibilita' di ottenere, dietro presentazione di fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, per ciascuno dei tre esercizi in cui si articola l'erogazione dei benefici agevolativi - 1998, 1999, 2000 - un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'agevolazione riferibile agli esercizi stessi, pari convenzionalmente ad 1/3 del contributo complessivamente spettante. Le imprese, per richiedere le quote di anticipazione successive alla prima, dovranno dichiarare la percentuale di realizzazione del progetto che non potra' risultare inferiore rispettivamente al 33,3 % (seconda quota) o al 66,6 % (terza quota) della spesa ammessa. Detta dichiarazione deve essere resa secondo lo schema riportato come allegato n. 1, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) oppure, in alternativa, secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Pertanto, le imprese interessate a fruire di detta anticipazione potranno, successivamente alla ricezione del provvedimento ministeriale di concessione delle agevolazioni, trasmettere apposita domanda unitamente a fidejussione bancaria, o polizza assicurativa redatta secondo lo schema riprodotto nell'allegato 2 (domanda presentata congiuntamente da piu' beneficiari) oppure nell'allegato 3 (domanda con un unico beneficiario). Al riguardo si precisa che non potranno trovare accoglimento le domande corredate da fidejussioni o polizze non strettamente conformi allo schema predetto. Si precisa altresi' che la predetta garanzia puo' essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fidejussione o polizza e' svincolata automaticamente con l'erogazione del saldo del contributo. Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino