Alle piccole e medie imprese interessate
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confartigianato
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato
                                  Alla    Confederazione    artigiana
                                  sindacati autonomi
                                  Alla      Confederazione     libere
                                  associazioni artigiane italiane
                                  All'A.N.I.A.
  In  relazione alle  graduatorie approvate  con decreto,  pubblicato
nella presente  Gazzetta Ufficiale,  si informa che  questo Ministero
appena  in  possesso  delle  prescritte  "certificazioni  antimafia",
trasmettera' alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione
delle agevolazioni  di cui  alla circolare 27  novembre 1997,  n. 267
(Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 284 del 5  dicembre 1997)
restando  quindi  in attesa  delle  richieste  di erogazione  che  le
imprese  medesime potranno  inoltrare a  seguito della  realizzazione
degli investimenti.
  Si rammenta  che il punto 6  della circolare prevede per  la misura
III.2 sottomisure A e C, per la  misura III.3 sottomisure A e B e per
la misura III.4 la possibilita'  di ottenere, dietro presentazione di
fidejussione bancaria,  o polizza assicurativa, per  ciascuno dei tre
esercizi in cui  si articola l'erogazione dei  benefici agevolativi -
1998, 1999,  2000 -  un'anticipazione non superiore  al 50  per cento
dell'agevolazione    riferibile    agli   esercizi    stessi,    pari
convenzionalmente ad  1/3 del contributo  complessivamente spettante.
Le imprese, per richiedere le  quote di anticipazione successive alla
prima,  dovranno  dichiarare  la  percentuale  di  realizzazione  del
progetto che non potra' risultare inferiore rispettivamente al 33,3 %
(seconda quota) o al 66,6 %  (terza quota) della spesa ammessa. Detta
dichiarazione  deve  essere resa  secondo  lo  schema riportato  come
allegato  n. 1,  sotto  forma di  dichiarazione  sostitutiva di  atto
notorio (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) oppure, in alternativa,
secondo le modalita'  previste dall'art. 3, comma 11,  della legge 15
maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2, comma 11, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
  Pertanto, le  imprese interessate  a fruire di  detta anticipazione
potranno,   successivamente   alla    ricezione   del   provvedimento
ministeriale di concessione  delle agevolazioni, trasmettere apposita
domanda unitamente  a fidejussione  bancaria, o  polizza assicurativa
redatta  secondo  lo  schema   riprodotto  nell'allegato  2  (domanda
presentata congiuntamente da piu' beneficiari) oppure nell'allegato 3
(domanda con un  unico beneficiario). Al riguardo si  precisa che non
potranno trovare accoglimento le  domande corredate da fidejussioni o
polizze non strettamente conformi allo schema predetto.
  Si precisa altresi'  che la predetta garanzia  puo' essere prestata
dalle banche, dalle imprese di  assicurazioni indicate nella legge 10
giugno  1982,  n.  348,  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
  La  fidejussione  o  polizza   e'  svincolata  automaticamente  con
l'erogazione del saldo del contributo.
                       Il  direttore generale
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
                               Sappino